Diritti sindacali

Ultimo aggiornamento: 20/11/2011

SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO

I sindacati consistono in associazioni non riconosciute che hanno lo scopo di tutelare gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.
Nei loro confronti si applicano quindi gli articoli 36 e successivi del Codice Civile.

DIVIETO DI ISTITUIRE SINDACATI DI COMODO

L’articolo 17 della Legge n. 300/1970 vieta la costituzione o il sostentamento, con mezzi finanziari o in altro modo, di sindacati di comodo dei lavoratori.
La convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) vieta inoltre il finanziamento, da parte dei datori di lavoro, a favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di poterle controllare.

STRUTTURA DEI SINDACATI DEI LAVORATORI

I sindacati dei lavoratori, a livello nazionale, si distinguono tra loro in base al settore di attività delle aziende in cui sono occupati i loro iscritti (metalmeccanici, chimici, pubblici esercizi, ecc.) e quindi vengono denominati “sindacati di categoria”.
Fanno eccezione le associazioni dei dirigenti e dei quadri, che si basano sulla qualifica dei propri iscritti.

In linea verticale, generalmente i livelli sottostanti a quello nazionale sono le strutture territoriali (zona, comprensorio, provincia), per finire  alle singole unità aziendali.

CONFEDERAZIONI E SINDACATI AUTONOMI

A vari livelli territoriali (nazionale, regionale, provinciale, zonale ecc.) vengono costituite le confederazioni tra i sindacati di categorie diverse al fine di coordinare le politiche sindacali del luogo.
Tali sono, ad esempio, le Camere del Lavoro della CGIL, le Unioni Sindacali Territoriali della CISL e le Camere Sindacali della UIL.
Vengono quindi definiti “autonomi” i sindacati che non aderiscono ad alcuna confederazione.

DIRITTO ALL’ATTIVITA’ SINDACALE

Viene riconosciuto, dagli articoli 14 e 26 della Legge 300/1970, il diritto ai lavoratori a costituire un’associazione sindacale e compiere attività di propaganda e proselitismo in suo favore.

Tale attività non deve però recare danno al normale svolgimento dell’attività aziendale.

TRATTENUTE SINDACALI IN BUSTA PAGA

La sentenza n. 9049/2011 della Corte di Cassazione ha confermato che il datore di lavoro non si può sottrarre all’obbligo di effettuare le trattenute sindacali e quindi di versarle all’organizzazione alla quale risultano iscritti i lavoratori, se tale obbligo è sancito dal Contratto Collettivo di Lavoro.

REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Ai sensi dell’articolo 28 della Legge 300/1970, gli organismi locali dei sindacati dei lavoratori possono denunciare al pretore territorialmente competente eventuali comportamenti antisindacali del datore di lavoro, anche in riferimento al diritto di sciopero.
Il pretore, nei due giorni successivi, convoca le parti e, se ritiene fondata la denuncia, ordina al datore di lavoro l’immediata cessazione del comportamento antisindacale, con rimozione dei relativi effetti.
Il datore di lavoro, se ritiene corretto il suo comportamento, deve comunque rispettare le disposizioni ricevute, con il diritto tuttavia, entro 15 giorni, a presentare opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto iniziale del pretore oppure alla sentenza conseguente alla successiva opposizione, è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale

DIRITTO ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

L’articolo 35 della Legge 300/1970 riconosce ai lavoratori il diritto a costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA):

  • nelle aziende agricole che occupano almeno 5 lavoratori in uno stesso comune oppure in una stessa unità produttiva;
  • nelle aziende di altri settori produttivi che occupano almeno 15 lavoratori in uno stesso comune oppure in una stessa unità produttiva.
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 300/1970 la costituzione delle R.S.A. deve avvenire:

1.      su iniziativa dei lavoratori dell’unità produttiva interessata;
2.      nell'ambito di associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati in azienda.

Non esiste un divieto alla costituzione di R.S.A. senza i suddetti requisiti, tuttavia alle stesse il datore di lavoro non è tenuto a riconoscere i diritti previsti dalla legge e dai Contratti Collettivi di Lavoro.
Non esiste neppure un limite al numero di R.S.A. all’interno di una stessa unità produttiva né un limite al numero dei componenti di una singola R.S.A., tuttavia il numero complessivo di permessi sindacali, retribuiti e non, e dei relativi aventi diritto, previsto dalla legge o dai Contratti Collettivi di Lavoro, non subisce aumenti a causa del numero delle R.S.A. o dei componenti delle stesse.

COMPITI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

La legge non prevede particolari compiti per le R.S.A., che quindi hanno l’unica funzione di tutelare gli interessi dei lavoratori occupati nella relativa unità produttiva.
I Contratti Collettivi di Lavoro possono prevedere le funzioni delle R.S.A., in particolare la trattativa e la stipulazione di accordi aziendali integrativi rispetto alla contrattazione collettiva.

CONSIGLI DI FABBRICA E CONSIGLI DEI DELEGATI

La contrattazione collettiva può prevedere, in alternativa alle Rappresentanze Sindacali Aziendali,  organismi alternativi come i consigli di fabbrica o i consigli dei delegati.
In questo caso tali organismi godono degli stessi diritti delle R.S.A. se posseggono i requisiti previsti per le R.S.A. dall’articolo 19 della Legge n. 300/1970.

DIRITTO DI AFFISSIONE PER LE R.S.A.

L’articolo 25 della Legge n. 300/1970 prevede l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di mettere a disposizione delle R.S.A. appositi spazi, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, per l’affissione di  pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, a condizione che tali documenti:

1.      riguardino esclusivamente argomenti sindacali;
2.      non risultino ingiuriosi o diffamatori.

DIRITTO A LUOGHI DI RIUNIIONE PER LE R.S.A.

L’articolo 27 della Legge n. 300/1970 prevede l’obbligo, per il datore di lavoro, di mettere a disposizione delle R.S.A. locali per l’esercizio delle loro funzioni all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze:

  • in ogni caso nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti;
  • solo su richiesta delle R.S.A. in unità produttive con un numero di dipendenti inferiore.

DIRITTO DI ASSEMBLEA

L’articolo 20 della Legge n. 300/1970 prevede il diritto, da parte delle R.S.A., di indire l’assemblea dei lavoratori, dandone comunicazione al datore di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, salvo limiti superiori previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro, per le quali i lavoratori hanno diritto alla normale retribuzione.
Le assemblee possono essere indette da più di una R.S.A., così come possono riguardare solo una parte dei lavoratori, ma in questi casi non varia il suddetto limite di ore.
Le assemblee possono anche essere indette al di fuori dell’orario di lavoro, ma in questo caso non compete ai lavoratori la retribuzione, così come non compete la retribuzione a quei lavoratori che non partecipano alle assemblee.
Se non viene disposto diversamente dai Contratti Collettivi di Lavoro, il datore di lavoro ha solo l’obbligo di permettere lo svolgimento delle assemblee, ma non quello di mettere a disposizione appositi locali.

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Il Decreto Legislativo n. 25/2007 ha sancito l’obbligo, per le imprese che occupano almeno 50 lavoratori, di informare i rappresenti dei lavoratori su quanto previsto dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, almeno in merito a:

a)  l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività aziendale e la situazione economica dell’impresa;
b)   la situazione dell’occupazione ed eventuali rischi per la stessa;
c) le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti nell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.

La precedente sentenza n. 7347/2004 della Corte di Cassazione aveva riconosciuto come condotta antisindacale l’omessa comunicazione del numero di ore straordinarie lavorato dai dipendenti quando l’obbligo in tal senso fosse previsto dal Contratto Collettivo di lavoro.

DIRITTO AI REFERENDUM

L’articolo 21 della Legge 300/1970 prevede per i lavoratori il diritto a referendum in materia sindacale, a condizione tuttavia che i referendum:

1.  vengano indetti congiuntamente da tutte le R.S.A. presenti nell’unità produttiva;
2.  si svolgano al di fuori dell’orario di lavoro;
3.  permettano la partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva e alla categoria interessata.

I Contratti Collettivi di Lavoro, anche aziendali, possono prevedere ulteriori modalità di svolgimento dei referendum.

PERMESSI RETRIBUITI AI DIRIGENTI DELLE R.S.A.

L’articolo 23 della Legge 300/1970 fissa il numero dei dirigenti delle R.S.A. aventi diritto a permessi retribuiti, ovvero:

  • un unico dirigente nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
  • un dirigente ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle unità produttive che occupano tra 201 e 3.000 dipendenti (ad esempio, n. 9 dirigenti a fronte di 2.500 dipendenti) ;
  • un ulteriore dirigente ogni 500 dipendenti o frazione di 500 per la parte dell’unità produttiva eccedente i 3.000 dipendenti (ad esempio, n. 13 dirigenti a fronte di 4.200 dipendenti) .

I permessi retribuiti spettano, a ciascun dirigente, in misura di:
  • un’ora all’anno per il numero dei dipendenti occupati, nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; 
  • 8 ore a mese, nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti. 

 Per essere riconosciuti i permessi retribuiti:

  • debbono essere richiesti almeno 24 ore prima tramite la R.S.A;
  • debbono essere utilizzati dal dirigente esclusivamente per il mandato a lui conferito.

Il numero dei permessi, inoltre non varia a seguito di fusioni tra 2 o più R.S.A.

PERMESSI NON RETRIBUITI AI DIRIGENTI DELLE R.S.A.

Ai sensi dell’articolo 24 della Legge 300/1970 i dirigenti delle R.S.A. hanno diritto a 8 giorni all’anno di permesso non retribuito, a condizione che il permesso:

  • venga utilizzato per partecipare a trattative sindacali, a congressi o a convegni;
  • venga comunicato tramite le R.S.A. al datore di lavoro con almeno 3 giorni di anticipo.

TRASFERIMENTO DI DIRIGENTI DELLE R.S.A.

Ai sensi dell’articolo 22 della Legge 300/1970, sia fino alla cessazione del loro incarico, sia nell’anno immediatamente successivo, i dirigenti delle R.S.A. non possono essere trasferiti dall’unità produttiva nella quale lavorano senza la preventiva autorizzazione delle associazioni sindacali alle quali appartengono.

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)

L’Accordo Interconfederale del 20/12/1993 ha previsto, limitatamente al settore industriale e per le aziende che occupano più di 15 dipendenti, la costituzione di Rappresentanze Sindacali Unitarie in luogo delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Le R.S.U. debbono risultare composte da un numero di lavoratori non inferiore a:
  • 3 nelle unità produttive in cui operano fino a 200 dipendenti;
  • 3 ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità fino a 3.000 dipendenti;
  • ulteriori 3 per ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti eccedenti i 3.000 dipendenti. 
  Le R.S.U. :  
  • subentrano, relativamente ai loro componenti, nei diritti riconosciuti ai dirigenti delle R.S.A. dal titolo III della Legge 300/1970;
  • subentrano alle R.S.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni alle medesime spettanti in forza a disposizioni di legge;
  • sono legittimate a stipulare contratti collettivi nazionali.

 

 

Possono partecipare alle elezioni dei componenti delle R.S.U. gli operai, gli impiegati e i quadri occupati nell’unità produttiva  a tempo indeterminato e non in periodo di prova, mentre è la contrattazione collettiva a stabilire la partecipazione dei dipendenti in forza a tempo determinato.

 

COMITATI AZIENDALI EUROPEI (C.A.E.)

Il Decreto Legislativo n. 74/2002 ha previsto l’istituzione del Comitato Aziendale Europeo (C.A.E.) per le aziende che occupano almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri della Comunità e che, in almeno 2 di tali Stati occupano, di tali lavoratori, un numero non inferiore a 150.

Il numero dei lavoratori va calcolato sulla media dell’ultimo biennio, tenendo presente che:

1.  i lavoratori con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro e apprendistato vanno computati in misura del 50%;

2.   i lavoratori a tempo parziale vanno computati in proporzione al loro orario di lavoro;

3.    non vanno considerati i lavoratori in prova e a domicilio.

Possono attivare un C.A.E. o un meccanismo alternativo di consultazione:

  • i lavoratori, purché in numero non inferiore a 100 e occupati in almeno 2 degli Stati membri;
  • la direzione dell’impresa.

PERMESSI AI COMPONENTI DEI C.A.E.

L’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 74/2002 ha previsto, per i componenti italiani dei C.A.E., il diritto ad almeno 8 ore trimestrali di permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato.
Agli stessi si applicano inoltre i meccanismi di tutela previsti dalla Legge n. 300/1970 per i dirigenti delle R.S.A.