Per ogni giornata festiva o di riposo infrasettimanale dedicata al seggio, il lavoratore avrà diritto, a sua scelta, ad una giornata di riposo compensativo da fruire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, oppure ad una quota di retribuzione giornaliera pagata dal datore di lavoro in aggiunta allo stipendio.
Questo ai sensi dell’articolo 1 delle legge 69 del 1992, che tuttavia viene interpretato dalla
Confcommercio con l’esclusione di qualsiasi spettanza per la partecipazione alle operazioni di seggio nella giornata di riposo infrasettimanale.
Con sua circolare n. 11571 del 208/02/1992 la Confindustria ha espresso il parere per cui, nel caso di disaccordo circa il recupero della giornata tramite riposo compensativo in alternativa alla retribuzione aggiuntiva allo stipendio, debbono prevalere le esigenze organizzative, con conseguente scelta da parte del datore di lavoro.
Con sentenze n. 11830/2001 e 1431/2001 la Corte di Cassazione ha sancito che la presenza al seggio oltre le ore 24,00, anche se limitata ad alcune ore, fa comunque sorgere il diritto al recupero di una intera giornata retribuita.