L'articolo 62 del Decreto Legislativo n. 276/2003 (riforma Biagi) aveva disposto, per le collaborazioni coordinate e continuative, l'obbligo di un progetto specifico, determinato nel tempo, cioè con data di scadenza già fissata all’inizio, o determinabile nel tempo, ad esempio con la cessazione all’avvenuta realizzazione di un’opera.
Non erano tuttavia vincolate all’esistenza di un progetto le collaborazioni rese da:
- componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
- percipienti la pensione di vecchiaia:
- iscritti ad albi professionali per le prestazioni connesse;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- partecipanti a collegi e commissioni;
- prestatori di lavoro a favore degli organismi sportivi dilettantistici previsti dall’art. 90 della Legge n. 289/2002.
Dalla Riforma Biagi esistevano pertanto, all'interno delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), le collaborazioni coordinate a progetto (co.co.pro.).