ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
per la disciplina del rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale nel settore commercio
16 FEBBRAIO 2009
(Decorrenza: 1º marzo 2009 - Scadenza: 29 febbraio 2012)
Parti stipulanti
Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (CONFCOMMERCIO)
Confcooperative
e
Federazione italiana lavoratori commercio, albergo - mensa e servizi (FILCAMS-CGIL)
Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (FNAARC)
Federazione italiana sindacati addetti ai servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL)
Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
Unione sindacati agenti rappresentanti commercio italiani (USARCI)
F.I.A.R.C.-CONFESERCENTI
UGL - Unione generale del lavoro
Testo dell'A.E.C.
Visti gli accordi economici collettivi del 26 febbraio 2002 e del 26 giugno 2002;
Si è stipulato il presente accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di 25 articoli, di 7 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.
Premessa
Le parti stipulanti il presente accordo economico collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi.
Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell'economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali.
Le parti si danno atto che il presente accordo economico collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti accordi collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L'eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente accordo economico collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell'intero accordo economico collettivo.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa.
Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
La parti rappresentanti le aziende mandanti, nell'affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il presente accordo economico collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.
Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.
Art 1
(Definizioni)
Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le case mandanti (in seguito denominate "ditte") e gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel presente accordo economico collettivo.
Agli effetti del presente accordo e in conformità agli
artt. da 1742 a 1752 del codice civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione utilizzata dalle parti:
a) è "agente di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;
b) è "rappresentante di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L'agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'
art. 1746 del codice civile senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 cod. civ. devono tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività di cui al 2º comma del presente articolo, salvo le eccezioni espressamente previste nell'accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori.
Dichiarazione a verbale all'art. 1
1) Il presente accordo trova applicazione anche per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita" a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia ed indipendenza nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.
2) Le Organizzazioni firmatarie del presente accordo intendono chiarire che le attività di agenzia, contrattualmente definite fra la casa mandante e l'agente di commercio, comprendono tutte le forme previste dal codice civile e dalla legislazione vigente, facendo riferimento alla sostanza del rapporto affidato e non solo alla forma attraverso cui viene conferito l'incarico.
3) La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una delle parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Art. 1 bis
(Contratto a tempo determinato)
Le norme contenute nel presente accordo, ivi compresi i successivi artt. 11 e 12, in materia di indennità di fine rapporto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, si applicano anche ai contratti a tempo determinato, con esclusione comunque delle norme relative al preavviso.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell'agente o rappresentante espresso in forma scritta. In mancanza della forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato. In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito tacitamente dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Art. 2
(Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto)
Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una sola ditta (vale a dire rapporto di monomandato), all'assunzione da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro.
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.
Il requisito della forma scritta prescritto dalla legge ai fini probatori si intende assolto anche se il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti, ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi.
Le parti concordano sull'opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni.
Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano:
- di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di sensibile entità quando comportano modifiche superiori al 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.
Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante.
Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari.
Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
Resta inteso inoltre che l'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione.
In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all'agente un'indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni incassate dall'agente nell'anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni incassate dall'agente nell'anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno solare precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell'agente di percepire l'eventuale indennità sostitutiva.
Chiarimento a verbale
In relazione a quanto previsto dal 1º e 2º comma del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.
Art. 3
(Diritti e doveri delle parti)
L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interesse del preponente ed agire con lealtà e buona fede.
In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatali, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
E' nullo ogni patto contrario.
Il contratto potrà prevedere l'addebito totale o parziale del valore del campionario all'agente o rappresentante, nel solo caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo. E' vietato l'addebito del campionario all'agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d'ordine.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a disposizione dell'agente o rappresentante la documentazione necessaria, anche contabile, relativa ai beni e/o servizi trattari, e fornire all'agente o rappresentante le notizie necessarie per l'esecuzione del contratto: in particolare è tenuto ad avvertire l'agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Art. 4
(Provvigioni)
Le parti convengono che l'agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall'
articolo 1748 cod. civ., che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato: "Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi, la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente o il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia".
Ai sensi del 4º comma dell'
art. 1748 cod. civ. le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.
In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero.
Salvo diverso accordo fra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell'ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine.
L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempre se rientranti nell'ambito del mandato conferito.
L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti; a tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia.
Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell'arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell'agente, ma in nessun caso diminuito.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento.
Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l'affare, la provvigione compete all'agente che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti.
Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli
artt. 1742 e
1746 cod. civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
L'obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
Art. 5
(Spese)
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l'esercizio dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente accordo, salvo patto contrario.
Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso alle spese in forma percentuale.
Art 6
(Liquidazione delle provvigioni)
Per quanto riguarda la liquidazione delle provvigioni, le parti convengono che vengano regolate secondo quanto previsto dall'
art. 1749 del codice civile, nella parte che viene di seguito riportata:
"il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.".
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all'agente o rappresentante di commercio di oltre quindici giorni rispetto al termine di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso determinato in applicazione del
D.Lgs. n. 231/2002.
Se per consuetudine il preponente non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante di commercio, essa deve almeno fornire all'agente o rappresentante di commercio alla fine di ogni mese le copie delle fatture inviate ai clienti.
Qualora all'atto del conferimento del mandato sia stata pattuita la possibilità per l'agente o rappresentante di commercio di richiedere anticipi provvisionali, gli stessi potranno essere pagati nella misura del 50 (cinquanta)% della provvigione per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 (trentacinque)% per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni.
Art. 7
(Patto di non concorrenza)
In attuazione di quanto previsto dall'
art. 1751-bis cod. civ. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell'inizio del rapporto di agenzia. E' esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo dal patto di non concorrenza post contrattuale.
Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.
a) La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.
b) Il valore di cui alla lett. a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.
Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l'importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l'indennità verrà corrisposta nella misura dell'85% (ottantacinque per cento).
Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lett. a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento).
Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali:
- 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni;
- 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni;
- 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni.
Ai soli fini del calcolo dell'indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l'80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell'agente o rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L'agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento.
Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle S.r.l. con due o più soci.
Nota a verbale 1
Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parificazione all'agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente articolo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi.
Nota a verbale 2
Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1º giugno 2001.
Art. 8
(Malattia e infortunio)
In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell'espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo.
Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.n.c. e S.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero.
La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di (lire 80.000.000 (ottantamilioni); 41.316 euro);
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di (lire 100.000.000 (centomilioni) 51.645 euro). Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'80% (ottanta per cento), in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di (lire 25.000 (venticinquemila) 13,00 euro) dal primo giorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore riguardanti il valore della diaria giornaliera e/o il massimo di giorni coperti da assicurazione per anno assicurativo, eventualmente stipulate dalla Fondazione ENASARCO successivamente alla firma del presente accordo, condizioni che costituiranno automaticamente parte integrante del presente accordo.
Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse sul FIRR calcolato come indicato al successivo art. 13 del presente accordo.
Art. 9
(Gravidanza e puerperio)
In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 12 mesi, all'interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.
Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli
artt. 4,
5 e
6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi.
Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a darne ad altri l'incarico di esercitarlo.
Resta inteso che per gli affari prodotti durante tali periodi l'agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, tranne che per quegli ordini pervenuti durante tali periodi grazie all'attività in precedenza svolta dall'agente o rappresentante di commercio.
Art. 10
(Preavviso)
In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso nella seguente misura:
Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario.
Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare (1º gennaio-31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all'altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente (1º gennaio-31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.
Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio.
Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolar