Reg. CE 987/2009

 
CE regolamento Parlamento europeo 16 settembre 2009, n. 987/2009 regolamento (CE) n. 883/2004(G.U.U.E 30 ottobre 2009, n. L 284) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che stabilisce le modalità di applicazione del
  IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA   Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308; Visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare l'articolo 89; Vista la proposta della Commissione; Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo; Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato; Considerando quanto segue: - il regolamento (CE) n. 883/2004 modernizza le norme sul coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri precisando le misure e le procedure d'attuazione necessarie e assicurandone la semplificazione a vantaggio di tutti gli attori interessati. E' opportuno stabilirne le modalità d'applicazione; - l'organizzazione d'una cooperazione più efficace e più stretta tra le istituzioni di sicurezza sociale è un fattore essenziale per permettere alle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 di esercitare i loro diritti nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili; - l'uso dei mezzi elettronici è adatto allo scambio rapido e affidabile di dati tra le istituzioni degli Stati membri. Il trattamento elettronico dei dati dovrebbe contribuire a velocizzare le procedure per le persone interessate, le quali dovrebbero comunque beneficiare di tutte le garanzie previste dalle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali; - la disponibilità delle coordinate, anche elettroniche, degli Organismi nazionali che possono intervenire nell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, in una forma che permetta il loro aggiornamento in tempo reale, dovrebbe facilitare gli scambi tra le istituzioni degli Stati membri. Questo approccio che privilegia la pertinenza delle informazioni meramente fattuali e la loro disponibilità immediata per i cittadini costituisce una semplificazione importante che dovrebbe essere introdotta dal presente regolamento; - la realizzazione del miglior funzionamento possibile e dell'efficace gestione delle complesse procedure per l'applicazione delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale richiede un sistema di aggiornamento immediato dell'Allegato 4. La preparazione e l'applicazione delle disposizioni a tal fine richiedono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e la loro attuazione andrebbe realizzata rapidamente, in considerazione delle conseguenze che i ritardi comportano sia per i cittadini sia per le autorità amministrative. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di istituire e gestire una banca dati, nonché di garantire che questa sia operativa almeno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione dovrebbe, in particolare, adottare le misure necessarie per integrare in tale banca dati le informazioni elencate nell'Allegato 4; - il rafforzamento di certe procedure dovrebbe comportare maggiore sicurezza giuridica e trasparenza per gli utilizzatori del regolamento (CE) n. 883/2004. Ad esempio, la fissazione di termini comuni per l'espletamento di determinati obblighi o di determinate formalità amministrative dovrebbe contribuire a chiarire e strutturare le relazioni tra le persone assicurate e le istituzioni; - le persone interessate dal presente regolamento dovrebbero ricevere dall'istituzione competente una risposta tempestiva alle loro richieste. La risposta dovrebbe essere fornita entro i termini prescritti dalla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro in questione, ove tali termini esistano. Sarebbe auspicabile che gli Stati membri la cui legislazione in materia di sicurezza sociale non prevede disposizioni per detti termini vagliassero l'opportunità di adottarle e comunicarle come necessario alle persone interessate; - gli Stati membri, le loro autorità competenti e le istituzioni di sicurezza sociale dovrebbero avere la possibilità di concordare tra loro procedure semplificate e disposizioni amministrative giudicate più efficaci e meglio adatte al contesto dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, tali disposizioni non dovrebbero ledere i diritti delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004; - la complessità inerente al settore della sicurezza sociale esige uno sforzo particolare di tutte le istituzioni degli Stati membri a favore delle persone assicurate per non penalizzare coloro che non abbiano trasmesso la loro domanda o talune informazioni all'istituzione che tratta la domanda secondo le regole e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 e al presente regolamento; - per la determinazione dell'istituzione competente, vale a dire quella la cui legislazione si applica o che è tenuta al pagamento di alcune prestazioni, la situazione di una persona assicurata e dei suoi familiari deve essere esaminata dalle istituzioni di più Stati membri. Per garantire la protezione della persona interessata per la durata di questi scambi indispensabili tra le istituzioni, è opportuno prevedere la sua affiliazione provvisoria a una legislazione di sicurezza sociale; - gli Stati membri dovrebbero cooperare nel determinare il luogo di residenza delle persone a cui si applicano il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 883/2004 e, in caso di controversia, dovrebbero tener conto di tutti i relativi criteri per risolvere la questione. Questi possono comprendere i criteri di cui all'articolo di riferimento del presente regolamento; - numerose misure e procedure previste dal presente regolamento sono dirette ad accrescere la trasparenza circa i criteri che le istituzioni degli Stati membri devono applicare nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004. Tali misure e procedure risultano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dalle decisioni della Commissione amministrativa e dall'esperienza di oltre trent'anni d'applicazione del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nel quadro delle libertà fondamentali previste dal Trattato; - il presente regolamento prevede misure e procedure intese a promuovere la mobilità dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati. I lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possono mettersi a disposizione dell'ufficio del lavoro sia nello Stato membro di residenza sia nello Stato membro in cui hanno lavorato da ultimo. Tuttavia, essi dovrebbero aver diritto a prestazioni unicamente dallo Stato membro di residenza; - sono necessarie regole e procedure specifiche per definire la legislazione applicabile per prendere in considerazione nei vari Stati membri i periodi in cui la persona assicurata si è dedicata alla cura dei figli; - alcune procedure dovrebbero anche rispecchiare l'esigenza di una ripartizione equilibrata degli oneri tra gli Stati membri. In particolare nel settore della malattia, tali procedure dovrebbero tenere conto della posizione degli Stati membri che sostengono i costi delle prestazioni concesse alle persone assicurate nell'ambito del proprio sistema sanitario e della posizione degli Stati membri le cui istituzioni sostengono l'onere finanziario delle prestazioni in natura di cui fruiscono i loro assicurati in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono; - nel quadro specifico del regolamento (CE) n. 883/2004, devono essere chiarite le condizioni di rimborso delle spese legate a prestazioni di malattia in natura nel quadro di "cure programmate", vale a dire cure a cui una persona assicurata si sottopone in uno Stato membro diverso da quello nel quale è assicurata o risiede. Gli obblighi della persona assicurata relativi alla domanda di un'autorizzazione preventiva dovrebbero essere precisati, come dovrebbero essere precisati pure gli obblighi dell'istituzione nei confronti del paziente per quanto riguarda le condizioni dell'autorizzazione. E' opportuno anche precisare gli effetti di un'autorizzazione sulla presa in carico delle cure ricevute in un altro Stato membro; - il presente regolamento e, in particolare, le disposizioni relative alla dimora al di fuori dello Stato membro competente e alle cure programmate, non dovrebbero ostare all'applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli, in particolare con riguardo al rimborso di spese sostenute in un altro Stato membro; - procedure più vincolanti per abbreviare i termini di pagamento dei crediti tra le istituzioni degli Stati membri sono essenziali per mantenere la fiducia negli scambi e rispondere all'esigenza di corretta gestione che s'impone ai regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Occorrerebbe dunque rafforzare le procedure relative al trattamento dei crediti nel contesto delle prestazioni di malattia e di disoccupazione; - le procedure tra le istituzioni per l'assistenza reciproca nel recupero dei crediti di sicurezza sociale dovrebbero essere rafforzate per assicurare un recupero più efficace e il buon funzionamento delle norme di coordinamento. Il recupero efficace è anche un mezzo per prevenire e affrontare abusi e frodi e un modo per garantire la sostenibilità dei regimi di sicurezza sociale. Ciò implica l'adozione di nuove procedure prendendo a riferimento alcune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure. Queste nuove procedure di recupero dovrebbero essere riesaminate alla luce dell'esperienza dopo cinque anni di applicazione e, se necessario, adeguate, in particolare per accertarsi che siano pienamente applicabili; - ai fini delle disposizioni in materia di assistenza reciproca relative al recupero delle prestazioni attribuite ma non dovute, al recupero di versamenti e contributi provvisori e alla compensazione e assistenza nel recupero, la giurisdizione dello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta è limitata alle azioni riguardanti i provvedimenti esecutivi. Ogni altra azione rientra nella giurisdizione dello Stato membro richiedente; - i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta non implicano il riconoscimento da parte di tale Stato membro della consistenza o del fondamento del credito; - l'informazione delle persone interessate sui loro diritti e i loro obblighi è un elemento essenziale di una relazione di fiducia con le autorità competenti e le istituzioni degli Stati membri. L'informazione dovrebbe includere orientamenti sulle procedure amministrative. Le persone interessate possono comprendere, a seconda della situazione, gli assicurati, i loro familiari e/o i loro superstiti o altre persone; - poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adozione di misure di coordinamento per garantire l'esercizio effettivo della libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo; - il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (CEE) n. 574/1972 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della comunità;   Hanno adottato il presente regolamento:   Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI   Capo I DEFINIZIONI   Art. 1 (Definizioni)   1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) "regolamento di base": il regolamento (CE) n. 883/2004; b) "regolamento di applicazione": il presente regolamento; e c) le definizioni contenute nel regolamento di base. 2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti definizioni: a) "punto d'accesso": entità che svolge le funzioni di: i) punto di contatto elettronico; ii) inoltro automatico in base all'indirizzo; e iii) inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (ad esempio, un'applicazione di intelligenza artificiale) e/o dell'intervento umano; b) "Organismo di collegamento": qualsiasi Organismo designato dall'autorità competente di uno Stato membro, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento di base, avente la funzione di rispondere alle domande di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e di assolvere i compiti attribuitigli dal Titolo IV del regolamento di applicazione; c) "documento": un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del regolamento di base e del regolamento di applicazione; d) "documento elettronico strutturato": ogni documento strutturato in uno dei formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri; e) "trasmissione per via elettronica": la trasmissione di dati mediante apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati (compresa la compressione digitale) via cavo, radio, o mediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico; f) "Commissione di controllo dei conti": l'Organismo di cui all'articolo 74 del regolamento di base.   Capo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COOPERAZIONE E AGLI SCAMBI DI DATI   Art. 2 (Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni)   1. Ai fini del regolamento di applicazione, gli scambi tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri e le persone cui si applica il regolamento di base si fondano sui principi del servizio pubblico, dell'efficienza, dell'assistenza attiva, della rapidità e dell'accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani. 2. Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o indirettamente tramite gli Organismi di collegamento. 3. Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione operante nel territorio di uno Stato membro che non è quello in cui è ubicata l'istituzione designata conformemente al regolamento di applicazione, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all'istituzione designata a norma del regolamento di applicazione, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni di uno Stato membro non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non aver agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati membri. 4. Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente tramite l'Organismo di collegamento dello Stato membro di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale Organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall'istituzione dello Stato membro in questione.   Art. 3 (Ambito d'applicazione e modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni)   1. Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie per segnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento di base e dal regolamento di applicazione in modo da permettere loro di far valere i loro diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti. 2. La persona cui si applica il regolamento di base è tenuta a comunicare all'istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone. 3. In sede di raccolta, trasmissione o trattamento di dati a norma della propria legislazione ai fini dell'applicazione del regolamento di base, gli Stati membri garantiscono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati. 4. Per quanto necessario all'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti inoltrano informazioni e rilasciano documenti agli interessati senza indugio e in ogni caso entro i termini prescritti dal regime di sicurezza sociale dello Stato membro in questione. L'istituzione competente notifica al richiedente che risiede o dimora in un altro Stato membro la propria decisione direttamente o tramite l'Organismo di collegamento dello Stato membro di residenza o di dimora. Se rifiuta di erogare prestazioni ne specifica le ragioni, indica le possibilità di ricorso e i termini concessi per le impugnazioni. Copia della decisione è trasmessa ad altre istituzioni interessate.   Art. 4 (Formato e modalità degli scambi di dati)   1. La Commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati. 2. La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli Organismi di collegamento avviene per via elettronica, direttamente o indirettamente tramite i punti di accesso, in un quadro sicuro comune in grado di garantire la riservatezza e la protezione degli scambi di dati. 3. Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando, per quanto possibile, la via elettronica. La Commissione amministrativa stabilisce le modalità pratiche cui attenersi per trasmettere all'interessato le informazioni, i documenti o le decisioni in questione per via elettronica.   Art. 5 (Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni
rilasciati in un altro Stato membro)
  1. I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati. 2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro. 3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento. 4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla Commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l'istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La Commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta.   Art. 6 (Applicazione provvisoria di una legislazione e
concessione provvisoria di prestazioni)
  1. Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente: a) la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro; b) la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attività o se essa non esercita nessuna attività subordinata o autonoma; c) la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri. 2. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le prestazioni in denaro o in natura, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo. 3. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla Commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è sorta la divergenza dei punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. La Commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta. 4. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato membro nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria, o se l'istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a decorrere dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa. 5. Se necessario, l'istituzione individuata come competente e l'istituzione che ha versato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio o che ha ricevuto i contributi a titolo provvisorio regola la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versate a titolo provvisorio, se del caso, a norma del Titolo IV, Capitolo III del regolamento di applicazione. L'istituzione competente rimborsa, a norma del Titolo IV del regolamento di applicazione, le prestazioni in natura concesse provvisoriamente da un'istituzione a norma del paragrafo 2.   Art. 7 (Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi)   1. Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto ad una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del regolamento di base e l'istituzione competente non disponga di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell'interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone. 2. Un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all'istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.   Capo III ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI D'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO DI BASE   Art. 8 (Accordi amministrativi tra due o più Stati membri)   1. Le disposizioni del regolamento di applicazione sostituiscono quelle degli accordi inerenti all'applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, ad eccezione delle disposizioni degli accordi inerenti alle convenzioni di cui all'Allegato II del regolamento di base, purché le disposizioni di tali accordi siano iscritte nell'Allegato 1 del regolamento di applicazione. 2. Gli Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, accordi inerenti all'applicazione di convenzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, purché essi non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati e siano iscritti nell'Allegato 1 del regolamento di applicazione.   Art. 9 (Altre procedure tra autorità e istituzioni)   1. Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal regolamento di applicazione, purché esse non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati. 2. Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati a conoscenza della Commissione amministrativa ed elencati nell'Allegato 1 del regolamento di applicazione. 3. Le disposizioni contenute negli accordi di applicazione conclusi tra due o più Stati membri aventi scopo identico o analogo a quelli di cui al paragrafo 2, che sono in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento di applicazione e figurano nell'Allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/1972, continuano ad applicarsi alle relazioni tra tali Stati membri, purché esse figurino altresì nell'Allegato 1 del regolamento di applicazione.   Art. 10 (Clausole anti-cumulo)   Fatte salve le altre disposizioni del regolamento di base, quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati membri sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso d'applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.   Art. 11 (Elementi per la determinazione della residenza)   1. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso: a) durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione; b) la situazione dell'interessato tra cui: i) la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell'attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro; ii) situazione familiare e legami familiari; iii) esercizio di attività non retribuita; iv) per gli studenti, fonte del loro reddito; v) alloggio, in particolare quanto permanente; vi) Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale. 2. Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che l'hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.   Art. 12 (Totalizzazione dei periodi)   1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, l'istituzione competente si rivolge alle istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione l'interessato è stato parimenti soggetto per determinare tutti i periodi maturati sotto la loro legislazione. 2. I rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, a condizione che tali periodi non si sovrappongano. 3. Quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di un'assicurazione obbligatoria. 4. Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo assimilato. 5. Ogni periodo assimilato in forza della legislazione di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo. Nel caso in cui l'interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in considerazione dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo. 6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l'interessato, nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione.   Art. 13 (Regole di conversione dei periodi)   1. Quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell'articolo 6 del regolamento di base si effettua secondo le regole seguenti: a) l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione; b) per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente:  
Regime basato su Un giorno equivale a Una settimana equivale a Un mese equivale a Un trimestre equivale a N. massimo di giorni in un anno civile
5 giorni 9 ore 5 giorni 22 giorni 66 giorni 264 giorni
6 giorni 8 ore 6 giorni 26 giorni 78 giorni 312 giorni
7 giorni 6 ore 7 giorni 30 giorni 90 giorni 360 giorni
  c) per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni: i) tre mesi o tredici settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa; ii) un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa; iii) per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b); d) per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all'unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri; e) Se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all'unità intera più vicina. 2. L'applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l'insieme dei periodi maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell'ultima colonna della tabella riportata nel paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri. Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono stati maturati, l'applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, nell'arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione. 3. La conversione è effettuata in un'unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua. 4. Quando un'istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.   Titolo II DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE   Art. 14 (Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base)   1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per "persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro" si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per un datore di lavoro "che vi esercita abitualmente le sue attività" si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona "che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma" si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve aver già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende valersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato membro, deve continuare a soddisfare nello Stato membro in cui è stabilita i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, il criterio per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro sia "affine" all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato membro. 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona "che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri" si intende in particolare una persona che: a) pur mantenendo un'attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un'attività distinta in uno o più Stati membri diversi, a prescindere dalla durata o dalla natura ditale attività distinta; b) esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne. 6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona "che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri" si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri. 7. Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 6 dalle situazioni descritte all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è determinante la durata dell'attività svolta in uno o più Stati membri diversi (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo). A tal fine, viene effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro. 8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per "parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma" esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi: a) per l'attività subordinata, l'orario di lavoro e/o la retribuzione; b) per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito. Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione. 9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, il "centro di interessi" delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze. 10. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 8 e 9, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili. 11. Nel caso in cui una persona eserciti un'attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell'Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un'attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.   Art. 15 (Procedure per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d),
dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 12 del regolamento di base
(sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)
  1. Salva disposizione contraria dell'articolo 16 del regolamento di applicazione, qualora la persona eserciti un'attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del Titolo II del regolamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, l'interessato ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo 12 del regolamento di base, alla persona interessata e all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività. 2. Il paragrafo 1 si applica "mutatis mutandis" alle persone cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di base. 3. Il datore di lavoro considerato tale a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che ha un lavoratore a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l'attività.   Art. 16 (Procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base)   1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza. 2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un'attività è esercitata. 3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo. 4. Quando un'incertezza sull'identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l'articolo 6 del regolamento di applicazione. 5. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l'interessato. 6. Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata.   Art. 17 (Procedura per l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento di base)   L'agente contrattuale delle Comunità europee esercita il diritto di opzione di cui all'articolo 15 del regolamento di base al termine del contratto di lavoro. L'autorità abilitata a concludere il contratto informa l'istituzione designata dello Stato membro per la cui legislazione l'agente contrattuale delle Comunità europee ha optato.   Art. 18 (Procedura per l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento di base)   Le richieste, da parte del datore di lavoro o dell'interessato, di deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento di base sono sottoposte, se possibile preventivamente, all'autorità competente o all'Organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o l'interessato chiede di applicare la legislazione.   Art. 19 (Informazione agli interessati e ai datori di lavoro)   1. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile a norma del Titolo II del regolamento di base informa l'interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Essa fornisce loro l'aiuto necessario all'espletamento delle formalità richieste datale legislazione. 2. Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del Titolo II del regolamento di base fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.   Art. 20 (Cooperazione tra istituzioni)   1. Le istituzioni interessate comunicano all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile alla persona in forza del Titolo II del regolamento di base le informazioni necessarie richieste per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione. 2. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile alla persona a norma del Titolo II del regolamento di base rende disponibile l'informazione, indicandola data da cui decorre l'applicazione di tale legislazione, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo.   Art. 21 (Obblighi del datore di lavoro)   1. Un datore di lavoro la cui sede o il cui luogo d'attività si trova al di fuori dello Stato membro competente adempie agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo d'attività fosse situato nello Stato membro competente. 2. Il datore di lavoro il cui luogo d'attività non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all'istituzione competente del suddetto Stato membro.   Titolo III DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE VARIE
CATEGORIE DI PRESTAZIONI   Capo I PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITA' E DI
PATERNITA' ASSIMILATE   Art. 22 (Disposizioni generali di applicazione)   1. Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell'istituzione competente. 2. Fatto salvo l'articolo 5, lettera a), del regolamento di base, uno Stato membro può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento di base solo se la persona assicurata ha presentato richiesta di pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro, o a norma degli articoli da 23 a 30 del regolamento di base, percepisce una pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro.   Art. 23 (Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato membro di
residenza o di dimora)
  Se la legislazione dello Stato membro di residenza o di dimora contempla più di un regime d'assicurazione malattia, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 17, dell'articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20, 22, 24 e 26, del regolamento di base sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.   Art. 24 (Residenza in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro competente)
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base, la persona assicurata e/o i suoi familiari sono tenuti a iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall'autorità competente su richiesta della persona assicurata o dell'istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza. 2. Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l'istituzione competente non informa l'istituzione del luogo di residenza del suo annullamento. L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni. 3. Il presente articolo si applica "mutatis mutandis" alle persone di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26, del regolamento di base.   Art. 25 (Dimora in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro competente)
  1. A) Procedura e ambito di applicazione del diritto Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento di base la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora un documento rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di un siffatto documento, l'istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. 2. Il documento attesta che la persona assicurata ha diritto a prestazioni in natura alle condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento di base secondo le stesse modalità appli