CCNL giornalisti

  CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO   per i giornalisti professionisti dipendenti da editori di quotidiani e periodici, agenzie di stampa ed emittenti radiotelevisive private   11 APRILE 2001   (Decorrenza: 1º marzo 2001 - Scadenza: 28 febbraio 2005) La parte economica scadrà il 28 febbraio 2003   rinnovato per la parte economica   9 LUGLIO 2003   (Decorrenza: 1º marzo 2003 - Scadenza: 28 febbraio 2005)   rinnovato   27 MARZO 2009   (Decorrenza: 1º aprile 2009 - Scadenza: 31 marzo 2013) La parte economica scadrà il 31 marzo 2011   Parti stipulanti   Federazione italiana editori giornali (FIEG) e Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI)   Testo del c.c.n.l.   MATERIA DEL CONTRATTO   Art. 1   (Vedi accordo di rinnovo in nota)   Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività. La regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di giornali elettronici ed i redattori addetti è disciplinata dall'Allegato N. La legge su "Ordinamento della professione giornalistica" del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che "è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".   Dichiarazione a verbale   La Federazione nazionale della stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda.   Nota a verbale   La parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente alla data di stipula del presente contratto dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali troverà applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale. Resta confermata l'applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti della emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del presente contratto. ---------- N.d.R.: L'accordo 27 marzo 2009 prevede quanto segue: Art. 1 (Materia del contratto) Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività. La regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di giornali elettronici ed i redattori addetti è disciplinata dall'Allegato N. La legge su "Ordinamento della professione giornalistica" del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che "è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede". Dichiarazione a verbale La Federazione nazionale della stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda. Nota a verbale Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente all'11 aprile 2001 dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali troverà applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 e successivi rinnovi per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale. Resta confermata l'applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti della emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del contratto 11 aprile 2001. Dichiarazione delle parti Le parti dichiarano che con l'entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale giornalistica risultano abrogate le disposizioni di cui all'Allegato B (Radiotelevisioni locali) e all'Allegato N (Lavoro nei giornali elettronici) del c.n.l.g. 11 aprile 2001. A seguito dell'abrogazione dell'Allegato N le parti concordano che l'adeguamento delle situazioni in essere alla nuova disciplina troverà graduale applicazione secondo le disposizioni riportate in allegato alla presente intesa.   Art. 2   Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purchè sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Agli effetti di cui al comma precedente sussiste: - continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; - vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli; - responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche. Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto. Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese.   CONTRATTI A TERMINE, A TEMPO PARZIALE, DI LAVORO TEMPORANEO   Art. 3   (Vedi accordo di rinnovo in nota)   A) Contratti a termine Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto. Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita per tutte le qualifiche nelle seguenti ipotesi: - nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali; - nella fase di avviamento e di sviluppo di iniziative multimediali; - per sostituire giornalisti assenti per ferie; - per sostituire giornalisti assenti per aspettativa; - per l'assunzione dei disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all'art. 4; - per sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Adozione o affido), e della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni; - per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali, previa informativa al C.d.R.; - per l'assunzione di direttori, condirettori e vicedirettori. L'incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà superare i ventiquattro mesi per le varie ipotesi sopra indicate. L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione. Le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative, compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative, devono riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati iscritti nelle liste di cui all'art. 4 - situazione occupazionale - e devono essere notificate alla Commissione nazionale. Sono pure ammessi i contratti a termine per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore ai ventiquattro mesi. Anche nei contratti a termine configurati nel comma precedente è obbligatoria la corresponsione dei minimi di stipendio nei casi in cui è dovuta a norma del presente contratto. I contratti a termine che non si riferiscano ad una determinata specialità di rapporto cadono sotto la disciplina del presente contratto. In caso di anticipata risoluzione non dovuta a fatto o a colpa del giornalista o in caso di cessazione per compimento del termine, essi comportano per il giornalista il diritto ad una indennità che in ogni caso non potrà essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato. Tale indennità sarà assorbente di quegli indennizzi che fossero dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine. Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine superassero l'ammontare dell'indennità stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato, sarà corrisposto soltanto l'ammontare correlativo a tali indennizzi.   Nota di chiarimento   Per quanto concerne l'inciso "imprevedibili" relativo alle situazioni che possono essere fronteggiate con integrazioni degli organici redazionali (penultima interlinea della lett. a) dell'art. 3), le parti chiariscono che agli effetti contrattuali esso deve essere inteso come riferito a quei fatti od eventi straordinari la cui copertura informativa non sarebbe altrimenti e temporaneamente sostenibile con la normalità organizzativa e produttiva della redazione.   B) Lavoro a tempo parziale Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni. Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio, organizzative e produttive con accordo fra azienda e giornalista professionista, sentito il direttore, è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per un periodo predeterminato anche rinnovabile. L'assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto con indicazione delle mansioni e della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative. Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo. Per i dipendenti giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale trovano applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i giornalisti professionisti a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all'orario di lavoro concordato ed in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso. In caso di assunzioni di giornalisti professionisti a tempo pieno, fatti salvi i poteri del direttore e le specifiche esigenze professionali ed organizzative, è riconosciuta sulla base della normativa di legge vigente la precedenza nei confronti dei giornalisti con contratto a tempo parziale ed occupati nelle medesime mansioni, con priorità per coloro che, già dipendenti avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.   C) Contratti di lavoro temporaneo Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa (utilizzazione in posizioni non previste dai normali assetti redazionali - sostituzione di giornalisti assenti), anche nei casi che, ai sensi del presente contratto, consentano la stipulazione di contratti a tempo determinato. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente al C.d.R. il numero, le qualifiche e le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto di lavoro temporaneo nonchè le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla stipula del contratto. D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lett. A) e C) non potranno complessivamente superare il 20% dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell'azienda. I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le assunzioni di giornalisti disoccupati o cassaintegrati inseriti negli elenchi di cui all'art. 4 o per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, e per le cause previste dagli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni.   Norma transitoria In sede di rinnovo del secondo biennio di validità economica del contratto le parti, sulla base dell'andamento dei rapporti di lavoro temporaneo, si impegnano a valutare l'applicazione della previdenza complementare per i lavoratori assunti con contratto interinale.   Dichiarazione del Ministero del lavoro   Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alle peculiarità che contraddistinguono il lavoro interinale reso da giornalisti si impegna a risolvere il problema dell'ente previdenziale cui deve accedere la relativa contribuzione. ---------- N.d.R.: L'accordo 27 marzo 2009 prevede quanto segue: Art. 3 (Contratti a termine, a tempo parziale e di somministrazione di lavoro) A) Contratti a termine Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto. Le assunzioni a termine sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi di quanto da esso disposto le assunzioni a termine sono consentite a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di cui a titolo esemplificativo: - nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali e multimediali; - per sostituire giornalisti assenti (per ferie, aspettativa ed altre causali); - per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali, previa informativa al C.d.R. Il contratto a termine non potrà superare i 36 mesi. I limiti di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, così come modificato dal comma 38 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 non trovano applicazione per le assunzioni a termine di carattere sostitutivo, nonché nella fase di avviamento e sviluppo per nuove iniziative editoriali e multimediali. Tali limiti non trovano, altresì, applicazione qualora vengano definite a livello aziendale intese finalizzate ad individuare percorsi di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato. Con riferimento alle vigenti disposizioni di legge e nel contesto di quanto disposto dall'art. 6 del presente contratto, la stipula di contratti a termine con direttori, condirettori e vicedirettori, non può essere di durata superiore a 5 anni. Fermo restando quanto previsto dal 3º e 4º comma qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro con lo stesso editore abbia superato complessivamente i 36 mesi, sarà possibile, per il giornalista interessato, sottoscrivere, sempre con lo stesso editore, un ulteriore contratto a termine che potrà avere la durata massima di 12 mesi. La stipula di questo ulteriore contratto dovrà avvenire presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza della relativa Associazione di stampa. L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi previsti dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione. B) Lavoro a tempo parziale Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni. Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio, organizzative e produttive con accordo fra azienda e giornalista, sentito il direttore, è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per un periodo predeterminato anche rinnovabile. L'assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto con indicazione delle mansioni e della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative. Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo. Per i dipendenti giornalisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale trovano applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i giornalisti a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all'orario di lavoro concordato ed in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso. Nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in presenza di esigenze organizzative e produttive, può essere richiesto lo svolgimento di lavoro supplementare nel limite del 30% dell'orario normale concordato. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 19% della retribuzione oraria comprensiva delle incidenze sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale la prestazione lavorativa effettuata oltre i limiti per il tempo pieno è considerata lavoro straordinario. In caso di assunzioni di giornalisti a tempo pieno, fatti salvi i poteri del direttore e le specifiche esigenze professionali ed organizzative, è riconosciuta sulla base della normativa di legge vigente la precedenza nei confronti dei giornalisti con contratto a tempo parziale ed occupati nelle medesime mansioni, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. C) Contratti di somministrazione di lavoro Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente al C.d.R. il numero, le qualifiche e le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro a termine, nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla stipula del contratto. Nota a verbale In relazione a quanto disposto dall'art. 76, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che conferma per l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani la gestione in regime disostitutività delle forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti, le parti valutano come dovuta al predetto Istituto la contribuzione relativa ai rapporti di somministrazione di lavoro intercorrenti con il personale giornalistico. In tal senso le parti opereranno nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli impegni dallo stesso assunti nella dichiarazione di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 3 della disciplina collettiva del marzo 2001. D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e C) non potranno complessivamente superare i seguenti limiti quantitativi rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell'azienda: - da 1 a 20 dipendenti ex art. 1 fino a un massimo di 6 giornalisti a termine, fermo restando che il numero dei contratti a tempo determinato non potrà essere superiore al numero dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1; - da 21 a 50 fino a un massimo del 30 % dei dipendenti ex art. 1; - da 51 a 100 fino a un massimo del 25% dei dipendenti ex art. 1; - oltre 100 fino a un massimo del 20% dei dipendenti ex art. 1. I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le fattispecie previste dall'art. 10, comma 7, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 7, lett. A) del D.Lgs. n. 368/2001, i periodi di durata della fase di avvio e sviluppo di nuove attività, esenti da limitazioni quantitative, vengono individuati in 36 mesi complessivi.   ASSUNZIONE - PERIODO DI PROVA - SITUAZIONE OCCUPAZIONALE   Art. 4   (Vedi accordo di rinnovo in nota)   Assunzione - Periodo di prova L'assunzione del giornalista per i rapporti previsti dal presente contratto deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio. Il documento relativo non è, comunque, elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista, nonchè la testata per la quale il giornalista è assegnato. Nel rispetto dei poteri dei direttori, chiamati a garantire l'autonomia delle testate, l'opera del giornalista nel corso dell'orario normale di lavoro potrà essere utilizzata anche per le altre testate edite dall'azienda, comprese quelle multimediali, nonchè per quelle edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 2359 cod. civ.). La predetta utilizzazione dovrà essere attuata tenendo conto della prevalenza di prestazione per la testata di assegnazione e nel rispetto delle competenze professionali del giornalista.   Nota a verbale   Sono fatte salve le eventuali intese aziendali comprese quelle che prevedono erogazioni economiche per l'opera prestata dal giornalista a favore di altre testate della stessa azienda.   All'atto dell'assunzione ai sensi degli artt. 1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato. Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio. Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella Direzione o nella proprietà della azienda. Non potrà essere sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella quale ha svolto il praticantato.   Nota di chiarimento   Per quanto concerne gli incisi "prevalenza" di prestazione e "competenze" professionali del giornalista contenuti nell'ultimo capoverso del 3º comma del presente articolo, le parti chiariscono che per: - "prevalenza" di prestazione deve intendersi che l'attività del giornalista, nell'ambito del normale orario di lavoro di cui al 2º comma dell'art. 7, deve essere prestata in maggior misura temporale in favore della testata di appartenenza; - "competenze" professionali deve farsi riferimento al normale tipo e contenuto dell'attività giornalistica svolta dall'interessato nell'ambito del servizio di assegnazione con particolare riferimento alle specificità professionali acquisite.   Dichiarazione della FNSI   La Federazione nazionale della stampa italiana, per quanto le concerne, ha consegnato alla data di stipula del presente contratto, al Sottosegretario al lavoro, sen. Ornella Piloni, ed alla Federazione editori una propria dichiarazione relativa alla applicazione delle modifiche apportate all'art. 4 della disciplina collettiva.   Norma particolare   Le aziende sulla base dei dati forniti dall'INPGI formuleranno previsioni sul movimento pensionistico annuale dei giornalisti occupati che, a richiesta, saranno portati a conoscenza dei Comitati di redazione.   Situazione occupazionale   A) Commissione nazionale paritetica 1) E' istituita dalle parti una Commissione nazionale paritetica incaricata di verificare l'andamento dell'occupazione nell'ambito della categoria giornalistica e di accertare l'entità del fenomeno della disoccupazione al fine di agevolare il riassorbimento. La Commissione procede con periodici aggiornamenti alla formazione e tenuta di elenchi distinti dei giornalisti professionisti in stato di disoccupazione o in Cassa integrazione guadagni (C.i.g.). L'iscrizione negli elenchi avviene previo consenso dei singoli censiti. Gli elenchi, in relazione alla provenienza dei giornalisti disoccupati, saranno suddivisi in: provenienti da quotidiani, da periodici, da agenzie di stampa, dalla Rai-Tv, da emittenti radiotelevisive private, da uffici stampa e da altre aziende. Non possono essere iscritti negli elenchi dei giornalisti professionisti o, se inclusi, devono essere cancellati: a) i giornalisti che, avendo uno o più rapporti continuativi ex artt. 2 e 12, percepiscono un compenso globale almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario; b) i giornalisti che godono di un trattamento pensionistico INPGI almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario. I giornalisti posti in C.i.g. a seguito di crisi o di cessazione di attività aziendale sono iscritti in un elenco speciale; a tal fine la Commissione potrà acquisire daIl'INPGI trimestralmente gli elenchi nominativi dei giornalisti disoccupati o posti in C.i.g. che ricevono le relative prestazioni. Fermo restando quanto disposto dall'allegato Protocollo D (Consultazione sindacale), i giornalisti che, cessato per qualsiasi motivo il trattamento di integrazione guadagni, restino senza occupazione, possono, a domanda, essere trasferiti nell'elenco nazionale dei giornalisti disoccupati. Sarà formato anche un elenco di praticanti il cui rapporto di praticantato sia stato interrotto a seguito risoluzione del rapporto con aziende editrici di quotidiani, periodici o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano le caratteristiche previste dall'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416. 2) Negli elenchi nazionali sono riportati per ogni iscritto i seguenti dati: a) provenienza aziendale, causa e data della risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro; b) data di iscrizione nell'albo - elenco dei professionisti - o nel registro dei praticanti; c) attività professionale svolta dal momento dell'iscrizione all'albo o nel registro; d) eventuale attività professionale in atto per incarichi ex artt. 2 e 12 del contratto nazionale di lavoro giornalistico o per libero esercizio dell'attività giornalistica; e) posizione previdenziale. La Commissione nazionale fornirà direttamente alle aziende interessate all'assunzione dei giornalisti o praticanti iscritti negli elenchi ogni ulteriore informazione utile per la valutazione della posizione professionale e delle esperienze specifiche maturate dai singoli iscritti. 3) Al fine di consentire alla Commissione di valutare le possibilità di assorbimento del fenomeno della disoccupazione giornalistica, le aziende devono fornire alla Commissione stessa - per il tramite della FIEG - tutti gli elementi necessari per individuare la prevedibile domanda di lavoro giornalistico per effetto del pensionamento, delle nuove iniziative e per ogni altra eventuale causa. Le aziende editoriali faranno pervenire trimestralmente alla Commissione nazionale paritetica FIEG ed FNSI elenchi nominativi con le rispettive qualifiche dei giornalisti professionisti e praticanti assunti e di quelli il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per qualsiasi motivo. L'assunzione di giornalisti e praticanti disoccupati o in C.i.g. deve essere immediatamente comunicata dalle aziende editoriali alla Commissione nazionale. 4) Gli elenchi dei giornalisti e praticanti disoccupati o in C.i.g. nonchè i periodici aggiornamenti sono trasmessi a cura della FIEG a tutte le aziende associate ed a cura della FNSI a tutte le Associazioni regionali di stampa perchè siano notificati alle Direzioni ed ai Comitati di redazione della rispettiva competenza territoriale. La Commissione nazionale paritetica ha inoltre facoltà di promuovere d'intesa con il Consiglio nazionale dell'Ordine e con l'INPGI, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le indagini utili a verificare l'andamento del mercato del lavoro giornalistico con particolare riferimento all'accesso dei praticanti, all'iscrizione e al movimento dei giornalisti professionisti, alle previsioni di pensionamento in relazione all'età anagrafica e alla posizione contributiva, all'applicazione della legge n. 903/1977 per quanto concerne l'accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici e la loro collocazione nell'organizzazione del lavoro. 5) Le parti indicano alle aziende ed ai direttori come impegno quello di assumere prioritariamente in caso di necessità giornalisti iscritti nell'elenco nazionale. La Commissione nazionale paritetica si riunirà mensilmente per l'aggiornamento degli elenchi e per il controllo della corretta applicazione delle norme di cui al presente articolo. La FIEG e la FNSI costituiranno, quale supporto della Commissione, una unità operativa per effettuare il monitoraggio costante della situazione occupazionale e facilitare il collegamento tra l'offerta e la domanda di lavoro.   B) Incentivi per l'assunzione di disoccupati La FIEG e la FNSI, con la collaborazione dei direttori attiveranno tutti gli strumenti atti a determinare il riassorbimento, entro il termine di