Buoni pasto giornalieri

Ultimo aggiornamento 15/04/2021

DEFINIZIONE DEI BUONI PASTO

Il Decreto Ministeriale n. 122/2017 definisce l’emissione di buoni pasto come l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi  convenzionati,  il servizio sostitutivo di mensa aziendale.

OBBLIGO O MENO ALL’EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

Nessuna norma impone l’obbligo, al datore di lavoro, circa il riconoscimento dei buoni pasto, tuttavia tale obbligo alcune volte viene previsto dalla Contrattazione Collettiva in alternativa al servizio di mensa.

INCOMPATIBILITA’ CON ALTRE PRESTAZIONI

Per le stesse giornate non è possibile riconoscere contemporaneamente i buoni mensa e indennità trasferta, il rimborso dei pasti a piè di lista o la somministrazione di pasti tramite esercizi convenzionati

FORMA E CONTENUTO DEI BUONI PASTO

 I buoni pasto possono essere emessi sia in forma cartacea che in formato elettronico e, in ambedue i casi, debbono riportare:  

 a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;  

 b) la ragione sociale e  il  codice  fiscale  della  società  di emissione;  

 c) il valore facciale espresso in valuta corrente;  

 d) il termine temporale di utilizzo. 

 Se emessi in forma cartacea debbono inoltre riportare: 

 1) uno spazio riservato alla apposizione della data di  utilizzo,della firma del titolare e del  timbro dell'esercizio     convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;  

2) la dicitura «Il buono pasto non e'  cedibile,  ne'  cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne'
commercializzabile o  convertibile in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e  sottoscritto
dal titolare». 

 Questi ultimi 2 adempimenti vengono assolti tramite supporto informatico nel caso di buoni in forma elettronica.

ESENZIONE CONTRIBUTIVA E FISCALE

L’art. 51, comma 2, lettera c), del T.U.I.R. prevede l’esenzione contributiva e fiscale dei buoni pasto nei limiti giornalieri di euro 4,00 se emessi in forma cartacea e di euro 8,00 se emessi in formato elettronico.

Tale esenzione, tuttavia, vale per le sole giornate di prestazione lavorativa (anche se svolta in modalità agile) e, come precisato dalle circolari n. 326/E/1997 e 188/E/1998 dell’Agenzia delle Entrate, può essere applicata solo se i buoni pasto sono  distribuiti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi. 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI BUONI PASTO

L’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 122/2017 precisa i luoghi dove possono essere utilizzati i buoni pasto, comprendendo tra gli stessi anche quelli inerenti la vendita al dettaglio di generi alimentari o inerenti l’attività di agriturismo e ittiturismo.

CUMULABILITA’ DEI BUONI GIORNALIERI

L’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 122/2017, nel precisare che i buoni pasto non sono cedibili, ne' commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare, ammette, dal 09/09/2017 (giorno di entrata in vigore del provvedimento), la possibilità di uso degli stessi in un’unica soluzione, ma nel numero massimo di otto.

DIPENDENTI PART TIME E COLLABORATORI

L’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 122/2017 ammette tra i lavoratori che possono fruire dei
buoni pasto i prestatori di  lavoro  subordinato a  tempo parziale, nonche' i soggetti che abbiano
instaurato  con  il committente un rapporto  di  collaborazione  anche  non  subordinato.

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 118/2006, ha ammesso l’esenzione fiscale e contributiva dei buoni pasto, senza alcuna riduzione, anche in caso di prestazione lavorativa a tempo parziale che non preveda la pausa pranzo.