Permessi per studio

Ultimo aggiornamento 19/09/2011

AGEVOLAZIONI NELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Hanno diritto a non essere chiamati a prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali e, in caso di lavorazioni a turni, all’inserimento in turni che agevoli la frequenza ai corsi:

A)  ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 300/1970 coloro che siano iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali; B)   ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 845/1978 coloro che frequentano i corsi di formazione professionale indicati nella Legge stessa.

PERMESSI PER SOSTENERE ESAMI

Hanno diritto a permessi giornalieri retribuiti, a carico del datore di lavoro, per sostenere gli esami:
  • i lavoratori indicati nei punti A) e B) di cui sopra;
  • gli studenti universitari.
I permessi spettano limitatamente ai giorni nei quali gli esami vengono sostenuti ed il lavoratore ha l’obbligo di dimostrarlo al proprio datore di lavoro, successivamente, tramite appositi attestati.

PERMESSI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Ulteriori permessi sono spesso previsti dalla contrattazione collettiva e, nel caso si riferiscano alla frequenza di corsi, è diritto del datore di lavoro esigere documenti attestanti la frequenza ai corsi stessi.

CONGEDO DAL LAVORO PER STUDIO

L’articolo 5 della Legge 53/2000 prevede che i lavoratori con almeno 5 anni di servizio possano chiedere un congedo per un periodo non superiore a 11 mesi nell’intera vita lavorativa, continuativo o frazionato, per la formazione, finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formativa diverse da quelle svolte o finanziate dal datore di lavoro.
Tale congedo non è retribuito né dà diritto ai contributi figurativi, per cui, ai fini pensionistici, il lavoratore può procedere al riscatto o alla prosecuzione volontaria.
Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.
Relativamente al congedo i contratti collettivi prevedono:
  • le modalità di fruizione, 
  • le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, 
  • le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà 
  • i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

ANTICIPAZIONE DEL TFR CONNESSA AL CONGEDO

Ai sensi dell’articolo 7 della Legge 53/2000 le spese da sostenere durante il congedo per studio costituiscono uno dei motivi per il diritto, in presenza degli altri requisiti previsti, dell’anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto.

PROLUNGAMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE

Ai sensi dell’articolo 8 della Legge 53/2000 il lavoratore che fruisce del congedo per la formazione, raggiunti i limiti di età previsti per il pensionamento obbligatorio, può chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro per un periodo corrispondente a quello del congedo.

PERMESSI NEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17401/2011 ha stabilito che i permessi per studio vanno riconosciuti anche nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato