Trasferte in Europa

Ultimo aggiornamento: 14/01/2015

NORMATIVA PREVIDENZIALE DEL PAESE DI ORIGINE

Il principio lex loci laboris, recepito dalla Comunità Europea, prevede che, anche se proveniente da un altro stato, al lavoratore venga applicata la normativa previdenziale prevista nello stato in cui presta la sua opera. In deroga a questo principio, l’articolo 12 del regolamento Ce 886/04 dispone che, all’interno della Comunità Europea, il distacco temporaneo di un lavoratore da uno stato all’altro consente per costui il mantenimento della normativa del paese di origine.

REQUISITI DEL DISTACCO

Il distacco, per essere considerato tale e quindi per permettere la conservazione della normativa previdenziale del paese di origine,:
  1. deve prevedere che la prestazione lavorativa nello stato di destinazione si comunque a favore del datore di lavoro dello stato di origine;
  2. deve prevedere una durata non superiore a 24 mesi;
  3. non può riguardare una persona inviata in sostituzione di un lavoratore distaccato giunto al termine del periodo massimo di 24 mesi.  
L’apprendista può essere distaccato in un altro stato della Comunità Europea solamente per fini formativi.

DISTACCO DECORRENTE DALL’ASSUNZIONE

L’articolo 14 del regolamento CE 987/09 dispone che l’assunzione di un lavoratore coincidente con il suo distaccamento presso un altro stato della Comunità Europea permette la conservazione nei suoi confronti della legislazione dello stato di origine, a condizione che immediatamente prima dell’assunzione egli già fosse soggetto a tale legislazione.     

CASI DI ESCLUSIONE DEL DISTACCO

 Come confermato dall’allegato 4 della circolare INPS n. 99/2010, il distacco non può essere in ogni caso riconosciuto quando, nell’ambito della Comunità Europea, il lavoratore:
  • distaccato presso una impresa di un altro stato, venga da questa messo a disposizione di un’altra impresa di tale stato (esempio: l’impresa italiana A invia il lavoratore presso l’impresa francese B e questa lo metta a disposizione dell’impresa francese C) ;
  • distaccato presso una impresa di un altro stato, venga da questa messo a disposizione di un’altra impresa di un altro stato (esempio: l’impresa italiana A invia il lavoratore presso l’impresa francese B e questa lo metta a disposizione dell’impresa spagnola C) ;
  • assunto da una impresa di uno stato diverso dal suo, venga inviato presso una impresa situata in un terzo stato (esempio: l’impresa italiana A assume un lavoratore in Francia per  inviarlo presso una impresa in Spagna) ;
  • assunto da una impresa di uno stato diverso dal suo, venga inviato a lavorare in tale stato (esempio: l’impresa italiana A assume un lavoratore in Francia per  inviarlo presso una impresa in Italia).

DISTACCHI RIPETUTI NEL TEMPO

Ai fini del calcolo del periodo massimo di 24 mesi, i distacchi dello stesso lavoratore ripetuti nel tempo non danno luogo ad un unico distacco:
  • se effettuati nello lo stesso stato con un intervallo di tempo di almeno due mesi;
  • se effettuati in stati diversi, anche senza soluzione di continuità.  

MODULISTICA INPS PER DISTACCO IN EUROPA

Per chiedere la conservazione della normativa italiana per un lavoratore distaccato presso un altro paese della Comunità Europea occorre presentare  all’INPS il modello A1.
Il modello va presentato alla sede INPS di competenza in triplice copia, accompagnato da una dichiarazione redatta su un apposito formulario.    I precedenti modelli E101 e E102 (per eventuale proroga del distacco) debbono essere ancora utilizzati esclusivamente se si riferiscono a Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e in caso di cittadini terzi.

ASSICURAZIONE INAIL PER DISTACCO IN EUROPA

In caso di distacco temporaneo presso una nazione della Comunità Europea, il lavoratore assicurato all’INAIL è comunque tutelato in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, tuttavia è consigliabile che lo stesso sia munito del documento PD DA1, che rilascia preventivamente lo stesso Istituto a seguito richiesta telematica.

Ulteriori spiegazioni al riguardo sono visibili nell’apposita area del sito INAIL.

MINIMI RETRIBUTIVI PER DISTACCO IN EUROPA

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 12 febbraio 2015,  ha sancito che, in caso di distacco di lavoratori in ambito comunitario, deve essere loro riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali applicati nel Paese ospitante.