Legge 17 ottobre 1967, n. 977 - Applicazione agli apprendisti minori degli anni 18. |
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2067 del 24 novembre 1969, pubblicata il 28 febbraio 1970, ha dichiarato che la legge 17 ottobre 1967, n. 977 è applicabile a tutti i minori degli anni 18, anche quando siano parte di un rapporto di apprendistato.
La decisione come è noto, è in contrasto con la -precedente sentenza n. 907 del 24 aprile 1969, pubblicata l'11 giugno 1969, con la quale la stessa Suprema Corte aveva stabilito che la legge sopraricordata non ha carattere derogativo rispetto alle norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato.
L'applicazione agli apprendisti minori degli anni 18 della legge n. 977/1967 comporta conseguenze - oltrechè su alcuni istituti di minore rilevanza - soprattutto in materia di orario di lavoro. Infatti la durata massima del lavoro degli apprendisti di cui trattasi - prevista dall'art. 10 della legge n. 25 in 8 ore al giorno e 22 settimanali - dovrebbe essere ricondotta entro i limiti di 7 ore al giorno e 35 ore settimanali per i fanciulli fino ai 15 anni, e di 8 ore al giorno e 40 settimanali per gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni, comprese le ore destinate all'insegnamento complementare, da considerare a tutti gli effetti come ore lavorative.
Il contrastante avviso espresso dalla Corte di Cassazione con le richiamate sentenze ha indotto molti Ispettorati del lavoro a chiedere a questo Ministero opportune direttive sul comportamento da adottare nell'esercizio della propria attività di istituto per l'applicazione delle leggi in argomento, mentre taluni altri hanno dato comunicazione di orientamenti già assunti al riguardo, tra cui, ad esempio, quello di non rilevare le infrazioni quando esse vengono accertate su iniziativa, provvedendo, invece, ad inoltrare rapporto all'Autorità Giudiziaria, richiamando l'attenzione di essa sui diversi pronunciamenti giurisprudenziali intervenuti, quando le infrazioni medesime costituiscano oggetto di specifiche denunce.
Questo Ministero ritiene necessario che siano evitati orientamenti che possono dar luogo a metodi discriminanti dell'azione di vigilanza e che sia invece assicurata, da parte di tutti gli Ispettorati, l'uniforme applicazione della disciplina legislativa sul lavoro minorile.
Pur non mancando obiettive argomentazioni giuridiche atte a suffragare sia il primo che il secondo pronunciato dalla Corte di Cassazione, questo Ministero è dell'avviso che debba essere adottato l'indirizzo che, nell'alternativa fra le due discipline contemplate dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e dalla legge 17 ottobre 1967, realizzi nei confronti dei minori interessati la tutela più favorevole.
Gli Ispettorati del Lavoro vorranno, di conseguenza, uniformare la propria attività di vigilanza alla decisione della Corte Costituzionale del 24 novembre 1969, n. 2067, pubblicata il 28 febbraio 1970, secondo la quale la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si applica anche agli apprendisti minori degli anni 18.