Anticipazioni sul T.F.R.

Ultimo aggiornamento 11/07/2009

RIEPILOGO:

REQUISITI PER IL DIRITTO ALL’ANTICIPAZIONE (vai)

MISURA MINIMA DELL’ANTICIPAZIONE (vai)

LIMITI NUMERICI ALLE ANTICIPAZIONI (vai)

ANTICIPAZIONI IN MANCANZA DEI REQUISITI (vai)

TASSAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE TFR (vai)

REQUISITI PER IL DIRITTO ALL’ANTICIPAZIONE

           Il lavoratore deve avere almeno 8 anni di servizio presso il datore di lavoro al quale chiede l’anticipazione e, come previsto dall'articolo 2120, comma 8, del Codice Civile e dall'articolo 7, comma 1, della Legge 53/2000, deve destinare  l’importo relativo ad una di queste operazioni :

  • spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli;
  • spese da affrontare durante i congedi per maternità;
  • spese da affrontare durante i congedi per la formazione o per la formazione continua.

 Inoltre il lavoratore non deve aver ricevuto dallo stesso datore di lavoro una precedente anticipazione.

MISURA MINIMA DELL’ANTICIPAZIONE

   L’anticipazione deve essere erogata nella misura necessaria al lavoratore, ma nel limite del 70% del T.F.R. maturato se tale misura dovesse risultare superiore. 

LIMITI NUMERICI ALLE ANTICIPAZIONI

    Secondo i commi 7 e 9 dell'articolo 2120 del Codice Civile, nel caso di più richieste con i suddetti requisiti nel corso dello stesso anno, il datore di lavoro è obbligato alle anticipazioni nel limite più basso tra:

  • il 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità;
  • il 4% del totale dei dipendenti.  
La Corte di Cassazione, con sentenza del 5 marzo 1992 n. 2749, ha disposto che il limite del 4% dei dipendenti in forza esclude le aziende che non occupano 25 dipendenti dall’obbligo di erogare anticipazioni sul T.F.R.

ANTICIPAZIONI IN MANCANZA DEI REQUISITI

              Si ritiene che il legislatore abbia voluto precisare le situazioni nelle quali il datore di lavoro è obbligato a concedere l’anticipazione sul T.F.R., quindi senza escludere la possibilità di concederla anche in assenza dei requisiti previsti.

La sentenza n. 15813/2002 della Corte di Cassazione ha comunque escluso la possibilità di pattuire, tra datori di lavoro e dipendenti, anticipazioni mensili sul Trattamento di Fine Rapporto, definendo le anticipazioni in questione retribuzione imponibile ai fini contributivi.

TASSAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE TFR

   L’anticipazione viene assoggettata a tassazione separata con gli stessi criteri previsti per la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Tale tassazione ha comunque carattere provvisorio, perché all’atto della cessazione del rapporto dovrà essere calcolata l’imposta complessivamente dovuta sia sull’anticipazione che sulla parte residua del T.F.R. Dall’imposta così ottenuta ovviamente dovrà essere dedotto quanto già trattenuto al lavoratore  sull’anticipazione a suo tempo erogata.