A differenza della prestazione occasionale in autonomia, prevista dall’art. 2222 del Codice Civile, nel lavoro accessorio, anche se per un periodo di tempo molto limitato, si può avere un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con potere direttivo e di controllo da parte del committente, che può quindi anche imporre un orario di lavoro.
Inoltre vengono versati i contributi previdenziali a favore del lavoratore indipendentemente dall’entità del compenso e la comunicazione preventiva telematica esclude la possibilità, in caso di contestazione, dell’applicazione della cosiddetta “maxi sanzione per lavoro nero”.