Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti sono tenuti ad inviare agli uffici competenti, per via telematica, direttamente o tramite i Consulenti del Lavoro o altri intermediari abilitati, un prospetto informativo recante:
- il numero dei lavoratori in forza ed il numero di costoro su cui va calcolata la quota di riserva;
- il numero dei lavoratori assunti come disabili o comunque computabili come quota di riserva, con l'indicazione per ciascuno dei dati anagrafici e della data di assunzione;
- il numero dei lavoratori computabili come quota di riserva eventualmente assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di fornitura di lavoro temporaneo, a domicilio o con telelavoro;
- il numero complessivo degli orfani, vedove e profughi previsti all'art. 18, comma 2, della Legge 68/1999, in forza all'azienda;
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per le eventuali assunzioni obbligatorie da effettuare;
- le informazioni relative ad eventuali convenzioni in corso o autorizzazioni per esonero o per compensazione territoriale.
La
nota n. 8831 del 16/12/2008 del Ministero del Lavoro ha precisato che, ai sensi della legge 6 agosto 2008 n. 133, articolo 40, dall'anno 2009 l'invio del prospetto informativo rimane obbligatorio solo in caso di una situazione occupazionale modificata in misura tale da incidere sul computo della quota di riserva.
A titolo di esempio, una azienda con 30 lavoratori, compresa quindi nella fascia d'obbligo tra 15 e 35 dipendenti, che a seguito di assunzioni dovesse elevare il numero degli occupati da 30 a 35, non sarà tenuta ad inviare alcuna comunicazione non essendo variati i suoi obblighi in materia di collocamento obbligatorio.
Al contrario, se a seguito di un ulteriore assunzione il numero dei dipendenti dovesse salire a 36, l'azienda sarebbe tenuta all'invio di un nuovo prospetto informativo.