CCNL AGENTI ASSICURAZIONI

ACCORDO NAZIONALE SETTORE ASSICURAZIONI

AGENTI E RAPPRESENTANTI - Assicurazioni
 

ACCORDO NAZIONALE AGENTI   per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore delle assicurazioni   28 LUGLIO 1994   (Decorrenza: 1º agosto 1994 - Scadenza: 31 dicembre 1997)   Parti stipulanti   Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) e Unione nazionale agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS)   Testo dell'accordo   Art. 1 (Sfera di applicazione dell'accordo)   I comma - Il presente accordo regola esclusivamente i rapporti tra gli agenti di assicurazione iscritti all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione. II comma - Esso non si applica: - ai subagenti comunque denominati, operanti per le agenzie in gestione libera (anche se gestite interinalmente dalle imprese); - ai collaboratori subordinati delle imprese, gerenti agenzie in economia; - agli agenti operanti per le gestioni in economia non professionisti o sprovvisti di ufficio autonomo o a loro carico, per i quali valgono le norme stabilite dal relativo accordo stipulato il 25 giugno 1975.   Nota a verbale   Il presente accordo regola anche i rapporti agenziali relativi a rappresentanze generali per l'Italia di imprese estere. Il presente accordo non si applica alla ALA Assicurazioni spa, alla SARA Assicurazioni spa e alla SARA Vita spa Il presente accordo sarà applicabile all'INA e alle Assicurazioni d'Italia soltanto previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione, eccezion fatta per gli agenti di città di Roma per i quali il presente accordo trova immediata applicazione.   Scambio di lettere - ANIA, SNA ed UNAPASS confermano che l'applicazione dell'accordo nazionale agenti ai soli "agenti di città" professionisti è stata convenuta con l'intento, comune alle Parti, di perseguire per ogni via la professionalità dell'intera categoria agenziale. Si conferma al riguardo che è agente professionista colui che dedica la massima parte del suo tempo e la sua opera professionale all'incarico affidatogli e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa subordinata od autonoma, se non in via meramente occasionale o marginale.   Art. 2 (Agente - Contratto di agenzia)   I comma - E' agente di assicurazione colui che, iscritto all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia. II comma - L'incarico agenziale e le sue condizioni di esercizio devono risultare per iscritto dal contratto di agenzia, il quale deve specificare: - se si tratti di agente il cui contratto è stipulato con l'impresa per il tramite della direzione oppure di "agente di città" e cioè di agente operante nella zona di una gestione in economia, il cui contratto di agenzia è stipulato con detta gestione o direttamente con l'impresa per la gestione stessa; - data di decorrenza dell'incarico a tempo indeterminato; - zona agenziale; - compiti dell'agente; - previsione che le quotazioni di uno stesso affare (con gli eventuali sviluppi nel corso delle trattative) non risentano - a parità di ogni altra condizione - di criteri sostanzialmente diversi per il fatto che a presentare l'affare siano differenti agenzie; - trattamento provvigionale ed eventuali ulteriori compensi non temporanei; - ammontare della cauzione, sue condizioni e forma ed eventuali criteri di adeguamento; - il regime di esclusiva o di non esclusiva nel quale viene svolto l'incarico; le modalità dei regimi di esclusiva o di non esclusiva devono rispettare quanto previsto dagli artt. 6 e seguenti del presente accordo; - la disciplina delle utenze; - richiamo al presente accordo nazionale agenti. Quest'ultimo non potrà essere derogato, salvo che esso stesso preveda espressamente la facoltà di deroga ovvero si tratti di deroga a favore dell'agente. III comma - L'incarico agenziale può essere conferito con o senza procura. IV comma - Il contratto di agenzia può essere stipulato anche con più agenti, nel qual caso si ha il contratto di coagenzia e l'incarico si considera sempre conferito congiuntamente e solidalmente, anche se ai coagenti è data facoltà di agire separatamente. Se nel contratto di coagenzia non sono precisate le quote di interessenza dei coagenti, queste si presumono uguali. V comma - Il contratto di coagenzia può anche essere stipulato con una società regolarmente costituita, nel qual caso devono essere preventivamente indicati dalla società stessa i legali rappresentanti e coloro che muniti dei necessari poteri siano delegati dalla società allo svolgimento dell'attività agenziale. Salvo diversa pattuizione, quando l'impresa dichiari di non accettare la sostituzione di una o più delle persone fisiche originariamente designate, o l'aggiunta di altre persone fisiche nuove a quelle già designate, il contratto è sciolto di diritto e alla società spettano le indennità di cui agli artt. da 25 a 33. VI comma - Gli incarichi conferiti al medesimo agente da imprese facenti parte di uno stesso gruppo finanziario possono essere dalle stesse considerati come unico incarico a tutti gli effetti delle presenti norme. VII comma - E' vietato all'agente di gravare il portafoglio dell'agenzia o singole polizze di oneri differiti nel tempo a beneficio di terzi, ivi compresi i contraenti e gli assicurati. VIII comma - All'atto del conferimento dell'incarico l'impresa è tenuta a rendere note all'agente le aliquote provvigionali riconosciute all'agente cessato, nonchè la regolamentazione in tema di esclusiva del precedente rapporto.   Art. 3 (Esercizi annuali - Provvigioni - Premi)   Nel testo delle norme che seguono il termine "esercizio" designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola "provvigioni", negli artt. 12, 12 bis, 13 e da 27 a 33, si intendono tutti i compensi provvigionali al netto di storni e rimborsi conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratti; con il termine "premi" si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte.   Art. 4 (Cauzione)   I comma - L'impresa può chiedere all'agente di prestare cauzione a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione assunta. L'agente può prestare la cauzione in contanti o titoli o in forma fideiussoria bancaria o assicurativa. L'ammontare della cauzione, gli eventuali criteri di adeguamento, l'ente fideiussore e le condizioni della fideiussione sono concordati dalle parti. II comma - Se costituita in contanti, la cauzione è fruttifera a favore dell'agente almeno degli interessi al tasso legale; se in titoli, è di spettanza dell'agente il relativo reddito. III comma - L'agente può chiedere in ogni momento del rapporto che i contanti o titoli costituenti la sua cauzione vengano depositati a proprio nome ma con vincolo di garanzia a favore dell'impresa, presso un istituto di credito di comune gradimento. IV comma - Fino alla definitiva concorde chiusura dei conti, l'agente non può invocare la compensazione fra la cauzione e gli importi da lui comunque dovuti all'impresa. La cauzione è restituita all'agente o suoi eredi non oltre 12 mesi dalla data dello scioglimento del contratto di agenzia, sempre che sia stato versato all'impresa quanto ad essa spettante e siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi di cui all'art. 23. V comma - Tuttavia, se dodici mesi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia non sia ancora avvenuta la definitiva chiusura dei conti o sia pendente una controversia giudiziale, ad istanza dell'impresa o di terzi, comunque inerente l'incarico agenziale, la cauzione viene svincolata soltanto dopo la definitiva concorde chiusura dei conti o dopo la definizione della predetta controversia, salvo che non sia stata sostituita da apposita polizza o da fideiussione bancaria. VI comma - Sono fatte salve le diverse norme aziendali che risultino complessivamente più favorevoli agli agenti.   Norma transitoria La facoltà dell'agente, prevista dal I comma, di optare per la costituzione della cauzione in forma fideiussoria, bancaria o assicurativa, è applicabile anche alle cauzioni già costituite; tale facoltà dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta all'impresa entro tre mesi dalla data di effetto del presente accordo.   Art. 5 (Procuratore dell'agente)   L'agente può avvalersi di procuratori, purchè graditi all'impresa e risponde del loro operato.   Art. 6 (Esclusiva: Regimi)   Il contratto di agenzia si basa sui seguenti regimi relativamente all'esclusiva: Regime 1: Agente in esclusiva bilaterale assoluta. Regime 2: Agente in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie. Regime 3: Agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio. Regime 4: Agente senza esclusiva di marchio nè di territorio.   Art. 6 bis (Esclusiva: Profili)   I comma - Regime 1: Agente in esclusiva bilaterale assoluta: a) L'agente non può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese, salvo preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dal comma II del successivo art. 6 ter. b) L'impresa, nella zona assegnata all'agente e per gli stessi rami, non può conferire altri incarichi agenziali nè operare attraverso agenzie in economia nè raccogliere affari direttamente o indirettamente salvo che: - conferendo incarico ad agenzie di impresa appartenente allo stesso gruppo finanziario, semprechè l'incarico sia conferito limitatamente ai rami che quest' ultima non esercita; - avvalendosi di produttori dipendenti previsti dal c.c.n.l. del settore assicurativo, nonchè di produttori di terzo gruppo ancora esistenti; in tal caso per il primo anno l'agente ha diritto ad una interessenza non inferiore a 1/10 delle provvigioni previste dal contratto di agenzia; per gli anni successivi gli affari stessi fanno parte del portafoglio dell'agenzia a tutti gli effetti. L'impresa che si avvalga di produttori ne coordinerà l'attività con gli agenti territorialmente interessati d'intesa con questi ultimi. II comma - Regime 2: Agente in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie: a) L'agente non può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese, salvo preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dal comma II del successivo art. 6 ter. b) L'impresa, nella zona assegnata all'agente e per gli stessi rami, non può costituire agenzie in economia nè conferire altri incarichi agenziali, sempre che non si tratti di agenzie di impresa appartenente allo stesso gruppo finanziario e l'incarico sia conferito limitatamente ai rami che quest' ultima non esercita. Salvo quanto precede, l'impresa, nella zona assegnata all'agente, può operare senza obblighi nei suoi confronti. III comma - Regime 3: Agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio: a) L'agente non può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese, salvo preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dal comma II del successivo art. 6 ter. b) L'impresa, nella zona assegnata all'agente, può operare senza obblighi nei suoi confronti. IV comma - Regime 4: Agente senza esclusiva di marchio nè di territorio: a) L'agente può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di più imprese. b) L'impresa, nella zona assegnata all'agente, può operare senza obblighi nei suoi confronti. c) L'impresa è tenuta a comunicare preventivamente all'agente l'affidamento di altri incarichi agenziali nella stessa zona e l'agente è tenuto a comunicare preventivamente all'impresa l'assunzione di altri incarichi agenziali. d) Il conferimento di più incarichi ad uno stesso agente da parte di più imprese appartenenti ad uno stesso gruppo finanziario non comporta l'applicazione del Regime 4.   Nota a verbale   SNA ed UNAPASS confermano all'ANIA che nella locuzione "attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese" si intende ricompresa qualunque attività tendente alla promozione, conclusione, distribuzione e gestione di affari assicurativi, in qualsivoglia forma esercitata, svolta dall'agente, o da persone che agiscono per suo conto, in favore di imprese di assicurazione diverse dalla preponente. SNA ed UNAPASS confermano all'ANIA, con riferimento al Regime 4, che l'assunzione di più incarichi non fa venire meno da parte dell'agente il dovere di rispettare gli obblighi assunti nei confronti di ogni singola impresa. Qualora a seguito di fusione o incorporazione di imprese si verifichi la coesistenza in un territorio di più agenti, tali agenti passeranno di diritto nel Regime 3, salvo che l'agente non si trovi già nel Regime 4.   Scambio di lettere   Su richiesta di SNA ed UNAPASS, l'ANIA raccomanderà alle proprie associate di astenersi dal creare nuove agenzie o coagenzie che manchino dei presupposti socio-economici oggettivamente necessari alla costituzione, in tempi ragionevolmente brevi, di un volume di affari tale da consentire all'agente o agli agenti di svolgere dignitosamente il proprio incarico, fornendogli nel frattempo idonei supporti. I predetti presupposti dovranno essere tenuti particolarmente presenti nel caso di costituzione di nuove agenzie di città, al fine di evitare che tale costituzione pregiudichi le possibilità di sviluppo delle agenzie di città preesistenti.   Art. 6 ter (Esclusiva: Norme comuni)   I comma - L'agente non può costituire una organizzazione di lavoro o avvalersi di produttori fuori della zona dell'agenzia; l'agente può tuttavia, fuori di detta zona, raccogliere, per effetto delle proprie relazioni personali, affari sporadici, i quali restano assegnati al portafoglio dell'agenzia a lui affidata. II comma - Qualora l'impresa non eserciti o cessi di esercitare nel corso del rapporto agenziale uno o più rami, l'agente ha facoltà di operare per altra impresa per i rami non gestiti dall'impresa preponente, purchè si tratti di impresa gradita a quest' ultima. Tale gradimento non è richiesto se l'altra impresa non esercita rami gestiti dall'impresa preponente; al venire meno per qualsiasi motivo di quest' ultima condizione, è necessario il gradimento dell'impresa preponente. III comma - I rischi Trasporti e i rischi Aviazione non rientrano nel diritto di esclusiva territoriale dell'agente. Nella zona assegnata all'agente operante in Regime 1 ovvero in Regime 2, l'impresa non può autorizzare in ogni singola piazza più di un agente del ramo Trasporti e del ramo Aviazione a nominare subagenti o delegati sulla stessa piazza, restando esclusa, per tutti gli agenti di una determinata piazza o di un determinato territorio, la facoltà di nominare subagenti o delegati fuori dal territorio dell'agenzia. IV comma - Sono fatti salvi accordi collettivi aziendali in deroga, purchè più favorevoli per gli agenti.   Nota a verbale   Si precisa che, ai fini del III comma, dai rischi Aviazione rimangono escluse le coperture infortuni delle persone trasportate, salvo quelle derivanti da obbligo di legge o convenzioni internazionali ovvero comprese in affari riguardanti altri rischi Aviazione.   Art. 7 (Competenza degli affari)   I comma - L'impresa deve riconoscere la provvigione all'agenzia che ha acquisito l'affare, assegnando alla stessa la relativa polizza. II comma - Qualora l'impresa concluda direttamente affari - esclusi quelli di cui al III comma dell'art. 6 ter - per i quali la sede della ditta contraente o assicurata si trovi nella zona assegnata ad agente operante in Regime 1, deve assegnare a quest' ultimo, a tutti gli effetti, le relative polizze. III comma - Fermo quanto previsto al precedente comma II, qualora l'impresa concluda direttamente affari - esclusi quelli di cui al III comma dell'art. 6 ter - e la ditta contraente chieda specificamente l'assegnazione delle relative polizze ad una agenzia in gestione libera, spetta a quest' ultima l'assegnazione delle polizze e la sola provvigione d'incasso, al netto di eventuali oneri. IV comma - Ad eccezione dei casi di riduzione del portafoglio o di trasferimenti sporadici di singole polizze di premio oggettivamente non rilevante, all'agente, per tutta la durata dell'incarico e per gli affari da lui acquisiti, sono riservati i diritti provvigionali inerenti ad operazioni di aumento, sostituzione e proroghe, anche qualora le stesse vengano definite non da lui ma dall'impresa direttamente o a mezzo dei propri incaricati. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente comma i casi in cui discipline aziendali prevedano compensi in favore dell'agente a fronte di trasferimenti di polizze.   Nota a verbale   L'ANIA invita le imprese a disciplinare in sede aziendale i casi di trasferimento di polizze, prevedendo compensi in favore dell'agente che subisca il trasferimento.   Art. 8 (Riduzione di incasso per cessazione di esercizio o cessione di portafoglio)   Nell'ipotesi che l'impresa cessi dall'esercizio di uno o più rami di assicurazione o ceda ad altre imprese parte del portafoglio agenziale, spetta all'agente - sempre che l'avvenimento non riguardi solo qualche singola polizza - una indennità (da pagarsi entro 3 mesi dalla data dell'avvenimento) calcolata ai sensi dell'art. 25 sull'incremento del monte premi attribuibile al portafoglio perduto, maggiorata del 100%; dei premi incassati anteriormente all'avvenimento, relativi a detto portafoglio, si tiene conto al momento dello scioglimento del contratto di agenzia nel calcolo dell'indennità di cui all'art. 26, in quanto dovuta.   Art. 8 bis (Riduzione del portafoglio di agenzia)   I comma - Quando l'impresa ritenga di disporre una riduzione del portafoglio di agenzia, anche a seguito di riduzione del territorio, deve comunicare per iscritto la proposta all'agente in carica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di attuazione del provvedimento. Qualora l'agente non accetti la proposta, l'impresa potrà disporre, con un ulteriore preavviso scritto di almeno 30 giorni, un provvedimento di riduzione del portafoglio nei soli limiti, da calcolare sull'ammontare dei premi del portafoglio agenziale complessivo al momento del provvedimento, di seguito indicati per i singoli regimi di esclusiva: a) Per le agenzie con portafoglio fino a 1 miliardo: Regg. 1 e 4: 20% del portafoglio agenziale complessivo. Reg. 2: 15% del portafoglio agenziale complessivo. Reg. 3: 10% del portafoglio agenziale complessivo. b) Per le agenzie con portafoglio superiore a 1 miliardo e fino a 3 miliardi: Regg. 1 e 4: Lire 300 milioni di portafoglio + 50% del portafoglio agenziale complessivo eccedente il miliardo. All'agenzia dovrà residuare un portafoglio complessivo non inferiore a lire 800 milioni. Reg. 2: Lire 225 milioni di portafoglio + 45% del portafoglio agenziale complessivo eccedente il miliardo. All'agenzia dovrà residuare un portafoglio complessivo non inferiore a Lire 850 milioni. Reg. 3: Lire 150 milioni di portafoglio + 40% del portafoglio agenziale complessivo eccedente il miliardo. All'agenzia dovrà residuare un portafoglio complessivo non inferiore a Lire 900 milioni. c) Per le agenzie con portafoglio superiore a 3 miliardi: Regg. 1 e 4: Lire 400 milioni di portafoglio + 60% del portafoglio agenziale complessivo eccedente il miliardo. All'agenzia dovrà residuare un portafoglio complessivo non inferiore a Lire 1.700 milioni. Reg. 2: Lire 300 milioni di portafoglio + 55% del portafoglio agenziale complessivo eccedente il miliardo. All'agenzia dovrà residuare un portafoglio complessivo non inferiore a Lire 1.875 milioni. Reg. 3: Lire 200 milioni di portafoglio + 50% del portafoglio agenziale complessivo eccedente il miliardo. All'agenzia dovrà residuare un portafoglio complessivo non inferiore a Lire 2.050 milioni. Relativamente a ciascuna riduzione di portafoglio i limiti massimi di riduzione di portafoglio andranno diminuiti degli importi delle riduzioni di portafoglio eventualmente intervenute per la stessa agenzia e nei confronti del medesimo agente nei cinque anni anteriori, purchè successive all'entrata in vigore del presente accordo. II comma - Nel caso in cui l'agente non sia d'accordo sul provvedimento disposto dall'impresa, egli ha la facoltà di recedere dal contratto con diritto al trattamento di cui all'art. 13, III comma e successivi e agli articoli da 25 a 33, nonchè ad una somma aggiuntiva pari al 40% della somma aggiuntiva massima che sarebbe spettata all'agente stesso ai sensi dell'art. 12 bis, lett. C), terzo alinea, nel caso di recesso dell'impresa assolutamente immotivato, con il limite minimo che, in deroga all'impostazione generale del presente accordo, viene fissato in lire 15.000.000 per tutti i Regimi. III comma - Nel caso in cui l'agente accetti il provvedimento di riduzione del portafoglio proposto o disposto dall'impresa, egli ha diritto al pagamento, da effettuarsi entro 120 giorni dall'avvenimento, di un'indennità pari al pro-quota (vale a dire alla proporzione esistente tra il portafoglio interessato dal provvedimento di riduzione ed il portafoglio complessivo dell'agenzia nella sua interezza) dell'indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33, nonchè al medesimo pro-quota di una somma aggiuntiva, pari alle percentuali sotto indicate della somma che, con riferimento all'intero portafoglio agenziale, sarebbe spettata all'agente stesso ai sensi dell'art. 12 bis, lett. C), terzo alinea, nel caso di recesso dell'impresa assolutamente immotivato: - per la parte di riduzione del portafoglio pari o inferiore alla metà del limite massimo di riduzione determinato ai sensi del primo comma, 50%; - per la parte di riduzione del portafoglio superiore alla metà del limite massimo di riduzione determinato ai sensi del primo comma, 100%. Qualora nel corso di un quinquennio intervengano più riduzioni di portafoglio per la stessa agenzia e nei confronti del medesimo agente, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva spettante in applicazione dei precedenti alinea per l'ulteriore riduzione di portafoglio, si dovrà utilizzare la seguente formula:   A x 50% x (B% - C% = D%) = TOT. 1 A x 100% x (E% - D% = F%) = TOT. 2 Tot. 1 + Tot. 2 = Somma aggiuntiva spettante per l'ulteriore riduzione   ove:   A = somma aggiuntiva massima che sarebbe spettata all'agente, al momento dell'ulteriore riduzione, con riferimento all'intero portafoglio agenziale, ai sensi dell'art. 12 bis, lett. C), terzo alinea, nel caso di recesso dell'impresa assolutamente immotivato; B% = 1/2 del limite massimo di riduzione del portafoglio - determinato al momento dell'ulteriore riduzione ai sensi del primo comma, escluso ultimo capoverso, del presente art. 8 bis - espresso in percentuale; C% = percentuale di riduzioni di portafoglio già computate nel quinquiennio precedente (purchè successive all'entrata in vigore del presente accordo) con l'applicazione del 50% della somma aggiuntiva come previsto al primo alinea; D% = B% - C% = quota di portafoglio, espressa in percentuale, su cui applicare A X 50%, purchè uguale o superiore ad E% (in caso contrario la quota di portafoglio dovrà essere E%); E% = ulteriore riduzione di portafoglio in quel momento eseguita, espressa in percentuale; F% = E% - D% = quota di portafoglio, espressa in percentuale, su cui applicare AX 100%. IV comma - In luogo dell'indennità prevista al precedente III comma l'agente - nella sola ipotesi di riduzione che interessi almeno il 35% del portafoglio agenziale - può ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di risoluzione prevista dagli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti. V comma - Ai fini della determinazione del 35% di cui al precedente IV comma, si sommano le singole percentuali di riduzione del portafoglio eventualmente intervenute nel corso dell'ultimo quadriennio. VI comma - Non costituisce riduzione del portafoglio agenziale il trasferimento di qualche singola polizza o la suddivisione di una coagenzia in più agenzie in modo che all'agente o agli agenti rimasti in carica sia affidata un'agenzia sostanzialmente corrispondente all'originaria quota di interessenza dell'agenzia preesistente. VII comma - Per i soli casi di agenti operanti in Regime 1 o in Regime 2, è vietato all'impresa (salva l'ipotesi di trasferimento di qualche singola polizza) disporre unilateralmente riduzioni del portafoglio agenziale che non siano in connessione con riduzioni del territorio di agenzia. VIII comma - Qualora a seguito di un provvedimento di riduzione del portafoglio, venisse aperta una nuova agenzia nell'ambito di uno stesso comune assegnato ad un agente operante in Regime 1 o in Regime 2, il precedente agente e quello di nuova nomina passeranno di diritto nel Regime 3.   Nota a verbale   A miglior chiarimento delle disposizioni recate dall'art. 8 bis, vengono allegati esempi di calcolo sia dei limiti massimi di riduzione di portafoglio sia delle somme aggiuntive.   Art. 9 (Regolamento degli storni)   I comma - L'impresa ha diritto alla rifusione della provvigione d'acquisto (o della metà della provvigione d'acquisto e incasso unificata) per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita per anticipata risoluzione o riduzione del premio o della durata. II comma - Tale diritto non sussiste nei seguenti casi: a) scioglimento di polizza "Infortuni" e/o "Rimborso indennità spese di cura o ricovero da malattia e/o infortunio" e/o "Malattia" e polizza "Responsabilità civile professionale" per morte dell'assicurato; b) scioglimento dovuto a sopravvenute disposizioni legislative e provvedimenti amministrativi; c) scioglimento o riduzione a seguito di guerra o guerra civile o di pubblica calamità non coperta da assicurazione ovvero demolizione di stabili per attuazione di piani regolatori; d) scioglimento a seguito di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, dichiarati dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio. Si precisa che la non applicabilità della rifusione della provvigione dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio, deve intendersi riferita anche alla polizza originaria e non solo alle successive polizze emesse in sostituzione per lo stesso contraente e per il medesimo rischio. Pertanto, nel caso di sostituzione del contratto con altro comportante maggior premio e/o maggiore durata, se lo scioglimento avviene prima che siano state pagate due annualità di premio, la rifusione della provvigione è dovuta dall'agente soltanto sulla parte afferente il maggior premio e/o la maggior durata; e) scioglimento o riduzione per cui sia stata incassata una penale specificatamente prevista dalle condizioni di polizza. Si precisa che la provvigione sugli sconti di durata rimborsati dall'assicurato in ogni caso di anticipata risoluzione del contratto, verrà interamente detratta dalla parte di provvigione che l'agente è tenuto a rifondere. Si precisa altresì che, qualora si addivenga tra impresa e contraente all'anticipata risoluzione consensuale di una polizza, la provvigione che l'agente è tenuto a rifondere sarà limitata all'importo eventualmente eccedente la somma incassata per la risoluzione (somma sulla quale non sarà computata alcuna provvigione attiva); f) scioglimento o riduzione potestativamente disposti dall'impresa, salvo le seguenti ipotesi: 1) scioglimeno o riduzione disposti a seguito di inesatte o manchevoli indicazioni atte a falsare la natura del rischio, ovvero conseguenti ad insolvenza del contraente, nelle quali ipotesi sussiste il diritto dell'impresa alla rifusione provvigionale. Nel caso di dissenso sull'insolvenza, e sempre che al recupero dei premi arretrati provveda l'impresa, l'agente - salvo diversa disciplina aziendale - può chiedere che la rifusione provvigionale sia subordinata all'estio negativo dell'esperimento dell'azione legale. In tal caso l'agente è tenuto a rimborsare all'impresa le spese legali effettivamente sostenute e non recuperate, nei limiti del doppio della provvigione d'incasso annua; 2) scioglimento o riduzione disposti a seguito di sinistro, ma con facoltà dell'agente di riprendere il contratto alle condizioni delle tariffe aziendali vigenti. Nel caso di mancata ripresa, l'importo della provvigione da rifondere è ridotto alla metà se sulla polizza siano già state pagate tre annualità di premio. Nel caso di ripresa, invece, si procede al conguaglio provvigionale tra la vecchia e la nuova polizza. III comma - In tutti i casi in cui si proceda, a seguito di disposizioni dell'impresa, alla sostituzione di contratti con altri (ovvero con variazione mediante appendice) di durata inferiore, l'ammontare della rifusione provvigionale relativa alla mancata durata residua del contratto sostituito o variato non può in alcun caso superare l'ammontare dei compensi provvigionali riconosciuti sul nuovo contratto per tutta l'anzidetta durata. Analogamente qualora l'impresa riduca la propria quota di rischio, l'agente non è tenuto alla rifusione della provvigione per la parte di premio ridotta dall'impresa, fermo il suo diritto alla provvigione sul nuovo premio. IV comma - In caso di cambiamento di gestione o di trasferimento di portafoglio, l'obbligo di rifusione provvigionale fa sempre carico all'agente cui sono assegnate le polizze all'atto del loro scioglimento o riduzione, intendendosi pattuito che l'agente, nel ricevere un portafoglio, come ne gode i vantaggi, così deve sottostare ai relativi oneri. V comma - In caso di trasferimento di singole polizze, quale ne sia la provenienza, il disposto del precedente comma vale soltanto se l'agenzia assegnataria abbia già incassata un'annualità di premio all'atto dello scioglimento o riduzione, ovvero abbia sostituito la polizza con altra; altrimenti, l'obbligo di rifusione è a carico dell'agenzia da cui proviene la polizza trasferita. VI comma - L'impresa addebita all'agente uscente o ai suoi eredi gli storni di provvigione non appena sia in grado di liquidare l'importo, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.   Art. 10 (Provvigioni: su premi incassati dalla Impresa, su premi incassati a mezzo cambiali, su penali di storno, su premi compensati con indennizzo di sinistri)   I comma - Salvo quanto previsto dal comma successivo, la provvigione d'incasso spetta all'agente integralmente anche quando i premi siano stati incassati direttamente dall'impresa o compensati con indennizzi di sinistri. Il presente comma non si applica agli agenti di città qualora l'incarico agenziale non preveda l'incasso dei premi. II comma - Per i premi recuperati dall'impresa a mezzo dei propri servizi legali, il contratto di agenzia, a scelta dell'agente e salvo diversa pattuizione, può prevedere: a) che all'agente spetti la metà della provvigione di incasso, b) oppure che all'agente spetti l'intera provvigione d'incasso. Nel caso di cui alla lettera b) la provvigione di incasso viene tuttavia riconosciuta al netto delle spese sostenute dall'impresa e non recuperate. III comma - La provvigione d'incasso spetta all'agente anche sugli importi, comunque denominati, da lui incassati a titolo di penale per storno di contratti. IV comma - Ove l'agente abbia accettato, in conformità alle disposizioni dell'impresa, delle cambiali per il pagamento del premio, la provvigione gli sarà dovuta solo all'integrale incasso delle cambiali. In tal caso egli non è responsabile del buon fine delle cambiali.   Art. 11 (Imposte e tasse a carico dell'agente)