RIEPILOGO:
REQUISITI PER IL DIRITTO ALL’ANTICIPAZIONE (vai)
MISURA MINIMA DELL’ANTICIPAZIONE (vai)
LIMITI NUMERICI ALLE ANTICIPAZIONI (vai)
ANTICIPAZIONI IN MANCANZA DEI REQUISITI (vai)
TASSAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE TFR (vai)
Il lavoratore deve avere almeno 8 anni di servizio presso il datore di lavoro al quale chiede l’anticipazione e, come previsto dall'articolo 2120, comma 8, del Codice Civile e dall'articolo 7, comma 1, della Legge 53/2000, deve destinare l’importo relativo ad una di queste operazioni :
Inoltre il lavoratore non deve aver ricevuto dallo stesso datore di lavoro una precedente anticipazione.
Secondo i commi 7 e 9 dell'articolo 2120 del Codice Civile, nel caso di più richieste con i suddetti requisiti nel corso dello stesso anno, il datore di lavoro è obbligato alle anticipazioni nel limite più basso tra:
Si ritiene che il legislatore abbia voluto precisare le situazioni nelle quali il datore di lavoro è obbligato a concedere l’anticipazione sul T.F.R., quindi senza escludere la possibilità di concederla anche in assenza dei requisiti previsti.
La sentenza n. 15813/2002 della Corte di Cassazione ha comunque escluso la possibilità di pattuire, tra datori di lavoro e dipendenti, anticipazioni mensili sul Trattamento di Fine Rapporto, definendo le anticipazioni in questione retribuzione imponibile ai fini contributivi.
L’anticipazione viene assoggettata a tassazione separata con gli stessi criteri previsti per la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Tale tassazione ha comunque carattere provvisorio, perché all’atto della cessazione del rapporto dovrà essere calcolata l’imposta complessivamente dovuta sia sull’anticipazione che sulla parte residua del T.F.R. Dall’imposta così ottenuta ovviamente dovrà essere dedotto quanto già trattenuto al lavoratore sull’anticipazione a suo tempo erogata.