Non trattandosi a tutti gli effetti di un rapporto di lavoro, il contratto da stagista non prevede l'obbligo di retribuzione, né tutele di carattere sindacale (ferie, malattia, 13sima, TFR, contributi a fini pensionistici, ecc), ma la
Legge 92 del 2012, al punto 34 del suo articolo 1, ha disposto che ogni Regione stabilisse, per i tirocini extra-curriculari, una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
Regione Lombardia ha fissato il minimo in euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa, e a euro 350 euro mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero di oltre 4 ore.
L'importo dell'indennità di partecipazione è erogato per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini dell'80% su base mensile, altrimenti viene ridotto proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento. Può comunque essere corrisposta un'indennità di euro 500 lordi, riducibili a euro 400 lordi in caso di erogazione di buoni pasto.