Tale giornata ha la durata di 24 ore, decorrenti dal momento in cui il dipendente ha lasciato il lavoro per il prelievo e, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 08/04/1968, fa maturare in suo favore una indennità pari a:
- 1/26mo della retribuzione fissa mensile per i lavoratori remunerati mensilmente;
- 1/6 della retribuzione fissa mensile per i lavoratori remunerati settimanalmente;
- la retribuzione prevista per le festività nazionali per i lavoratori non remunerati in misura fissa.