A differenza delle ferie, con l’accordo tra datore di lavoro e dipendente, il valore dei permessi maturati ma non fruiti può essere corrisposto in qualsiasi momento del rapporto di lavoro, senza necessariamente attendere la sua risoluzione.
I principali
Contratti Nazionali di Lavoro prevedono il pagamento dei permessi non fruiti nell’anno entro i primi mesi dell’anno successivo.
In risposta all'
interpello n. 16/2011 il Ministero del Lavoro ha precisato che, allo scadere del termine stabilito dal Contratto Collettvo di Lavoro per la retribuzione dei permessi, per riduzione orario o per ex festività,:
- non costituisce una violazione delle regole relative al Libro Unico del Lavoro il rinvio del pagamento dei permessi al lavoratore oltre il termine previsto;
- va comunque effettuato il pagamento dei relativi contributi, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui scade il termine.
La successiva
nota n. 9044/2011 del Ministero del Lavoro ha tuttavia ammesso che, in caso di accordo tra il datore di lavoro e il singolo lavoratore per il differimento della fruizione dei permessi oltre i termine previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro, viene automaticamente spostato allo stesso mese il termine per il pagamento dei relativi contributi.