Contratto di inserimento

Ultimo aggiornamento 30/07/2012

ABROGAZIONE DAL 01/01/2013

La legge 92/2012 ha abrogato con effetto dal 01/01/2013 il contratto di inserimento, che quindi può essere stipulato solo fino al 31/12/2012.

NATURA DEL RAPPORTO

Il Contratto di Inserimento è stato introdotto dall'art. 54 del Decreto Legislativo n. 276/2003 (Riforma Biagi) e ha lo scopo di favorire l'integrazione dei lavoratori alle esigenze aziendali attraverso modalità di adattamento al contesto lavorativo, nonché ai relativi processi produttivi.

REQUISITI DEI DATORI DI LAVORO

Possono stipulare Contratti di Inserimento:
  • enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; 
  • gruppi di imprese;
  • associazioni professionali, socio-culturali e sportive;
  • fondazioni;
  • enti di ricerca pubblici e privati;
  • organizzazioni e associazioni di categoria.
Il Contratto non è quindi applicabile negli studi professionali, come precisato dalla circolare INPS n. 74/2006

REQUISITI DEI LAVORATORI

Possono essere assunti con contratto di inserimento:
  • i lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • i lavoratori di età compresa tra i 29 e i 32 anni disoccupati da almeno 12 mesi;
  • i lavoratori di età superiore a 50 anni;
  • i lavoratori di qualsiasi età disoccupati da almeno 24 mesi;
  • i lavoratori portatori di handicap grave, con grado di invalidità superiore al 45%;
  • le lavoratrici, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,   residenti in zone ad alto tasso di disoccupazione femminile.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto può avere una durata compresa tra i 9 e i 18 mesi e può prevedere il periodo di prova;
per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico la durata può essere elevata fino a 36 mesi.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Salvo il caso di cui al suddetto punto a (lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni) in tutti gli altri casi si ha diritto alle riduzioni contributive già previste per i contratti di formazione e lavoro, vale a dire:
  • 100% per imprese artigiane oppure per imprese di altri settori operanti nel Mezzogiorno o in zone ad alto tasso di disoccupazione;
  • 40% per imprese del settore commerciale e turistico del Centro-Nord con meno di 16 dipendenti;
  • 25% negli altri casi.
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TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Il trattamento economico e normativo è quello previsto per gli altri dipendenti, tuttavia il lavoratore può essere inquadrato durante il periodo di formazione in due livelli al di sotto di quello previsto per la qualifica da conseguire.
Questa possibilità è tuttavia esclusa, salvo diversa disposizione del Contratto Collettivo applicato, per le lavoratrici residenti in aree geografiche con elevato tasso di disoccupazione femminile o basso tasso di occupazione femminile

CONTRATTI RIPETUTI NEL TEMPO

Per poter stipulare un nuovo contratto, il datore di lavoro deve aver confermato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti scaduti negli ultimi 18 mesi, escludendo dal computo i primi 4 contratti non trasformati, nonchè i rapporti risolti per esito negativo della prova, per dimissioni del lavoratore, per sua rinuncia alla prosecuzione del contratto a tempo indeterminato o per licenziamento per giusta causa.
In ogni caso questa regola non va osservata se negli ultimi 18 mesi è stato risolto un solo contratto di inserimento.