Permessi per elezioni

Ultimo aggiornamento 02/08/2009

EVENTI INTERESSATI

L'articolo 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 prevede permessi retribuiti, a a carico del datore di lavoro, per i lavoratori chiamati ad adempiere a funzioni presso gli uffici elettorali in occasione delle  consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni.
Tra queste quindi:
  • elezioni dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  • elezioni amministrative;
  • elezioni dei componenti del Parlamento Europeo;
  • referendum. 

INCARICHI RICOPERTI DAI LAVORATORI

Hanno diritto ai permessi i lavoratori chiamati ad espletare le funzioni di:
  • presidente del seggio;
  • scrutatore;
  • segretario;
  • rappresentante di lista o di gruppo;
  • rappresentante dei partiti o gruppi;
  • rappresentante dei promotori di referendum.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

Il lavoratore interessato ai permessi deve trasmettere al datore di lavoro il certificato di chiamata o una sua richiesta scritta, con l’indicazione delle giornate nelle quali sarà impegnato presso il seggio. Successivamente dovrà trasmettere una dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio con l’indicazione delle giornate e degli orari di effettiva partecipazione alle operazioni elettorali.    

SPETTANZE PER LE GIORNATE LAVORATIVE

Per le giornate previste come lavorative, destinate invece alle operazioni presso il seggio, il dipendente ha diritto alla normale retribuzione. Conseguentemente:
    • se retribuito con stipendio fisso mensile, nulla gli sarà trattenuto per tali giornate;
    • se retribuito con paga oraria, per tali giornate gli dovrà essere riconosciuta la normale retribuzione per le ore di lavoro perse.

SPETTANZE PER LE GIORNATE DI RIPOSO

Per ogni giornata festiva o di riposo infrasettimanale dedicata al seggio, il lavoratore avrà diritto, a sua scelta, ad una giornata di riposo compensativo da fruire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, oppure ad una quota di retribuzione giornaliera pagata dal datore di lavoro in aggiunta allo stipendio. Questo ai sensi dell’articolo 1 delle legge 69 del 1992, che tuttavia viene interpretato dalla Confcommercio con l’esclusione di qualsiasi spettanza per la partecipazione alle operazioni di seggio nella giornata di riposo infrasettimanale. Con sua circolare n. 11571 del 208/02/1992 la Confindustria ha espresso il parere per cui, nel caso di disaccordo circa il recupero della giornata tramite riposo compensativo in alternativa alla retribuzione aggiuntiva  allo stipendio, debbono prevalere le esigenze organizzative, con conseguente scelta da parte del datore di lavoro. Con sentenze n. 11830/2001 e  1431/2001 la Corte di Cassazione ha sancito che la presenza al seggio oltre le ore 24,00, anche se limitata ad alcune ore, fa comunque sorgere il diritto al recupero di una intera giornata retribuita.

IRRILEVANZA DEL NUMERO DI ORE

In base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 11830 del 19/09/2001 le giornate di riposo compensativo o di retribuzione aggiuntiva spettano al lavoratore indipendentemente dal numero di ore dedicate alle operazioni di seggio. A titolo di esempio, compete una giornata di permesso indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia stato presente nel seggio, in un determinato giorno, per una sola ora o per 11 ore.