Handicap dei familiari

Ultimo aggiornamento 25/08/2018

CONGEDO PER FAMILIARI DISABILI

I lavoratori con familiari disabili possono chiedere un congedo straordinario, fruibile anche in periodi non continuativi, di durata non superiore a due anni nell’intera vita lavorativa.

FAMILIARI CON DIRITTO AL CONGEDO

In base alla circolare INPS n.112/2007 possono avere diritto al congedo per familiare con grave handicap, a fronte di precise condizioni e in ordine di priorità:
1. il coniuge;
2. i genitori, naturali, adottivi o affidatari;
3. i fratelli o le sorelle;
4. i figli.
La circolare INPS n. 159/2013, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2013, riconosce il diritto anche ai parenti ed affini fino al terzo grado (vedi GRADI DI PARENTELA in NORME DI CARATTERE GENERALE).

CONGEDO DEL CONIUGE DELL’INVALIDO

Il coniuge del portatore di grave handicap ha diritto a chiedere il congedo straordinario se con lui convivente.

CONGEDO DEI GENITORI DELL’INVALIDO

I genitori, naturali, adottivi o affidatari hanno diritto al congedo a condizione, se il figlio con handicap è maggiorenne, di convivere con lo stesso oppure di assisterlo con continuità ed esclusività e a condizione che il figlio stesso non sia coniugato o, se coniugato, il coniuge:
• non conviva con lui;
• conviva ma non presti lavoro come dipendente;
• conviva ma abbia rinunciato a fruire del congedo per lo stesso periodo.

CONGEDO DEI FRATELLI O SORELLE DELL’INVALIDO

I fratelli o dalle sorelle del portatore di handicap hanno diritto al congedo a condizione che:
  1. il portatore di handicap conviva con loro;
  2. entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili ;
  3. il portatore di handicap non sia coniugato oppure il coniuge sia in una delle situazioni previste per il congedo dei genitori.

CONGEDO DEI FIGLI DELL’INVALIDO

Il figlio del portatore di handicap ha diritto al congedo se è con lui convivente e se:
  1. non ha fratelli o sorelle che convivono con il portatore di handicap oppure se costoro non prestano lavoro come dipendenti o hanno rinunciato a fruire del congedo per lo stesso periodo
  2. non convivono con il portatore di handicap fratelli o sorelle di costui oppure se tali persone non prestano lavoro come dipendenti o hanno rinunciato a fruire del congedo per lo stesso periodo;
  3. entrambi i genitori del portatore di handicap sono deceduti o totalmente inabili;
  4. il portatore di handicap non sia coniugato oppure il coniuge sia in una delle situazioni previste per il congedo dei genitori.

DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE AL CONGEDO

In base al familiare che intende fruire del congedo, la domanda, da presentare all’I.N.P.S. territorialmente competente, va redatta sul modello:
HAND 4 da parte del genitore:
HAND 5 da parte del fratello o sorella;
HAND 6 da parte del coniuge;
HAND 7 da parte del figlio.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO

Durante il congedo, il lavoratore con familiare portatore di grave handicap ha diritto ad un indennità pari all’ultima retribuzione percepita, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e di eventuali indennità e premi a carattere continuativo.
Tale indennità, tuttavia, non può superare su base annua un limite massimo, che viene rivalutato annualmente e che per il 2009 è pari ad euro 43.276,13.
In caso di fruizione del congedo per un periodo inferiore ad un anno, il calcolo dell’indennità va effettuato in base ai giorni di calendario, comprensivi quindi delle festività, dividendo l’importo annuo per 365 o 366 in caso di anno bisestile.
L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro, che la recupera tramite compensazione con i contributi dovuti, riportando nel DM10:
• il numero dei dipendenti in congedo nel quadro B-C con il codice CS01;
• l’importo anticipato nel quadro D con il codice L070.

CONGEDO E ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

La nota INPS del 27/09/2001 ha chiarito che al lavoratore in congedo straordinario per familiare con grave handicap spetta comunque l’assegno per nucleo familiare.

LAVORATORI AVENTI DIRITTO

L’indennità per congedo straordinario compete anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato, per la durata del rapporto, e ai lavoratori per i quali non viene versato il contributo per maternità, mentre non è riconosciuta ai lavoratori a domicilio, ai lavoratori domestici e ai lavoratori agricoli giornalieri.

MATERNITA’ E CONGEDO PER HANDICAP

Il messaggio INPS n. 22912/2007 ha chiarito che un lavoratore ha diritto al congedo anche se, contemporaneamente e per lo stesso figlio con grave handicap, l’altro genitore fruisce dell’assenza per maternità o per congedo parentale.

C.I.G. E CONGEDO PER HANDICAP

Durante il periodo di cassa integrazione guadagni con sospensione completa dal lavoro il dipendente non può fruire del congedo per familiare con handicap, a meno che non abbia presentato la relativa domanda prima del periodo di sospensione dal lavoro.
In questo caso avrà diritto alla sola indennità relativa al congedo.
Nel caso invece di cassa integrazione guadagni con lavoro parzialmente prestato, il dipendente può fruire del congedo per familiare con handicap, con indennità calcolata per le sole ore o giorni non coperti dalla cassa integrazione guadagni.

PERMESSI PER FAMILIARI CON HANDICAP

Come precisato dalla circolare INPS n. 45/2011, alle stesse condizioni previste per i genitori e in alternativa agli stessi, hanno diritto a permessi retribuiti per l’assistenza a familiari portatori di handicap grave il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado. Sono: - parenti di primo grado: genitori, figli; - parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli); - affini di primo grado : suocero/a, nuora, genero; - affini di secondo grado: cognati.   Possono fruire di tali permessi anche i parenti ed affini di terzo grado solo qualora il coniuge e/o i genitori del portatore di handicap:
  • abbiano compiuto sessantacinque anni di età;
  • siano affetti da patologie invalidanti;
  • siano deceduti o mancanti.
La parola “mancanti” va riferita in questo caso non solo al celibato o al mancato riconoscimento di un figlio ma anche, se debitamente certificati dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, ai casi di divorzio, separazione legale o abbandono.   Sono : - parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle); - affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

FRUIZIONE DEI PERMESSI IN SITUAZIONI PARTICOLARI

Il messaggio INPS n. 3114/2018 precisa le modalità di fruizione dei permessi o del congedo in presenza di particolari situazioni.