Qualifiche e livelli

Ultimo aggiornamento 07/05/2015

CATEGORIE O QUALIFICHE

L’articolo 2095 del Codice Civile prevede la classificazione dei lavoratori dipendenti nelle categorie (abitualmente chiamate qualifiche) dei Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai, demandando alla contrattazione collettiva o a leggi speciali la definizione dei requisiti necessari per appartenere a ciascuna delle categorie.

DIRIGENTI

I dirigenti sono definiti dai contratti collettivi come lavoratori subordinati con ampio margine di autonomia e elevata professionalità. Possono essere assunti con contratto a termine di durata non superiore a 5 anni senza obbligo di motivazione e non sono soggetti alla normativa sull’orario di lavoro. Non hanno quindi diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario, a condizione tuttavia che il carico di lavoro a loro affidato possa essere svolto in un numero di ore ragionevole. (vedi orario di lavoro) Non sono tutelati dalle leggi che regolano i licenziamenti individuali e collettivi, tuttavia generalmente i contratti collettivi prevedono in loro favore appositi indennizzi in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo.

QUADRI

I quadri sono i dipendenti che, pur non inquadrati nella categoria dei dirigenti, svolgono comunque, con ampia autonomia operativa, funzioni di rilevante importanza per l’azienda. Come i dirigenti non sono soggetti alla normativa sull’orario di lavoro, mentre sono soggetti alle stesse norme degli impiegati e degli operai relativamente ai contratti a termine e ai licenziamenti.

IMPIEGATI

Gli impiegati sono i dipendenti che svolgono principalmente una attività intellettuale e si distinguono in:
  • impiegati di concetto, che godono di autonomia operativa, pur se sotto la direzione del datore di lavoro, di un dirigente o di un quadro;
  • impiegati d’ordine, che svolgono un lavoro intellettuale di scarso contenuto professionale. 

OPERAI

Gli operai sono coloro che svolgono principalmente lavori manuali e, in base al contenuto professionali di tali lavori si distinguono in:
  • operai specializzati;
  • operai qualificati;
  • operai comuni.
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LIVELLI E MANSIONI

Allo scopo di determinare i vari istituti (retribuzione minima, periodo di prova, preavviso per cessazione rapporto ecc.) i contratti collettivi classificano i lavoratori in livelli, identificati da lettere o da numeri in ordine crescente o decrescente, ciascuno dei quali è riferito a determinate mansioni.   All’atto dell’assunzione, quindi, al lavoratore dovrà essere attribuito il livello corrispondente alla mansione da svolgere.

NUOVE MANSIONI DI LIVELLO SUPERIORE

Durante lo svolgimento temporaneo di mansioni corrispondenti ad un livello superiore a quello di inquadramento, il lavoratore ha diritto alla retribuzione corrispondente, mentre, secondo quanto disposto dall'articolo 2103 del Codice Civile, conserva il livello originale:
  • se sostituisce un collega assente con diritto alla conservazione del posto;
  • se svolge le nuove mansioni per altre cause ma comunque per un periodo non superiore a sei mesi, salvo limiti inferiori fissati dal contratto collettivo.

Con sentenza n. 17713/2013, la Corte di Cassazione ha sancito l’illegittimità del licenziamento del lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni superiori se esulano dalla sua qualifica e comportano responsabilità maggiori, anche penali.

NUOVE MANSIONI DI PARI LIVELLO

Il Decreto Legislativo 81/2015, modificando l’art. 2013 del Codice Civile, ha sostituito la parola “equivalenti” con la parola “riconducibili allo stesso livello di inquadramento” riferendosi a nuove mansioni, diverse dalle precedenti, affidabili ad un lavoratore.

Ne consegue che, dopo tale modifica, non è più necessario che le nuove mansioni debbano permettere al lavoratore di utilizzare il patrimonio di conoscenze già acquisito.

NUOVE MANSIONI DI LIVELLO INFERIORE

E’ vietato modificare le mansioni svolte dal lavoratore assegnandogli incarichi di livello inferiore, a meno che ciò venga deciso:
  • per evitare il licenziamento durante le procedure di mobilità (Legge 223/1991);
  • per evitare i rischi alla salute per la donna in gestazione;
  • per evitare il licenziamento per sopravvenuta idoneità fisica alle mansioni sino ad allora espletate (art. 42 D.Lgs. n. 81/2008;
  • per evitare il licenziamento individuale in caso di soppressione del posto di lavoro;
  • esistendo la necessità di modificare l’assetto organizzativo dell’azienda oppure ricorrendo uno dei casi previsti dalla contrattazione collettiva (con conservazione del livello di inquadramento e della relativa retribuzione);
  • presso le sedi di cui all'art. 2113, ultimo comma, del Codice Civile oppure presso le commissioni di certificazione di cui all'art. 76 Decreto Legislativo 276/2003.

OBBLIGO DI FORMAZIONE PER NUOVE MANSIONI

Secondo l'art. 2103 del Codice Civile, il mutamento di mansioni comporta comunque l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di fornire al lavoratore la formazione eventualmente necessaria per espletare le nuove mansioni.

PASSAGGIO TRA AZIENDE CON DIVERSE ATTIVITA’

Non esiste una corrispondenza dei livelli tra contratti collettivi stipulati per diversi settori di attività, per cui l’azienda che assume un lavoratore al quale precedentemente era stato applicato un diverso contratto collettivo deve inquadrarlo nel livello corrispondente alle mansioni che intende affidargli, indipendentemente dal livello di inquadramento assegnato dall’azienda precedente.

PASSAGGIO TRA AZIENDE CON UGUALE ATTIVITA’

Nessuna norma obbliga una azienda che assume un lavoratore, proveniente da un precedente rapporto dove veniva applicato lo stesso contratto collettivo, a riconoscergli la medesima qualifica o il medesimo livello di inquadramento. Analogamente avviene per la retribuzione, che non deve necessariamente essere pari o superiore a quella del precedente rapporto. Una norma del genere sarebbe di ostacolo, ad esempio, ad un lavoratore che volesse lasciare un lavoro prestato in una località lontana dalla sua abitazione per accettare l’assunzione in una azienda vicina anche se condizioni economiche inferiori.

GIORNALISTA REDATTORE ADIBITO AL DESK

La sentenza della Corte di Cassazione n. 9119/2015 ha sancito che è possibile spostare un giornalista dalle mansioni di redattore articolista cronista al desk, con compito di revisione di articoli scritti da altri, anche se ciò comporta il venir meno del rapporto diretto con le fonti informative e la mancanza della firma sulla testata, non risultando nel Contratto Nazionale di Lavoro una specifica delle mansioni da affidare ad un redattore.