COMPETENZE DATORE DI LAVORO

RETRIBUZIONE ORDINARIA

E’ la retribuzione che viene erogata per il lavoro compiuto nell’ambito dell’orario previsto. Per i dipendenti con stipendio mensile è lo stipendio stesso se il lavoro è stato prestato per l’intero mese o comunque va retribuito l’intero mese. Nel caso di retribuzione dovuta per una sola parte del mese (ad esempio per inizio o fine rapporto nel corso del mese oppure in caso di periodi di assenza) si fa riferimento al divisore giornaliero previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. La quota giornaliera di retribuzione può essere quindi calcolata dividendo la retribuzione mensile:
  • per 22 (ad esempio nel settore Spedizioni e Trasporti) ed in questo caso, per calcolare la retribuzione di un periodo inferiore al mese, occorre moltiplicare la quota giornaliera per i relativi giorni, escludendo sia la domenica che il giorno di riposo infrasettimanale;
  • per 26 (ad esempio nel settore Terziario, Industria Metalmeccanica o Artigianato Metalmeccanico) ed in questo caso, per calcolare la retribuzione di un periodo inferiore al mese, occorre moltiplicare la quota giornaliera per i relativi giorni, escludendo la sola domenica ma considerando il giorno di riposo infrasettimanale;
  • per 25 (ad esempio nel settore Industria Chimica o Impiegati Edili) ed in questo caso, per calcolare la retribuzione di un periodo inferiore al mese, occorre moltiplicare la quota giornaliera per i relativi giorni, escludendo la sola domenica ma considerando il giorno di riposo infrasettimanale;
  • per 30 (ad esempio nel settore Autoferrotranvieri) ed in questo caso, per calcolare la retribuzione di un periodo inferiore al mese, occorre moltiplicare la quota giornaliera per i relativi giorni di calendario, comprendendo quindi la domenica.  
La retribuzione ordinaria per gli operai con paga oraria si ottiene moltiplicando tale paga per il numero delle ore di lavoro prestato.

FESTIVITA’ GODUTE

Lo stipendio mensile non subisce variazioni in caso di assenza per festività che coincidono con una giornata lavorativa ed in questo modo tali assenze vengono retribuite. Agli operai con paga oraria, invece, in aggiunta alla retribuzione ordinaria vanno remunerate le ore per le quali egli avrebbe prestato la sua opera.

FESTIVITA’ NON GODUTE

Sia per i dipendenti con stipendio mensile che agli operai con paga oraria i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono il pagamento delle festività civili e religiose coincidenti con la domenica. Generalmente i Contratti che stabiliscono in 1/22mo dello stipendio mensile la quota giornaliera di retribuzione, come ad esempio quello del settore Spedizioni e Trasporti, prevedono il pagamento anche delle festività coincidenti con la giornata di riposo infrasettimanale. Alcuni Contratti inoltre, come ad esempio quelli dei settori Spedizioni e Trasporti, Industria Chimica o Imprese di Pulizia, prevedono il pagamento della festività di Pasqua anche se in ogni caso coincidente con la domenica.

FERIE E PERMESSI FRUITI

Lo stipendio mensile non subisce variazioni in caso di assenza per fruizione di ferie o permessi retribuiti ed in questo modo tali assenze vengono remunerate. Agli operai con paga oraria, invece, in aggiunta alla retribuzione ordinaria vanno remunerate le ore non lavorate per fruizione di ferie o permessi retribuiti.

LAVORO STRAORDINARIO O SUPPLEMENTARE

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, con riferimento al lavoro straordinario o supplementare, stabiliscono per i dipendenti con stipendio mensile il divisore per determinare l’importo orario di retribuzione e la percentuale di maggiorazione da applicare.

INTEGRAZIONE INDENNITA’ A CARICO INPS

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono il pagamento, da parte del datore di lavoro, di integrazioni alle indennità a carico dell’INPS per assenze da lavoro come, ad esempio, per malattia, maternità, congedi parentali, congedo matrimoniale, riposi per allattamento.

INTEGRAZIONE INDENNITA’ A CARICO INAIL

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono il pagamento, da parte del datore di lavoro, di integrazioni alle indennità a carico dell’INAIL per assenze dovute ad infortunio sul lavoro.

QUOTA IMPONIBILE INDENNITA’ DI TRASFERTA

Qualora venisse erogata una indennità di trasferta per importi giornalieri superiori al limite di esenzione, l’eccedenza va assoggettata a contribuzione e a ritenute fiscali.

INDENNITA’ DI CASSA O MANEGGIO DENARO

I Contratti Collettivi di Lavoro prevedono l’indennità di cassa o per maneggio denaro per quei lavoratori che, incassando o pagando con denaro in contanti, debbono rispondere di eventuali ammanchi. Il mancato pagamento di tale indennità esclude l’obbligo del lavoratore di risarcire eventuali disavanzi di cassa, imputabili alla sua negligenza, non impedendo tuttavia l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.  

MENSILITA’ AGGIUNTIVE

Per la 13ma mensilità, spettante in ogni caso, e la 14ma mensilità, se prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, vengono elaborate apposite buste paga, in quanto soggette ad un calcolo di tassazione diverso da quello delle mensilità lavorate. 
I relativi ratei, invece, vengono inseriti nella stessa busta paga delle altre competenze in caso di cessazione rapporto di lavoro, dovendo essere considerati ai fini del conguaglio fiscale. 

ALTRE EROGAZIONI IN DENARO O IN NATURA

La Legge non stabilisce ciò che, corrisposto al lavoratore in denaro o in natura, deve essere assoggettato a contribuzione e a ritenute fiscali, ma al contrario stabilisce un numero limitato di erogazioni esenti da contribuzione e ritenute fiscali; ne consegue che qualsiasi corresponsione, in denaro o in natura, che non rientri in questa casistica, costituisce imponibile contributivo e fiscale.     E’ pertanto da assoggettare a contributi e a ritenute fiscali l’erogazione, a qualsiasi titolo, di premi, bonus, indennità o liberalità, se non espressamente prevista come esente.

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