Assoc. in partecipazione

Ultimo aggiornamento: 13/01/2016

ABOLIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CON LAVORO

L'articolo 53 del Decreto Legislativo 81/2015 ha abolito i contratti di associazione in partecipazione basati, in tutto o in parte, sulla prestazione lavorativa, permettendo la continuazione sino alla scadenza pattuita dei soli contratti in essere alla data del 25 giugno 2015.
Le sottostanti note si riferiscono quindi ai contratti già in essere alla suddetta data.

RIEPILOGO

DISCIPLINA CIVILISTICA (vai)    NOZIONE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (vai)

TIPOLOGIE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (vai)      LIMITI DELL’IMPRENDITORE ASSOCIANTE (vai)

FORMA DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE (vai)      DIRITTI DELL’ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE (vai)

RISCHIO D’IMPRESA DA PARTE DELL'ASSOCIATO (vai)     DIFFERENZA CON RAPPORTO SOCIETARIO (vai)

DIFFERENZA CON IL CONTRATTO A PROGETTO (vai)   TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DEI COMPENSI (vai)

ASSOCIATI: ISCRIZIONE E PRESTAZIONI INPS (vai)    TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI (vai)

REGISTRAZIONE NEL LIBRO UNICO (vai)        ASSICURAZIONE INAIL DELL'ASSOCIATO (vai)

COMPENSO MINIMO GARANTITO (vai)               LIMITI NUMERICI PER ASSOCIATI CON LAVORO (vai)

RECESSO DA PARTE DELL'ASSOCIATO (vai)

NOZIONE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

   L'associazione in partecipazione è un contratto in base al quale l'associante (imprenditore) attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, a fronte di un determinato apporto da parte di quest'ultimo.

DISCIPLINA CIVILISTICA

   L’associazione in partecipazione è disciplinata dagli articoli 2549 – 2554 del titolo VII del Codice Civile.

TIPOLOGIE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

   L’apporto dell’associato può consistere:

  •  nella sola prestazione lavorativa;
  •  nel solo conferimento di capitale o beni;
  •  nella prestazione lavorativa accompagnata da conferimento di capitale o beni.

LIMITI DELL’IMPRENDITORE ASSOCIANTE

   L’imprenditore associante, salvo patto contrario o salvo autorizzazione dell’associato, durante il rapporto con costui non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone.

FORMA DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE

   Non è previsto l’obbligo di un contratto scritto, anche se è consigliabile, così come è consigliabile richiederne la certificazione con le modalità già previste per i contratti a progetto e disciplinate dagli articoli 75 e seguenti del Decreto Legislativo n. 276/2003

DIRITTI DELL’ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE

   L’associato ha diritto di controllare con le modalità stabilite nel contratto, l’attività dell’impresa o lo svolgimento dell’affare oggetto della partecipazione.
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno (art. 2552 Codice Civile).

L'articolo 1 della Legge 92/2012 ha stabilito che, salva prova contraria, la mancanza della partecipazione agli utili ovvero la mancata consegna del rendiconto configurano un rapporto di lavoro subordinato.    

RISCHIO D’IMPRESA DA PARTE DELL'ASSOCIATO

   La caratteristica tipica dell’associazione in partecipazione è la condivisione, da parte dell’associato, del rischio d’impresa, per cui egli è esposto ad eventuali perdite, anche se in misura non superiore a quanto da lui apportato.  

DIFFERENZA CON RAPPORTO SOCIETARIO

   A differenza delle società, nell’associazione in partecipazione con apporto di capitale, la gestione dell’impresa è esercitata dal solo associante, che si assume i rischi ed ha la responsabilità esclusiva verso i terzi.

DIFFERENZA CON IL LAVORO SUBORDINATO

   A differenza del lavoratore dipendente, l’associato in partecipazione nella prestazione lavorativa deve fruire dell’autonomia operativa riconosciuta ai collaboratori a progetto.

Egli inoltre è esposto ad eventuali perdite economiche in caso di cattivo andamento dell’impresa o dell’affare.

DIFFERENZA CON IL CONTRATTO A PROGETTO

   Contrariamente al collaboratore a progetto, l’associato in partecipazione è esposto ad eventuali perdite economiche in caso di cattivo andamento dell’impresa o dell’affare.

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DEI COMPENSI

   Vanno calcolati e versati alla Gestione Separata INPS i contributi calcolati sui compensi erogati, anche a titolo di anticipazione, agli associati in partecipazione a fronte della loro prestazione lavorativa, sempreché non siano tenuti a forme di previdenza obbligatoria in quanto iscritti ad albi professionali.

Non formano invece imponibile contributivo gli utili derivanti da apporto di capitale.

ASSOCIATI: ISCRIZIONE E PRESTAZIONI INPS

   Nei rapporti con l’I.N.P.S. i collaboratori seguono le stesse regole stabilite per i collaboratori coordinati e continuativi, esposte negli argomenti INPS dei collaboratori e Contratti a progetto .   

TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI

   I compensi corrisposti all’associato in partecipazione a fronte della sua prestazione lavorativa sono considerati dall'articolo 53, comma 2, lettera C del TUIR redditi di lavoro autonomo e quindi assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%.

Entro il 28 febbraio dell’anno successivo va quindi consegnata all’associato la certificazione prevista dall’art.4, del D.P.R. 22 luglio 1998, N.322.

REGISTRAZIONE NEL LIBRO UNICO

   Come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2008, i dati degli associati in partecipazione per apporto di solo lavoro o di lavoro misto a capitale vanno riportati nel Libro Unico del Lavoro.  

ASSICURAZIONE INAIL DELL'ASSOCIATO

   La circolare INAIL n. 28/1993 ha precisato che, quando l’apporto dell’associato consiste in una prestazione lavorativa, costui è soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La retribuzione imponibile è determinata nei limiti del minimale e massimale  previsti dall’ articolo 116 comma 3 del Testo Unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il notiziario INAIL n. 55/1994 ha poi chiarito che, se l’associante è un imprenditore artigiano, anche per l’associato di applica la disciplina dei premi speciali unitari.  

COMPENSO MINIMO GARANTITO

   La giurisprudenza ha ammesso la possibilità di un patto che esclude la partecipazione alle perdite da parte dell'associato.
La sentenza della Cassazione n. 9264/2007, inoltre, ha sancito come ammissibile un patto che riconosca all'associato che apporti una prestazione lavorativa un compenso minimo garantito .
Questo, comunque, semprechè tale prestazione non venga svolta con le modalitità tipiche del lavoro subordinato.

LIMITI NUMERICI PER ASSOCIATI CON LAVORO

   L’articolo 1 della Legge 92/2012 ha stabilito che in una medesima attività non possono coesistere più di 3 associati in partecipazione con apporto di lavoro.

Da questo limite sono esclusi gli associati coniugi dell’associante o a lui legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado.

L’inosservanza ai suddetti limiti comporta il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per  tutti gli associati  in partecipazione.

I limiti numerici non si applicano comunque nel caso di contratti di associazione sottoposti a certificazione prima del 18 luglio 2012.

RECESSO DA PARTE DELL'ASSOCIATO

   La Legge 99/2013 ha sancito, in caso di recesso da parte dell'associato prima della scadenza del contratto, l'obbligo della procedura di convalida previsto per le dimissioni del lavoratore dipendente.