Regio Decreto n. 2657/1923

Casi previsti nel R.D. del 6 dicembre n. 2657/1923

1. Custodi. 

2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie. 

3. Portinai. 

4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti. 

L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatta dall'Ispettorato del lavoro (1). 

5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955

6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti. 

7. Personale addetto alla estinzione degli incendi. 

8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità (2). 

9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali. 

10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti. 

11. Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro. 

12. Addetti ai centralini telefonici privati. 

13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale. 

14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio. 

15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi. 

16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi. 

17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile. 

18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati. 

19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione. 

20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali. 

21. Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (3). 

22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio. 

23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici). 

24. Personale addetto ai gazometri per uso privato. 

25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche. 

26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici. 

27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie. 

28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955

29. Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio: 

a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto; 

b) degli apparecchi di filtrazione; 

c) degli apparecchi di distillazione; 

d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955

e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico; 

f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua; 

g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas. 

30. Personale addetto alle gru. 

31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri. 

32. Personale addetto alla manutenzione stradale. 

33. Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico. 

34. Personale addetto all'industria della pesca (4). 

35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purchè abbiano carattere discontinuo (così detti "impiegati di bureau" come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (5). 

36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (6). 

37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (7). 

38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa (8). 

39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (9). 

40. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa (10). 

41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri (11). 

42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (12). 

43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici (13). 

44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'Ispettorato del lavoro (14). 

45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità (15). 

46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (16). 

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(1) Voce così modificata dal D.P.R. 30 luglio 1951, n. 760. 

(2) Voce così modificata dal R.D. 17 giugno 1929, n. 1133. 

(3) Voce così modificata dal R.D. 11 luglio 1941, n. 933. 

(4) Voce aggiunta dal R.D. 5 febbraio 1928, n. 288. 

(5) Voce aggiunta dal R.D. 14 febbraio 1929, n. 221. 

(6) Voce aggiunta dal R.D. 25 aprile 1929, n. 883. 

(7) Voce aggiunta dal R.D. 31 marzo 1930, n. 357. 

(8) Voce aggiunta dal R.D. 15 ottobre 1931, n. 1469. 

(9) Voce aggiunta dal R.D. 31 dicembre 1931, n. 1833. 

(10) Voce aggiunta dal R.D. 24 marzo 1932, n. 441. 

(11) Voce aggiunta dal R.D. 22 giugno 1933, n. 1408. 

(12) Voce aggiunta dal R.D. 31 agosto 1933. n. 1311. 

(13) Voce, aggiunta dal R.D. 28 aprile 1938, n. 784 e successivamente così modificata dall'art. unico, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 517. 

(14) Voce aggiunta dal D.P.R. 2 dicembre 1951, n. 1556. 

(15) Voce aggiunta dal D.P.R. 16 agosto 1952, n. 1238. 

(16) Voce aggiunta dal D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 86.