INPS circolare 320/1978

Assegni familiari: criteri di massima e comunicazioni

1. Art. 69, ultimo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153. Non applicabilità degli interessi su somme dovute per prestazioni indebitamente percepite L'art. 69, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 stabilisce, come è noto, che "le somme dovute all'inps, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi, salvo che la indebita percepizione sia dovuta a dolo dell'interessato". In relazione a tale disposizione si è posto, per quanto attiene gli assegni familiari, il problema della decorrenza di applicazione della norma, cioè se gli interessi debbano o meno essere richiesti sulle prestazioni indebitamente percepite anteriormente alla entrata in vigore della legge suddetta. Il consiglio di amministrazione, visto il parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, ha deliberato che la norma accennata è applicabile anche agli assegni familiari indebitamente percepiti per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 153/1969, salvo che l'Istituto non sia già in possesso alla data predetta di titolo esecutivo comprendente, oltre il credito per capitale, anche quello per interessi.

2. Assegni familiari ai figli nati postumi titolari di pensione ai superstiti Con circolare n. 5281 G.S. del 12 luglio 1976, sono state impartite disposizioni per l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, il quale, come è noto, ha stabilito che, con effetto dal 1º gennaio 1974, ai titolari di pensione a carico del F.P.L.D., competono, in luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni. In particolare, per quanto riguarda le pensioni indirette o di riversibilità riconosciute ai figli superstiti di assicurato o pensionato, è stato disposto al punto 2, lett. E), della citata circolare che i requisiti richiesti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari, ai fini dell'accertamento del diritto a tale prestazione, debbono essere riferiti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 485/1972 cui il citato art. 4 fa esplicito riferimento, alle situazioni riguardanti gli assicurati o pensionati deceduti ai quali sono stati o sarebbero stati corrisposti sulle pensioni dirette gli assegni familiari. In relazione alla predetta disposizione, alcune Sedi hanno posto il quesito se ai figli nati dopo il decesso del genitore, pensionato o lavoratore assicurato, ai quali spetti la titolarità della pensione ai superstiti, possano essere corrisposti anche gli assegni familiari pur non potendosi materialmente verificare le situazioni di convivenza e di carico richiesta dal testo unico. Al riguardo, si esprime l'avviso che nei predetti casi la ovvia mancanza dei requisiti di convivenza e di carico nei confronti del genitore deceduto, non possa dar luogo alla esclusione dei figli nati postumi, cioè dei figli nati entro il 300º giorno dalla morte del padre, dal diritto agli assegni familiari a norma del citato art. 4 del D.L. n. 30/1974, ove sussistano tutti gli altri requisiti di legge.

3. Assegno per congedo matrimoniale ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato. Criteri di calcolo In relazione a taluni quesiti posti a questa Direzione generale è da ritenere che, ai fini del calcolo dell'assegno per congedo matrimoniale, la disposizione di cui all'art. 1 del c.c.n.. 31 maggio 1941 abbia inteso aver riguardo al compenso percepito per attività normalmente prestata alle dipendenze del datore di lavoro. Non dovrà quindi tenersi conto degli importi che, se pure percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, non siano connessi alla prestazione dell'attività lavorativa, ma al verificarsi di determinate circostanze (malattia, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, ecc.) Nonchè degli importi che, a titolo vario, determinino un incremento della normale retribuzione (compensi per lavoro straordinario, per ferie non godute, indennità "una tantum", ecc.). Pertanto, ai fini della disposizione dell'art. 1 del citato contratto collettivo, in presenza delle circostanze accennate (malattia, sospensione o riduzione dell'attività, ferie, prestazione straordinaria di lavoro, ecc.) Dovrà farsi ricorso alla retribuzione giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore, nei periodi precedenti il congedo indicati dal contratto collettivo del 1941, ove non fossero intervenute le circostanze stesse. In altri termini, la retribuzione che è stata o sarebbe stata corrisposta complessivamente nei predetti periodi (e che va determinata secondo il criterio sopra indicato) dovrà essere divisa per le giornate lavorative comprese nei periodi stessi: e cioè per 12 giornate, nel caso di periodi di paga settimanali (dovendosi prendere a base le due settimane precedenti il congedo) o quattordicinali; per 13 o 26 nel caso di periodi di paga quindicinali o mensili.

4. Assegno per congedo matrimoniale ai lavoratori marittimi. Chiarimenti Talune Sedi hanno chiesto se sia dovuto dalla Cassa unica per gli assegni familiari l'assegno per congedo matrimoniale agli ufficiali dello stato maggiore in servizio o disoccupati, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 58 del contratto collettivo del 20 febbraio 1974. Al riguardo si fa presente che il citato contratto collettivo ha valore esclusivamente tra le parti, come risulta confermato dall'art. 58 predetto che stabilisce che ai marittimi dello stato maggiore l'assegno in parola sia "concesso dall'armatore". Peranto l'assegno per congedo matrimoniale da parte dell'istituto spetta solo ai marittimi di bassa forza, in servizio o disoccupati, così come previsto dal contratto collettivo del 1º novembre 1942, n. 2908, le cui disposizioni debbono ritenersi tuttora in vigore a norma del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369.

5. Applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti del personale dipendente dall'istituto per la ricostruzione industriale (IRI) Il decreto interministeriale 8 ottobre 1977, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 gennaio 1978, n. 6, ha disposto l'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti del personale dipendente dall'istituto per la ricostruzione industriale (IRI). All'anzidetto personale è stata ritenuta applicabile, con decorrenza dalla data del 1º agosto 1976, la tabella A) annessa al predetto testo unico, con le modalità stabilite per la categoria dell'industria.