DETASSAZIONE

DETASSAZIONE DALL'ANNO 2016

Il Decreto Interministeriale del 25/03/2016 ha precisato le condizioni da rispettare per l’applicazione, dal 2016, dell’aliquota Irpef ridotta al 10% prevista dai commi da 182 a 189 dell’art. 1 della legge n. 208/2015.

In particolare viene evidenziato che:

  • la detassazione va applicata su premi, di ammontare variabile, basati su un risultato verificabile attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro tipo purché oggettivamente misurabili, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, escludendo quindi altri elementi di retribuzione quali, ad esempio, ore straordinarie o supplementari;
  • i premi debbono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (contratti collettivi di “secondo livello”) sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU;
  • possono fruire della detassazione i lavoratori con redditi per lavoro dipendente conseguiti, nell’anno precedente, per un importo non superiore ad euro 50.000, comprendendo in tale importo anche eventuali somme soggette a detassazione;
  • i premi, per ciascun lavoratore interessato, sono detassabili fino ad un imponibile massimo di euro 2.000 annui, elevati ad euro 2.500 nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro;
  • la detassazione può anche riguardare premi corrisposti per risultati relativi ad anni precedenti al 2016, a condizione che per tali anni sia stato stipulato preventivamente un accordo aziendale o territoriale; 
  • l’accordo deve risultare sottoscritto, a nome dei lavoratori, da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. 
  • l’accordo stipulato deve essere depositato per via telematica entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione presso la Direzione Territoriale del Lavoro o, se già sottoscritto alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale di cui sopra, entro 30 giorni da tale data (termine poi prorogato al 15 luglio 2016), unitamente alla scheda riepilogativa prevista nel Decreto stesso; 
  • il lavoratore può chiedere, in alternativa alla detassazione, di fruire delle agevolazioni eventualmente previste dall’azienda in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
  •  la norma in questione non ha più validità annuale, ma è applicabile anche per gli anni successivi al 2016.

DETASSAZIONE 2014 DI PREMI E STRAORDINARI

Il DPCM del 19/02/2014, pubblicato in G.U. del 29/04/2014, ha fissato in euro 40.000 il limite di reddito per lavoro dipendente conseguito nell’anno 2013 per poter fruire della detassazione al 10% nell’anno 2014, stabilendo altresì in euro 3.000 il limite delle somme erogate entro il quale poter applicare tale agevolazione.

Il Decreto ha inoltre precisato che la detassazione è applicabile solo se rispettate, in materia di contrattazione collettiva, le condizioni già previste per la detassazione dell'anno 2013.

La circolare n. 14/2014 del Ministero del Lavoro ha precisato le modalità di deposito dei relativi accordi presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, escludendo tale obbligo quando l'azienda si limita ad applicare, senza alcuna modifica, l'accordo già depositato e in relazione al quale abbia già effettuato nel 2013 la dichiarazione di conformità.  

DETASSAZIONE 2013 DI PREMI E STRAORDINARI

Il DPCM del 22/01/2013 ha fissato in euro 40.000 il limite di reddito per lavoro dipendente conseguito nell’anno 2012 per poter fruire della detassazione al 10% nell’anno 2013, stabilendo altresì in euro 2.500 il limite delle somme erogate entro il quale poter applicare tale agevolazione.

Il Decreto ha inoltre precisato che la detassazione è applicabile solo se prevista da accordi collettivi sottoscritti a livello territoriale o aziendale, che tuttavia debbono essere depositati presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente ad una dichiarazione di conformità al contenuto del Decreto stesso.

La circolare n. 11/2013 dell’Agenzia delle Entrate ha comunque ammesso la decorrenza della detassazione dalla data di sottoscrizione degli accordi, anche se antecedente al 13/04/2013, a condizione che tali accordi risultino depositati entro il 13/05/2013 presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti. 

Nel FORUM LAVORO tenuto in data 23/04/2013 il Ministero del Lavoro ha chiarito che le piccole imprese prive di una rappresentanza sindacale posso applicare la detassazione nell'anno 2013 recependo eventuali accordi territoriali firmati da associazioni di categoria anche senza essere iscritte a esse.

DETASSAZIONE 2012 DI PREMI E STRAORDINARI

In data 30/05/2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 23 marzo 2012 (Decreto Attuativo) che ha ristretto, per l’anno 2012, ad euro 30.000 il limite di reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente per avere diritto alla detassazione e ad euro 2.500 il limite annuo di emolumenti detassabili.

Per l’individuazione delle voci di retribuzione detassabili, invece, rimangono confermate le regole già in atto per l’anno 2011.

DETASSAZIONE 2011 DI PREMI E STRAORDINARI

Per l’anno 2011 l’articolo 53 del Decreto Legge 78/2010 ha elevato ad euro 6.000 lordi il limite annuo entro il quale applicare la detassazione Irpef al 10% e ad euro 40.000 il limite di reddito di lavoro dipendente , conseguito nell’anno precedente, per avere diritto alla detassazione stessa.   

La circolare n. 3/2011 dell’Agenzia delle Entrate ha tuttavia precisato che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, per poter essere detassata, la retribuzione per premi, lavoro straordinario, notturno, festivo o supplementare non solo deve essere collegata all’incremento di produttività, ma deve anche essere prevista da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, stipulati quindi con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.   
La successiva circolare n. 19/e del 2011 ha escuso la possibilità di applicare la detassazione su importi corrisposti prima della stipulazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, che quindi non possono stabilire una retroattività ai fini fiscali.
La stessa circolare, ammettendo l'esistenza di incertezze interpretative sulle norme emanate in materia, ha escluso l'applicazione di sanzioni in caso di errata applicazione della detassazione, se seguita dal versamento spontaneo della diferenza, maggiorata dei soli interessi, entro il 01/08/2011. 

DETASSAZIONE PER LAVORO NOTTURNO

Con risoluzione n. 83/E del 2010 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detassazione con l'aliquota del 10% va applicata anche sulla retribuzione erogata per lavoro notturno, indipendentemente dalla frequenza di tale prestazione e senza che le aziende debbano munirsi di particolare documentazione.
La circolare precisa inoltre che la detassazione va applicata sull'intera retribuzione relativa alla prestazione notturna e quindi non solo sulla quota di maggiorazione.

DETASSAZIONE 2010 DEGLI STRAORDINARI

La detassazione degli straordinari, con le stesse modalità e con gli stessi limiti previsti per la detassazione dei premi di risultato, era stata introdotta dall’articolo 2 del Decreto Legge 93/2008, con validità fino al 31/12/2008.

Il successivo Decreto Legge 185/2008, nel prorogare la detassazione oltre la suddetta data, aveva limitato tale norma ai soli premi di risultato.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, come precisato nel comunicato del 27/09/2010, ha interpretato in maniera estensiva la norma, reintroducendo la detassazione al 10% sulla retribuzione per lavoro straordinario e in ore supplementari, con effetto retroattivo dal 01/01/2009, a patto che tale lavoro risulti correlato a parametri di produttività.

Il comunicato precisa che, quale documentazione occorrente per applicare la detassazione, è sufficiente una dichiarazione scritta, indirizzata al lavoratore, nella quale il datore di lavoro dichiari che prestazione lavorativa con retribuzione detassata ha contribuito a conseguire elementi di produttività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.  

DETASSAZIONE 2010 DEI PREMI DI RISULTATO

La Legge 191/2009 ha prorogato fino al 31/12/2010 l'applicazione, in sostituzione dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, della tassazione con l’aliquota fissa del 10% per i premi legati ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e di altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

La tassazione al 10% si applica fino ad un importo massimo di euro 6.000 nell’anno e a condizione che il lavoratore, nell’anno precedente, non abbia conseguito redditi per lavoro dipendente superiori ad euro 35.000.
Va applicata comunque la tassazione ordinaria se questa, al netto delle detrazioni fiscali, dovesse risultare inferiore al 10% e quindi più favorevole per il lavoratore. 

DETASSAZIONE 2008 DELLE ORE SUPPLEMENTARI

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E dell’11/07/2008 ha chiarito che la detassazione può essere applicata anche sulla retribuzione erogata ai lavoratori a tempo parziale per il lavoro prestato in ore supplementari, ovvero le ore eccedenti l’orario pattuito ma comunque entro l’orario stabilito per i lavoratori a tempo pieno.

Allo scopo evidente di evitare abusi, tuttavia, la circolare precisa che non può essere applicata la detassazione in caso di contratti a tempo parziale stipulati dopo il 28 maggio 2008.

DETASSAZIONE 2008 FERIE E PERMESSI NON FRUITI

La circolare 59/E del 22/10/2008 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che possono ritenersi un incentivo alla produttività ed efficienza, e quindi essere detassate, le somme erogate per ferie e permessi maturati e non goduti.
Per le ferie va comunque tenuto presente l'obbligo di permetterne la fruizione al lavoratore in misura non inferiore a quattro settimane in un anno, come precisato nella sezione FERIE E PERMESSI.