Secondo l’articolo 2112 del Codice Civile per trasferimento di azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità del’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compreso l’usufrutto o l’affitto d’azienda. Le disposizioni trovano applicazione anche al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Con sentenza n. 24972/2016 la Corte di Cassazione ha sancito che non costituisce trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. la mera assunzione di lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore, se ciò non si accompagni anche ad un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.