La
circolare INPS n. 9/2004 precisa che gli incaricati alle vendite a domicilio sono soggetti alla gestione separata con le modalità e le aliquote previste per le collaborazioni coordinate e continuative, tuttavia per la sola parte di compenso che dovesse eccedere l’importo annuo di euro 5.000.
Il successivo
messaggio INPS n. 17078/2005 ha precisato che, anche ai fini previdenziali, l’imponibile è costituito dal compenso al netto della deduzione forfettaria del 22%, per cui, annualmente, l’assoggettamento a contributi riguarda la parte eccedente euro 6.410,25 di compenso lordo.
La circolare INPS n. 103 del 2004 recita inoltre:
Si precisa, a tal proposito, che i soggetti come sopra iscritti per l'anno 2004 o, comunque, i soggetti per i quali sono dovuti i contributi per il predetto anno, non dovranno presentare nuova domanda di iscrizione negli anni successivi e che, in relazione a detti anni, l'accredito dei contributi eventualmente versati decorrerà dal mese di gennaio, a prescindere dal momento in cui l'obbligazione contributiva verrà a perfezionarsi (superamento della soglia di euro 5.000).
Questo fa capire che anche per gli anni successivi a quello nel quale è emerso l’obbligo di assoggettamento al regime previdenziale e al regime IVA, i contributi andranno calcolati solo per la parte eccedente l’importo annuo di euro 5.000.
I primi 6.410,25 euro di compenso saranno quindi fatturati dal venditore con assoggettamento ad IVA, ritenendosi abituale la sua attività, ma senza assoggettamento a contributi, ritenendosi invece occasionale la sua attività.