I Contratti Collettivi di Lavoro stabiliscono, in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio, un periodo minimo di preavviso con il quale il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la cessazione del rapporto per licenziamento.
Spesso i Contratti Collettivi di Lavoro stabiliscono un periodo diverso rispetto al periodo di preavviso dovuto dal lavoratore in caso di sue dimissioni.
Ai sensi dell’articolo 10 del Regio Decreto Legge n. 1825/1924 per gli impiegati il periodo di preavviso deve decorrere dall’inizio o dalla metà del mese e tale disposizione può essere prevista anche per altre categorie di lavoratori dai Contratti Collettivi di Lavoro.
In questi casi il datore di lavoro può comunque comunicare il licenziamento in un diverso giorno del mese, tuttavia, per individuare la data di cessazione del rapporto di lavoro, dovrà considerare come inizio del periodo di preavviso l’inizio o la metà del mese immediatamente successivo alla comunicazione.
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