CIRCOLARE INPS 134373/1981

CIRCOLARE INPS 26 maggio 1981, n. 134373


Legge 23 aprile 1981, n. 155 - Art. 15: certificazione di malattia.  



  La legge in epigrafe, in vigore dal 12 maggio 1981, ha apportato modificazioni alle modalità di certificazione della malattia. Il primo comma dell'art. 15 della legge in esame ha sostituito, con effetto 15 marzo 1980, l'art. 2, secondo comma del D.L. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Come è noto, tale ultima norma prevedeva, nella stesura letterale, l'invio al datore di lavoro del certificato di diagnosi e all'INPS, o alla struttura pubblica, dell'attestazione di malattia. L'Istituto, peraltro, in sede di interpretazione, della citata legge n. 33, con l'allegato alla circolare n. 625 E.A.D. (paragrafo 6) del 22 aprile 1980 dispose - in relazione al palese contrasto fra i primi due comma dell'art. 2 - l'inversione dei destinatari della documentazione di malattia. Tale disposizione, che teneva conto della mancata indicazione nel certificato di prognosi di elementi indispensabili - primo fra tutti, l'indirizzo del lavoratore, necessario, per come evidente, ai fini degli eventuali controlli da effettuarsi da parte delle U.S.L. - nonchè della circostanza che le diciture apposte a stampa sulle certificazioni di diagnosi e di prognosi individuano come destinatari, rispettivamente, l'ente erogatore dell'indennità di malattia e il datore di lavoro, è stata successivamente sospesa con messaggio n. 0175 del 31 ottobre 1980 a seguito della ordinanza con la quale il Consiglio di Stato aveva respinto l'istanza dell'INPS intesa ad ottenere la revoca dell'ordinanza di sospensione delle predette istruzioni, adottata dal T.A.R. del Lazio, a richiesta di talune aziende. In conseguenza del disposto del citato primo comma dell'articolo 15, le istruzioni relative ai destinatari della certificazione sanitaria contenute nel paragrafo 6 dell'allegato alla citata circolare n. 625 E.A.D. risultano convalidate. L'art. 15 in esame ha poi adeguato l'ultimo comma del citato art. 2 del D.L. n. 663/1979, nel testo sostituito dalla legge n. 33/1980, alla nuova formulazione del secondo comma dello stesso art. 2, stabilendo che "nella ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto istituto", cioè all'INPS, "a cura del datore di lavoro, entro 3 giorni dal ricevimento della attestazione di malattia, i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità". La norma, comunque, non incide sulle disposizioni impartite al paragrafo 8 della più volte citata circolare n. 625 E.A.D. Lo stesso articolo 15, da ultimo, dispone che il medico curante, qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve fare menzione nel certificato e nell'attestazione. Tale norma deve essere interpretata nel senso che la menzione deve essere fatta tanto nel caso di continuazione della malattia, quanto in quello di "ricaduta", allorchè, cioè, pur avendo l'assistito ripreso l'attività di lavoro nell'intervallo temporale, la seconda assenza per malattia non configuri un nuovo evento morboso, ma una prosecuzione del primo. Naturalmente, agli effetti della liquidazione delle prestazioni economiche, la malattia costituirà "ricaduta" sotto il profilo amministrativo - con le relative conseguenze, quali la mancata trattenuta dei giorni di carenza, la eventuale elevazione della misura dell'indennità, ecc. - soltanto in presenza degli specifici limiti temporali previsti per le varie categorie di assicurati (1). In relazione a quanto precede le Sedi regionali vorranno prendere contatti con i competenti Assessorati delle Regioni al fine di sensibilizzarsi per la tempestiva diramazione alle categorie sanitarie delle necessarie istruzioni di attuazione del disposto legislativo. Sull'argomento, peraltro, si ritiene utile portare a conoscenza che in data 30 gennaio 1981, presso il Ministero della sanità è stato sottoscritto un nuovo accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, secondo il quale le certificazioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 33/1980 sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore, utilizzando, per il momento, i moduli attualmente in vigore. Peraltro, le parti hanno formalmente concordato "sull'opportunità di riesaminare globalmente il problema della certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti nel corso di appositi incontri con le parti sociali, promossi dalla parte pubblica" (dichiarazione a verbale n. 1). In tale sede l'Istituto rappresenterà le proprie esigenze di integrazione del modello in questione ai fini di una migliore gestione del settore. Nel frattempo, però, è evidente che le Regioni potranno senz'altro integrare il vecchio modello di certificazione sanitaria nella parte di competenza del medico curante, in attuazione dell'obbligo legislativo di indicazione della "ricaduta" di cui sopra si è detto. Le Sedi provinciali, da parte loro, nel portare a conoscenza dei datori di alvoro il contenuto della presente circolare, impartiranno loro disposizioni perchè provvedano a far pervenire immediatamente alle competenti Unità Sanitarie Locali tutti i certificati di diagnosi relativi ai casi di malattia in corso eventualmente trasmessi in precedenza alle aziende da parte dei lavoratori dipendenti, in ottemperanza alle precedenti disposizioni di cui al citato messaggio n. 0175 del 31 ottobre 1980. In tal caso, ovviamente, quale valido documento giustificativo dei conguagli operati, il datore di lavoro conserverà ai propri atti, a disposizione degli organi di vigilanza, fotocopia della certificazione trasmessa. ---------- (1) Come è noto, per la generalità dei lavoratori in precedenza assistiti dall'INAM una malattia era da considerarsi "ricaduta" se interveniva entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente (v. da ultimo circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981).   Allegato 1

INPS messaggio 31 ottobre 1980, n. 0175

A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza dell'Istituto intesa ad ottenere la revoca dell'ordinanza di sospensione adottata dal T.A.R. del Lazio, a richiesta di talune aziende, le istruzioni contenute al paragrafo 6 della circolare n. 625 E.A.D. - n. 134362 A.G.O. del 22 aprile 1980 sono sospese. Di conseguenza, con effetto immediato, la normativa in tema di destinatari della certificazione di malattia è quella risultante dal testo letterale del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 33/1980 e precisamente: a) Il certificato contenente la diagnosi deve essere inviato a cura del lavoratore al datore di lavoro; b) L'attestato deve essere invece inviato, sempre a cura del lavoratore, alla Struttura sanitaria pubblica indicata dalla Regione. Le Sedi avranno cura di divulgare immediatamente le disposizioni che precedono con ogni mezzo ritenuto utile e di fornire le necessarie istruzioni ai datori di lavoro in sostituzione di quelle già diramate.   Allegato 2

INPS messaggio 28 novembre 1980, n. 8981 Certificazione di malattia

In attesa che sia definita in sede legislativa l'esatta portata dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto considera esattamente pagate le prestazioni economiche di malattia da parte dei datori di lavoro i quali ricevano dai propri dipendenti le certificazioni sanitarie di sola prognosi.