Ai sensi dell’articolo 42 del
Decreto Legislativo 151/2001 alternativamente il padre o la madre di un bambino affetto da grave handicap hanno diritto, mensilmente, a sei mezze giornate di permesso, fruibili anche continuativamente.
Questo a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno oppure, anche se ricoverato a tempo pieno, versi in stato di coma vigile e/o in situazione terminale (
circolare INPS n. 90/2007) oppure debba lasciare il luogo di ricovero per visite specialistiche senza fruire della relativa assistenza (interpello Ministero del Lavoro n. 13/2009).
Il
messaggio INPS n. 16866/2007 ha ammesso inoltre la fruizione dei permessi anche con frazionamento in ore, comunque entro un limite calcolato dividendo l’orario settimanale di lavoro per i giorni lavorativi settimanali e moltiplicando il risultato ottenuto per 3.
Inoltre se l’assistenza al figlio portatore di handicap:
- viene prestata mensilmente ma non per tutti i giorni del mese, i 3 giorni di permesso vanno proporzionalmente ridotti:
- non viene prestata abitualmente, compete 1 giorno di permesso ogni 10 giorni di assistenza, senza alcuna maturazione per le frazioni inferiori a 10 giorni.
In base alla
circolare INPS n. 80/1995 i giorni di permesso possono essere riconosciuti anche al coniuge del portatore di handicap, purché convivente.
I giorni di permesso possono ripartiti tra i genitori, ai quali però non è consentito di fruirne contemporaneamente, come precisato dall'art. 24 della
Legge 183/2010.
E' tuttavia ammessa la fruizione di un genitore durante il congedo parentale da parte dell’altro genitore .