SENTENZE T.DETERMINATO

L’utilizzazione del contratto a termine è consentita, in deroga al principio della normalità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, solo se basata su ragioni oggettive, puntualmente specificate, e rispondente a determinate regole finalizzate ad evitare gli abusi. Non è, pertanto, sufficiente un mero richiamo a formule di stile o generiche, ma è di contro necessario che nell’atto scritto vengano puntualmente esplicitate le esigenze datoriali che hanno reso necessaria l’assunzione del lavoratore nell’ambito della struttura con specifico riferimento alle mansioni affidate. Tribunale Roma, sez. lav., 02 aprile 2007 , n. 6445   In tema di contratto a termine ai sensi del d.lg. n. 368 del 2001, la ragione temporanea che ne è a fondamento deve essere specificamente indicata nel contratto, senza possibilità di integrazione postuma, onde permetterne la verificabilità da parte del lavoratore ed, eventualmente, del giudice, e contenere: a) la concreta ragione che giustifica l’apposizione del termine al singolo contratto; b) il carattere temporaneo della ragione; c) la correlazione tra ragione temporanea e durata del contratto. Il mero riferimento all’incremento di attività può valere solo ad indicare il tipo di ragione, astrattamente caratterizzato dalla nota della temporaneità, ma non è certamente sufficiente per integrare la concreta ragione, il carattere temporaneo della stessa e la correlazione con i singoli contratti. Tribunale Reggio Calabria, sez. lav., 29 gennaio 2007   Ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, 4° comma, e 21 D. Lgs. 10/9/03 n. 276, le ragioni i carattere tecnico, produttivo e organizzativo che rendono lecita la stipulazione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato devono essere esplicitate, in maniera che risulti effettivo il rapporto causale tra l'esigenza dedotta dall'utilizzatore della prestazione lavorativa e l'assunzione del singolo lavoratore; a tal fine è insufficiente il richiamo a una causale prevista dal contratto collettivo, in quanto generica e indeterminata in relazione alla fattispecie concreta. Tribunale Milano, 09 dicembre 2006   Per la stipulazione di un valido contratto a termine, ai sensi dell'art. 1, primo comma, d.lgs. n. 368 del 2001, è necessario specificare le esigenze che nel caso concreto legittimano e motivano il ricorso ad una assunzione a termine, così da rendere controllabile da parte del giudice la reale sussistenza delle stesse. Qualora dette "ragioni" non siano state specificate, ovvero, pur essendo state sufficientemente e formalmente specificate nello scritto, si accerti l' insussistenza dei fatti posti a fondamento delle stesse, la clausola contenente il temine deve essere dichiarata nulla in quanto, rispettivamente, invalida ovvero illegittima. Tribunale Milano, 16 ottobre 2006   Il d.lg. 368/2001, pur ampliando la sfera di utilizzabilità del contratto a termine, non ha reso semplicemente facoltaiva la scelta di apporre un termine al contratto di lavoro, poiché il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola, mentre il contratto a termine l'eccezione. Occorre, pertanto, che il datore di lavoro indichi e provi nell'eventuale successivo giudizio, quale sia la specifica esigenza aziendale che ha giustificato l'apposizione del termine al contratto di lavoro. Dalla nullità della clausola di apposizione del termine, non deriva la nullità dell'intero contratto, bensì la sua conversione in contratto a tempo indeterminato ex art. 1419, comma 2, c.c., applicabile anche ai contratti di lavoro. Tribunale Bologna, sez. lav., 07 febbraio 2006 , n. 43