Il Decreto Interministeriale del 25/03/2016 ha precisato le condizioni da rispettare per l’applicazione, dal 2016, dell’aliquota Irpef ridotta al 10% prevista dai commi da 182 a 189 dell’art. 1 della legge n. 208/2015.
In particolare viene evidenziato che:
- la detassazione va applicata su premi, di ammontare variabile, basati su un risultato verificabile attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro tipo purché oggettivamente misurabili, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, escludendo quindi altri elementi di retribuzione quali, ad esempio, ore straordinarie o supplementari;
- i premi debbono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (contratti collettivi di “secondo livello”) sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU;
- possono fruire della detassazione i lavoratori con redditi per lavoro dipendente conseguiti, nell’anno precedente, per un importo non superiore ad euro 50.000, comprendendo in tale importo anche eventuali somme soggette a detassazione;
- i premi, per ciascun lavoratore interessato, sono detassabili fino ad un imponibile massimo di euro 2.000 annui, elevati ad euro 2.500 nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro;
- la detassazione può anche riguardare premi corrisposti per risultati relativi ad anni precedenti al 2016, a condizione che per tali anni sia stato stipulato preventivamente un accordo aziendale o territoriale;
- l’accordo deve risultare sottoscritto, a nome dei lavoratori, da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
- l’accordo stipulato deve essere depositato per via telematica entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione presso la Direzione Territoriale del Lavoro o, se già sottoscritto alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale di cui sopra, entro 30 giorni da tale data (termine poi prorogato al 15 luglio 2016), unitamente alla scheda riepilogativa prevista nel Decreto stesso;
- il lavoratore può chiedere, in alternativa alla detassazione, di fruire delle agevolazioni eventualmente previste dall’azienda in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
- la norma in questione non ha più validità annuale, ma è applicabile anche per gli anni successivi al 2016.