LEGGE 260/1949

Legge 27 maggio 1949, n. 260 (in Gazz. Uff., 31 maggio, n. 124). Disposizioni in materia di ricorrenze festive. Art. 1. Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale. Art. 2. Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di
compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche; il primo giorno dell’anno; il giorno dell’Epifania; il giorno della festa di San Giuseppe; il 25 aprile: anniversario della liberazione; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il giorno dell’Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il 1º maggio: festa del lavoro; il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria; il giorno di Ognissanti; il 4 novembre: giorno dell’unità nazionale; il giorno della festa dell’Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre. Art. 3. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell’orario ridotto negli uffici pubblici e dell’imbandieramento
dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l’11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli. Art. 4. Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del
25 aprile, 1º maggio e 4 novembre. Art. 5. Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), de ll’anniversario della liberazione (25 aprile), della
festa del lavoro (1º maggio) e nel giorno dell’unità nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici
e gli imprenditori sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti –i quali siano retribuiti non
in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute e che per effetto della ricorrenza festiva
non abbiano prestato la loro opera –la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa. Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festività,
è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione
per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è
dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione
per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività
ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione compreso ogni
elemento accessorio di essa, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera. Art. 6. In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con l’ammenda fino a lire
ottantamila, ferma restando la disposizione dell’art. 26, capoverso 1º, del Codice penale. Art. 7. Sono abrogati l’art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549, e tutte le disposizioni contrarie
o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge. Art. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.