Contratto di solidarietà

Ultimo aggiornamento: 21/08/2011

FINALITA’ E TIPOLOGIE DEL CONTRATTO

I contratti di solidarietà, previsti dal Decreto Legge 726/1984, consistono in accordi collettivi aziendali stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, aventi ad oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro al fine, alternativamente,:
  • di evitare in tutto o in parte la riduzione di personale (contratti interni o difensivi),
  • di favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato (contratti esterni o espansivi).
In ambedue i casi si ha una diminuzione dell’orario di lavoro per i dipendenti e sgravi contributivi per i datori di lavoro, tuttavia per i soli contratti interni o difensivi i lavoratori ricevono l’integrazione, a carico dell’I.N.P.S., della retribuzione persa a seguito della diminuzione dell’orario di lavoro. 

REQUISITI DEI DATORI DI LAVORO

In base all’articolo 2 del D.M. 46448/2009, possono stipulare contratti di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e servizi di pulizia. Le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale possono stipulare comunque tali contratti indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.
Rispondendo all'interpelllo n. 33/2011, il Ministero del Lavoro ha incluso tra i beneficiari gli studi professionali, anche se non esercitano attività di impresa.
Fino al 31/12/2010 possono stipulare contratti di solidarietà anche:
  • le imprese che abbiano avviato la procedura di mobilità al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale;
  • le imprese alberghiere e termali e le imprese artigiane, anche senza i requisiti previsti per accedere alla procedura di mobilità.
Non è possibile comunque ricorrere ai contratti di solidarietà:
  • da parte di imprese interessate dalle procedure concorsuali previste dall’articolo 3 della Legge 223/1991;
  • nei cantieri edili in caso di fine lavoro o fine fase lavorativa.

REQUISITI DEI LAVORATORI

Possono beneficiare del contratto di solidarietà i lavoratori dipendenti con l’esclusione di: dirigenti, apprendisti , lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali e a tempo determinato.

RIDUZIONE DELL’ORARIO

La riduzione di orario:
  • può essere differenziata, come numero di ore, tra i lavoratori interessati
  • può riguardare anche soltanto una parte dei dipendenti o dei singoli reparti.
L’articolo 4, comma 2, del D.M. 46448/2009 stabilisce nel 60% la riduzione massima dell’orario di lavoro, parametrata su base settimanale. La Lettera Circolare del Ministero del Lavoro n. 3558/2010 ha chiarito che tale percentuale si deve intendere come media tra i lavoratori coinvolti, per cui non si può escludere che parte degli stessi la possa comunque superare. In base al Decreto Ministeriale del 16/09/2003 non può comunque essere applicata una riduzione d’orario superiore al 50% qualora tale riduzione interessi più della metà dell’organico.

PRESTAZIONI DI LAVORO IN DEROGA AL CONTRATTO

E’possibile la prestazione lavorativa nelle ore interessate alla riduzione a fronte di una comunicazione al competente ufficio del Ministero del Lavoro.   Il lavoro straordinario, per i lavoratori ad orario ridotto, è invece ammesso solo per sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva.  

DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO

L’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 726/1984 stabilisce in 24 mesi la durata massima del contratto di solidarietà. L’articolo 7 del Decreto Legge 536/1987 prevede, da parte del Ministro del Lavoro, la possibilità di prorogare tale contratto per un periodo non superiore a 24 mesi, elevato a 36 mesi per i lavoratori occupati nel Mezzogiorno. Successivamente, in base all’articolo 6 del D.M. 46448/2009, si può stipulare un nuovo contratto solo se trascorso un periodo di almeno 12 mesi.     Sempre in base all’articolo 7 del Decreto Legge 536/1987 è possibile ricorrere al contratto di solidarietà come strumento alternativo alla procedura di mobilità prevista dall’art.4 della Legge 223/1991, anche qualora si fosse raggiunto il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 1, comma 9, della Legge stessa.   

INTEGRAZIONE A CARICO INPS

Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge 510/1996, nel caso di contratto di solidarietà  difensivo il lavoratore usufruisce di una integrazione salariale, a carico della Cassa integrazione guadagni, nella misura del 60% della retribuzione perduta a seguito della riduzione d'orario. Come riportato nel messaggio INPS n. 16508/2009, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale previsto per i contratti di solidarietà difensivi è aumentato all’'80%. Per il calcolo dell’integrazione inoltre:
  • non va applicato il limite massimo previsto per interventi ordinari e straordinari (messaggio INPS n. 8097/2010);
  • va comunque applicata la riduzione del 5,84% prevista per interventi ordinari e straordinari;
  • vanno esclusi gli aumenti retributivi riconosciuti in sede di contrattazione aziendale nei 6 mesi antecedenti la data di stipula del contratto di solidarietà;
  • non vanno applicate riduzioni all’indennità qualora vengano riconosciuti aumenti retributivi dopo la stipula del contratto di solidarietà  (circolare INPS n. 141/1992).

MENSILITA’ AGGIUNTIVE E ALTRE VOCI DI RETRIBUZIONE

Le circolari INPS n. 9/1986n. 212/1994 prevedono che l’integrazione, sulla base di quanto disposto dal contratto sottoscritto, può anche riguardare:
  • la 13ma e, se prevista, la 14ma mensilità;
  • le ferie e i permessi retribuiti fruiti, nel limite di quanto maturato nel corso del contratto;
  • le festività infrasettimanali, per le sole ore che non avrebbero comportato la prestazione lavorativa in caso di giorno feriale;
  • il Trattamento di Fine Rapporto, in proporzione alla parte di retribuzione integrata dall’INPS.
Sono invece da escludere dall’integrazione a carico INPS l’indennità sostitutiva delle ferie, il trattamento per festività soppresse e l’indennità per mancato preavviso

TRATTAMENTO PER EVENTI CON INDENNITA’ INPS

Durante il periodo interessato dal contratto di solidarietà, competono al lavoratore, nella stessa misura che sarebbe stata applicata senza la riduzione di orario,:
  • gli assegni per nucleo familiare;
  • l’indennità per assenza per maternità, obbligatoria e facoltativa;
  • l’indennità per congedo matrimoniale;
  • l’indennità per riposi per allattamento.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER I CONTRATTI DIFENSIVI

Per i contratti di solidarietà difensivi stipulati da imprese rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione guadagni Straordinaria, è prevista, sui contributi dovuti per i lavoratori interessati, una riduzione pari al:
  • 25%, elevata al 30% per le imprese del Mezzogiorno, se la riduzione dell'orario di lavoro è superiore al 20%;
  • 35%, elevata al 40% per le imprese del Mezzogiorno, se la riduzione dell'orario di lavoro è superiore al 30%;
Per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS è previsto invece, per un periodo massimo di 24 mesi, un contributo, a carico del Fondo per l'occupazione, pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.

ADEMPIMENTI PER CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI

I contratti di solidarietà difensivi vanno stipulati, per ogni unità produttiva, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con l’indicazione degli elementi previsti dalla circolare n. 33/1994 del Ministero del Lavoro. Dal 1 febbraio 2010 le domande per ammissione ai relativi benefici vanno inviate per via telematica al Ministero del Lavoro, tramite il sito CIGSonline. Ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 del D.P.R. n. 218/2000 il decreto conseguente viene emanato nei 30 giorni successivi all’invio della domanda e copia dello stesso viene trasmessa alla sede INPS territorialmente competente, che quindi provvede all’erogazione dell’integrazione spettante.    

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER I CONTRATTI ESPANSIVI

Nel caso dei contratti di solidarietà espansivi, per ogni lavoratore assunto, l'azienda ha diritto ad un contributo commisurato alle seguenti aliquote della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento:
  • 15% per i primi 12 mesi,
  • 10% per i 12 mesi successivi
  • 5% per ulteriori 12 mesi.
La risposta all'interpello n. 42/2008 del Ministero del Lavoro ha precisato che la retribuzione in questione, oltre che dal minimo contrattuale e dall’indennità di contingenza, è formata dall’eventuale Elemento Distinto dalla Retribuzione, dagli scatti di anzianità e va calcolata anche per le mensilità aggiuntive.   L’articolo 2 del Decreto Legge n. 726/1984, inoltre, dispone che, in caso di assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, per i primi tre anni dall'assunzione e comunque non oltre il compimento del 29º anno di età del lavoratore, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella stabilita per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Per tali lavoratori, se l’assunzione è effettuata da imprese aventi diritto agli sgravi per il Mezzogiorno, alle stesse compete anche un contributo pari al 30% della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento.  

ADEMPIMENTI PER CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVI

I contratti di solidarietà espansivi vanno stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e vanno depositati presso la Direzione Provinciale del Lavoro che, accertata la rispondenza tra riduzione di orario e numero di assunzioni effettuate, deve rilasciare il parere favorevole all’azienda, che, a sua volta, lo comunicherà alla sede INPS competente per fruire degli sgravi spettanti.