Extracee già in Italia

Ultimo aggiornamento: 20/12/2011

LAVORATORE CON PERMESSO DI SOGGIORNO

Un lavoratore extracomunitario può essere assunto come dipendente se in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato:
1. per lavoro subordinato;
2. per lavoro autonomo, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro;
3. per ricongiungimento familiare o per ingresso a seguito del lavoratore e per motivi umanitari;
4. per integrazione del minore;
5. per studio, nel limite tuttavia di un tempo parziale per un massimo di 20 ore settimanali, comunque non oltre il limite di 1040 ore annue.
Inoltre l’assunzione può avvenire in presenza della carta di soggiorno o di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il rapporto di lavoro deve essere in ogni caso interrotto alla scadenza del permesso, salvo il suo rinnovo.

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

Con le stesse modalità previste per i lavoratori italiani occorre comunicare entro il giorno precedente l’assunzione al Centro per l’Impiego o, se collaboratore familiare, all’I.N.P.S.
Come da circolare n. 4773/2011 del Ministero del Lavoro, dal 15/11/2011 non è più necessario inviare alle Prefetture il modello Q per dichiarare sia l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero al paese d'origine che la sua sistemazione alloggiativa in Italia, essendo tali dichiarazioni inserite nelle procedure telematiche per la suddetta comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego o all'I.N.P.S.

COMUNICAZIONE DI EVENTUALE OSPITALITA’

L’articolo 7 del Testo Unico sull’Immigrazione prevede l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore la concessione di alloggio o ospitalità ad un cittadino extracomunitario o apolide.
A tale adempimento è quindi tenuto il datore di lavoro quando l’assunzione comporti la convivenza con il lavoratore straniero o la concessione di un alloggio allo stesso.

LAVORATORE IN ATTESA DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO

La direttiva del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007 permette l’assunzione del lavoratore extracomunitario in attesa del permesso di soggiorno purché, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, abbia sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, abbia ricevuto dallo sportello unico copia della richiesta del permesso e sia in possesso sia della ricevuta postale che della domanda di permesso di soggiorno presentata allo Sportello Unico.

LAVORATORE IN ATTESA DEL RINNOVO DEL PERMESSO

La direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 permette l’assunzione del lavoratore extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno già scaduto, purché:
1. la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
2. sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
3. sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

PERMESSO ELETTRONICO

In attesa dell’emanazione di permessi elettronici recanti il motivo del rilascio, per l’assunzione di un extracomunitario da parte del datore di lavoro è necessario richiedere alla Questura una specifica attestazione al riguardo.

PERMESSO DI SOGGIORNO CE

Il permesso di soggiorno CE, che ha sostituito dal 08/01/2007 la carta di soggiorno, viene rilasciato al lavoratore straniero in Italia da almeno 5 anni, non ha scadenza e permette l’assunzione con le stesse modalità previste per i lavoratori italiani, senza quindi l’obbligo di compilazione del contratto di soggiorno.