Min.Lavoro nota 17/11/ 2008

Modalità di presentazione della richiesta di compensazione territoriale interregionale. Legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 5, comma 8. D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, art. 5, comma 3. D.M. 24 aprile 2007.
  L'istanza, in bollo del valore di euro 14,62 ogni quattro facciate, deve essere indirizzata al: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione Generale Mercato del Lavoro - Divisione III Via Cesare de Lollis 12, 00185 Roma Copia dell'istanza deve essere trasmessa, a cura della società richiedente, al Servizio provinciale della sede legale e ai Servizi provinciali interessati alla richiesta di compensazione. La domanda deve riportare i dati conoscitivi: - relativi alla società: - denominazione sociale; - indirizzo della sede legale; - codice fiscale e/o partita IVA; - attività e settore economico di appartenenza; - numero di fax, telefono e nominativo del referente aziendale; - relativi al personale in servizio (aggiornati alla data dell'istanza): - organico complessivo aziendale; - numero dei lavoratori su cui si calcola la quota di riserva a livello nazionale e per singola provincia interessata alla compensazione; - numero dei soggetti assunti tramite il collocamento obbligatorio distinti tra lavoratori disabili (art. 1) e lavoratori appartenenti alle categorie protette (art. 18), sia a livello nazionale sia per singola provincia interessata alla compensazione; - relativi agli obblighi di assunzione (aggiornati alla data dell'istanza): - il numero, espresso in unità, dei lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette ancora da assumere in ciascuna delle province interessate alla compensazione territoriale. Qualora gli obblighi delle singole province consistano in frazioni percentuali inferiori allo 0,50, queste vanno sommate e parimenti espresse in unità. Precisare se gli obblighi da assolvere derivano dall'applicazione della nota ministeriale n. 257/01.14 del 21 febbraio 2005 o, per i datori di lavoro che hanno trasformato la loro natura da pubblica a privata, dell'istituto della gradualità concesso ai sensi dell'art. 4, comma 11 bis, della legge n. 236/1999; - relativi alle province interessate alla compensazione territoriale: - la provincia interessata alle maggiori assunzioni dei soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, nonché la provincia interessata alle minori assunzioni. Qualora la società individui più province come destinatarie delle maggiori assunzioni di soggetti protetti, per ciascuna provincia dalla quale si chiede lo spostamento degli obblighi, deve essere indicata la provincia destinataria; - relativi alla titolarità di altri provvedimenti (da allegare in copia): - precedente provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale, di cui all'art. 5, comma 5, della legge n. 68/1999; - provvedimento di sospensione degli obblighi occupazionali di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, per le province interessate alla compensazione territoriale; - provvedimento di esonero parziale per le province interessate alla compensazione territoriale, concesso ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999, con l'indicazione degli estremi, la data di scadenza e la misura percentuale concessa; - relativi a richieste presentate (da allegare in copia): - di compensazione territoriale a carattere regionale; - di sospensione degli obblighi occupazionali; - di esonero parziale; - di convenzioni; - motivazione: - adeguata motivazione della richiesta, così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 333 del 2000, in riferimento alla situazione organizzativa aziendale, tale da giustificare la richiesta di spostamento degli obblighi occupazionali. Si rappresenta che il provvedimento finale sarà adottato entro il termine previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 333/2000 e sulla base dei criteri individuati dal D.M. 24 aprile 2007, recante "Criteri e modalità relativi al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all'art. 5, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68", pubblicato nella G.U. n. 108 del 11 maggio 2007.