Stage (tirocinio)

Ultimo aggiornamento: 10/10/2018

TIROCINI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

Il rapporto di stage, o tirocinio, è stato previsto dall'articolo 18 della Legge 196 del 1997, e non consiste in una prestazione lavorativa, ma in una forma d'inserimento temporaneo all'interno di una azienda, per agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo produttivo, e finalizzata anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2011 precisa che i tirocini possono essere:

  • curricolari, se sono promossi dalle università e dagli istituti scolastici in quanto inclusi nei piani di studio, senza avere come finalità diretta quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza (con eventuale riconoscimento di CFU); 
  • extracurricolari, se hanno come obbiettivo l’inserimento o il reinserimento al lavoro.

LIMITI AI POTERI DELL'OSPITANTE

Non trattandosi di un rapporto di lavoro, l'ospitante non può esercitare sullo stagista nè il potere organizzativo (ad esempio fissando un orario di lavoro da rispettare), nè il potere disciplinare (applicando sanzioni in caso di inadempienze).

NUMERO MASSIMO DI STAGISTI

Secondo l'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 142 del 25/03/1998, una azienda può ospitare contemporaneamente non più di:
  • 1 solo stagista se non sono occupati più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
  • 2 stagisti se sono occupati da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato;
  • il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato se questi risultano superiori a 19.
Le Leggi regionali possono tuttavia prevedere deroghe a questa norma, e alla data del 1 maggio 2012 risultano aver ammesso il rapporto di stage anche in assenza di dipendenti a tempo indeterminato le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.    Il Soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extra-curriculare  e non può attivare un tirocinio extra-curriculare con soggetti con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o collaborazioni, salvo che per l'apprendimento di mansioni completamente differenti. 

ATTIVAZIONE DELLO STAGE

Lo stagista può essere selezionato e inviato direttamente all'azienda ospitante da un Ente (es. Scuola, Università, centri di formazione professionale, ecc.), ma è anche possibile individuare la persona interessata al tirocinio e richiedere l'approvazione dello stage a un Soggetto promotore accreditato per lo svolgerimento di servizi per il lavoro a livello regionale o nazionale.

MANCANZA DI UN LIMITE DI ETA’

La legge non prevede alcun limite di età per l'attivazione di un tirocinio.

DURATE MINIME E MASSIME DEI TIROCINI

Le durate minime e massime dei tirocini sono determinate, nel rispetto delle Linee guida nazionali, a livello reginale.

La regione Lombardia, con l'Allegato A al DGR 7763/2018 (entrato in vigore il 09/06/2018) ha disposto quanto segue.

Le durate minime dei tirocini sono:

  • 2 mesi per i tirocini extracurriculari
  • 1 mese per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente;
  • 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
  • stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono: 

  • 6 mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 6 mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
  • 12 mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
  • 2 mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
  • stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

BORSE DI STUDIO

Non trattandosi a tutti gli effetti di un rapporto di lavoro, il contratto da stagista non prevede l'obbligo di retribuzione, né tutele di carattere sindacale (ferie, malattia, 13sima, TFR, contributi a fini pensionistici, ecc), ma la Legge 92 del 2012, al punto 34 del suo articolo 1, ha disposto che ogni Regione stabilisse, per i tirocini extra-curriculari, una  congrua  indennità,  anche  in  forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. Regione Lombardia ha fissato il minimo in  euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si  preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa, e a euro 350 euro mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero di oltre 4 ore.

L'importo dell'indennità di partecipazione è erogato per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini dell'80% su base mensile, altrimenti viene ridotto proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.

 

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento. Può comunque essere corrisposta un'indennità di euro 500 lordi, riducibili a euro 400 lordi in caso di erogazione di buoni pasto.

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE

Gli importi erogati a titolo di borsa di studio non sono soggetti a contribuzione, ma vanno tassati, essendo assimilati fiscalmente al reddito di lavoro dipendente, con conseguente emissione, l'anno successivo, della Certificazione Unica.
Analogamente a quanto avviene per il lavoro dipendente, l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per il tragitto dall'abitazione al luogo di svolgimento dello stage costituisce imponibile fiscale (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 95 del 21/03/2002).  

ASSICURAZIONE INAIL

Per lo stage è prevista la stipulazione di una apposita polizza INAIL, anche se di solito i relativi adempimenti vengono svolti direttamente dall’Ente che ha inviato lo stagista, di sua iniziativa o su richiesta dell’Azienda ospitante.

COMUNICAZIONE DI INIZIO RAPPORTO

Entro il giorno precedente il soggetto ospitante è tenuto a comunicare l'inizio del rapporto di stage al servizio competente territorialmente, come disposto dal comma 2 dell'articolo 9 bis del D.L. 510/1996.
La comunicazione di fine rapporto va invece inviata entro i 5 giorni successivi solamente se differisce da quella prevista e già comunicata insieme alla data di inizio rapporto.     
Il Ministero del Lavoro, tuttavia, con nota n. 4746 del 14/02/2007, ha escluso dal suddetto obbligo i tirocini promossi da università o altre istituzioni scolastiche a favore dei propri studenti per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro (tirocini curriculari).   

PROROGA DEL PERIODO DI STAGE E SOSPENSIONI

Come confermato dall’articolo 11 del Decreto Legge 138/2011, se inizialmente il tirocinio è stato stabilito per un periodo inferiore a quello massimo consentito, sono possibili proroghe, purché la durata complessiva del tirocinio non ecceda tale periodo massimo. Le proroghe vanno autorizzate preventivamente dal Soggetto promotore.   Il tirocinante ha diritto a una sospensione dello stage in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per assenze di durata pari o superiore a 30 giorni di calendario, oppure per chiusure formalizzate del Soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni di calendario), anche solo del reparto in cui il tirocinante è stato inserito. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
 

STAGE PER EXTRACOMUNITARI

E’ possibile attivare un tirocinio con lavoratori extracomunitari se in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità che permetta lo svolgimento di attività lavorativa. 

Quello per motivi di studio consente l'attivazione di un tirocinio che preveda una presenza in azienda per, massimo, 20 ore settimanalli (1.040 ore in un anno).

TIROCINIO RICONOSCIUTO COME LAVORO SUBORDINATO

Rispondendo all’interpello n. 3/2012, il Ministero del Lavoro ha precisato che, nel caso di un tirocinio comunicato nei termini di legge al Servizio competente, ma poi riconosciuto come lavoro subordinato, è applicabile la sanzione prevista dall’art. 19 del Decreto Legislativo n. 276/2003.

SICUREZZA SUL LAVORO PER STAGISTI

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad una domanda del 01/10/2012, ha precisato che la normativa in materia di sicurezza sul lavoro va applicata anche nei confronti degli stagisti.