Lavoro con partita IVA

Ultimo aggiornamento: 04/01/2013

SITUAZIONI NON SOGGETTE A LIMITI

Il comma 27 dell’art. 1 della Legge 92/2012 non prevede alcun limite al ricorso, da parte dell’azienda committente, a lavoratori dotati di partita IVA che si trovano in una di queste situazioni:

  •  rendono prestazioni connotate da competenze teoriche e tecnico pratiche di grado elevato;
  • dispongono di un reddito annuo di lavoro autonomo non inferiore al minimale contributivo maggiorato del 25% (euro 18.662,50 per l’anno 2012);
  • risultano iscritti, per le prestazioni rese, ad un ordine professionale, a un apposito registro, albo, ruolo o elenco professionale qualificato.
Il Decreto Ministeriale del 20/12/2012 ha fornito un elenco delle principali attività professionali, quindi non esaustivo, per le quali non si presume l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

SITUAZIONI SOGGETTE A LIMITI

Il comma 26 dell’art. 1 della Legge 92/2012 stabilisce il riconoscimento automatico di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo quindi della contribuzione, quando il lavoratore con partita IVA, non rientrando in uno dei casi previste dal suddetto comma 27, opera in almeno due delle seguenti situazioni:

  • esegue prestazioni per un periodo superiore ad 8 mesi nell’arco di due anni solari consecutivi;
  • percepisce dallo stesso committente, oppure da più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, un corrispettivo pari ad almeno l’80% del suo fatturato nell’arco di due anni solari consecutivi;
  • fruisce di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 32 del 27/12/2012 fornisce precisazioni in merito alle suddette situazioni.

VERSAMENTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

L’argomento è trattato nella scheda relativa all’INPS dei collaboratori.