INPS circolare 1981, n. 5828

INPS circolare 20/11/1981, n. 5828

Cassa integrazione guadagni: criteri di massima per il settore dell'edilizia e affini.


A) Intervento della Cassa integrazione guadagni nell'ambito della speciale gestione per l'edilizia in presenza di contratto collettivo di lavoro che prevede il recupero delle ore non lavorate La Commissione centrale della Cassa integrazione guadagni per l'edilizia ha esaminato in modo approfondito il problema attinente l'operatività dell'istituto delle integrazioni salariali in rapporto alla disciplina contrattuale di cui all'art. 11 c.c.n.l. del 22 luglio 1979 che prevede la possibilità di recuperare le ore di lavoro non prestate per causa di forza maggiore. In proposito il predetto Organo preliminarmente si è posto il problema se la speciale normativa delle integrazioni salariali costituisca "corpus" autonomo applicabile di per sè a prescindere dal contenuto degli accordi contrattuali, ovvero se detti accordi influiscano ed in quale misura sull'applicazione delle disposizioni della C.i.g. La Commissione centrale, sentito anche il parere espresso dal Ramo legale sull'intera tematica, ha ritenuto che la legislazione speciale regolante l'integrazione salariale, in quanto prevalente quale norma di legge sugli accordi di natura civilistica, sia comunque applicabile a prescindere dal contenuto della disciplina contrattuale. In presenza di cause riconosciute come integrabili e degli altri presupposti richiesti dalla legge, la Cassa deve intervenire qualora si determini una obiettiva riduzione dell'orario di lavoro con relativa decurtazione della retribuzione. Ciò che rileva quindi è la situazione concreta determinatasi nell'ambito aziendale in ogni singola settimana. Ne deriva che il mancato esercizio della facoltà di recupero non incide sull'applicabilità delle norme regolanti l'istituto delle integrazioni salariali. Ovviamente l'effettuazione del recupero invece, facendo venir meno la riduzione dell'orario di lavoro, preclude l'intervento della Cassa. Analogo parere è stato espresso sulla problematica in argomento dalla C.C.E., prevista ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, per quanto concerne il settore lapideo in caso di contratti collettivi che prevedano il recupero delle ore di lavoro non prestate per cause che, di per sè, consentirebbero il ricorso all'integrazione salariale.
B) Orari di lavoro di 35 ore settimanali Come è noto il c.c.n.l. sottoscritto in data 22 luglio 1979 per i lavoratori dell'industria edile, all'art. 6 prevede tra l'altro la determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di quattro e otto settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di gennaio rispettivamente negli anni 1980 e 1981. In ottemperanza al disposto legislativo di cui all'art. 1, comma secondo, del D.L.Lgt. n. 788 del 9 novembre 1945, per le aziende del settore industriale e per buona parte delle aziende artigiane e della cooperazione, l'intervento della Cassa per i periodi sopra indicati è stato pertanto limitato entro l'ambito delle 35 ore settimanali. Purtuttavia talune Sedi hanno evidenziato alcuni casi eccezionali e, peraltro, limitati, per i quali si riscontra una diversa articolazione dell'orario di lavoro nei mesi citati, derivante da contrattazione integrativa provinciale ovvero aziendale. Esaminate, pertanto, le diverse fattispecie verificatesi nella composita realtà delle varie province la Commissione centrale ha espresso il parere che: - per le aziende industriali iscritte alla Cassa edile il limite massimo di ore integrabili per le settimane di cui all'art. 6 del c.c.n.l. è di 35 settimanali; - lo stesso limite opera per le aziende artigiane e della Cooperazione iscritte alla Cassa edile per le quali non vi sia un particolare contratto integrativo provinciale che preveda un orario settimanale diverso da quello sopraindicato; - in caso di contratto integrativo provinciale che preveda l'articolazione dell'orario di 35 ore in altri periodi dell'anno, sia possibile riconoscere per gennaio e febbraio il limite di 40 ore settimanali mentre il limite di 35 opererà per le settimane di cui al contratto integrativo; - in caso di contratto integrativo che preveda l'orario di 40 ore per l'intero anno, sarà necessario stabilire se le aziende iscritte alla C.E. versino le somme corrispondenti ai permessi retribuiti e se l'orario praticato nei mesi in questione sia articolato su 8 ore giornaliere per 5 giorni settimanali. Detto accertamento dovrà essere effettuato sulla base dei libri paga atteso che, per il tipo di attività svolta nel settore edile particolarmente influenzato dagli eventi meteorologici, nei mesi di gennaio e febbraio, salvo prova contraria, si presume praticabile un orario di lavoro di 35 ore. Ovviamente l'articolazione su 8 ore giornaliere per 5 giorni settimanali di cui a quest'ultimo punto, potrà essere facilmente desunta in caso di riduzione di lavoro che riguardi alcuni giorni della settimana. Qualora invece la richiesta venga avanzata per sospensione di attività o riduzione di lavoro incidente su ogni giornata lavorativa, e per tutta la maestranza in forza, sarà necessario usare quale punto di riferimento l'orario di lavoro praticato nelle settimane immediatamente precedenti e successive a quelle oggetto della richiesta purchè ricadenti nell'ambito del periodo di cui all'art. 6 del c.c.n.l. Se la domanda infine concerne l'intero periodo per il quale la norma contrattuale prevede un orario di 35 ore, si avrà riguardo all'orario praticato nello stesso periodo degli anni precedenti. In caso non risulti in modo certo ed univoco l'effettuazione di un orario di lavoro di 40 ore per i periodi in oggetto, le integrazioni dovranno essere limitate a 35 ore settimanali. Ciò in quanto la decisione adottata a livello nazionale di ridurre l'orario di lavoro per gennaio e febbraio - determinata dalla considerazione che in questo periodo, per il tipo di attività svolta particolarmente influenzata dagli eventi meteorologici, vi era impossibilità di svolgere orario normale - suggerisce l'ipotesi prevista dall'art. 1 D.L.Lgt. 788/1945 dell'effettuazione di un minore orario settimanale non dipendente da norma contrattuale ma collegato alle caratteristiche stesse della lavorazione propria del settore di attività. Le Sedi avranno cura, in caso di decisioni non adottate in linea con i criteri sopra esposti, di riproporre alle locali C.C.P.P. le domande in questione e, in caso di riforma della precedente decisione, effettueranno i recuperi con le note modalità. Le domande avanzate per le corrispondenti settimane di gennaio e febbraio 1982 verranno ugualmente decise sulla base degli orientamenti innanzi espressi, atteso che la disciplina contrattuale di cui al citato art. 6 prevista per l'anno 1981 deve intendersi prorogata sino al rinnovo del c.c.n.l di categoria. Per quanto ovvio si precisa che le aziende del settore lapideo, applicando un contratto che non prevede riduzioni di orario programmato, sono escluse dalla disciplina di cui al citato art. 6.