Extracee dall'estero

Ultimo aggiornamento 04/07/2013

LAVORATORI DELLA CROAZIA

Dal 1 luglio 2013 i lavoratori con cittadinanza croata non sono più considerati extracomunitari, tuttavia neii loro confronti trova applicazione l'art. 27, comma 1, ad eccezione delle lettere g) e i), del Testo Unico dell'Immigrazione.

Ne consegue che tali lavoratori possono essere assunti come dipendenti solamente per qualifiche particolari come ad esempio ricercatori, lavoratori altamente qualificati, stagionali, lavoratori domestici, dirigenti.

Possono comunque essere assunti con altre qualifiche i lavoratori croati in possesso, alla data del 1 luglio 2013, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata non inferiore a 12 mesi. 

 

FLUSSI D’INGRESSO ANNUALI

Entro il 30 novembre di ogni anno, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono fissate le quote di lavoratori extracomunitari da ammettere nell’anno successivo nel territorio italiano per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo.
Il decreto annuale:
    1. può prevedere restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori provenienti da Stati non collaborativi in materia di lotta all’immigrazione clandestina e di operazioni di rimpatrio;
    2. può prevedere quote riservate a lavoratori extracomunitari di origine italiana per parte di almeno un genitore fino al terzo grado in linea retta di ascendenza; 
    3. tiene conto dell’andamento dell’occupazione a livello nazionale e regionale e delle richieste provenienti dalle regioni dai bacini provinciali di utenza.

RICHIESTA DI NULLA OSTA ALL’ASSUNZIONE

Il datore di lavoro che intende assumere a tempo determinato o indeterminato un lavoratore straniero residente all’estero deve inoltrare una domanda di autorizzazione allo Sportello Unico della provincia nella quale avverrà la prestazione lavorativa.
La presentazione della domanda deve avvenire per via telematica dalla data prevista annualmente in base alla tipologia del lavoro e al paese di provenienza del lavoratore.
Dal 19 maggio 2008 la procedura telematica è stata prevista anche per le domande di assunzione di lavoratori stranieri altamente qualificati.

VERIFICHE DELLA RICHIESTA DI ASSUNZIONE

Le domande di assunzione vengono vagliate, in ordine cronologico,:
  1. dallo Sportello Unico che ne verifica la regolarità formale e la completezza;
  2. dalla Questura, che verifica l’assenza dei motivi ostativi previsti dall’art. 31 del D.P.R. 394/1999;
  3. dalla Direzione Provinciale del Lavoro, che accerta la disponibilità qualitativa e quantitativa delle quote di ingresso, l’osservanza del Contratto Collettivo di Lavoro nella proposta del datore di lavoro e la congruità del numero di assunzioni dallo stesso richieste in relazione alla sua disponibilità economica e all’esigenze dell’impresa;
  4. dal Centro per l’Impiego, che verifica la mancanza di disponibilità alle stesse mansioni da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Qualora il Centro per l’Impiego rilevasse la presenza di lavoratori interessati alle stesse mansioni, il datore ne viene informato tramite lo Sportello Unico e quindi deve comunicare se intende confermare o meno l’assunzione del lavoratore proveniente dall’estero.
In ogni caso, se uno dei controlli sopra indicati dovesse avere esito negativo, lo Sportello Unico deve dare comunicazione motivata della reiezione dell’istanza al datore di lavoro.

RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO

Esaurite positivamente tutte le verifiche, lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per la sottoscrizione del Contratto di Soggiorno e per il ritiro del nulla osta.
Il Contratto di Soggiorno deve contenere l’impegno, da parte del datore di lavoro, a garantire al lavoratore:
  1. un alloggio, anche se con affitto a carico del lavoratore stesso, che osservi i parametri minimi imposti dalla legge regionale, documentato da un certificato dell’Ufficio Tecnico del Comune interessato da un certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dalla ASL di competenza;
  2. le spese di viaggio per l’eventuale rimpatrio del lavoratore nel paese di provenienza.
Successivamente, per via telematica, lo Sportello Unico trasmette alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero copia del nulla osta e della proposta di contratto del datore di lavoro.
La rappresentanza diplomatico-consolare, una volta ricevuta la richiesta di visto di ingresso da parte del lavoratore straniero e aver verificato la mancanza di impedimenti di legge, rilascia tale documento, dandone comunicazione allo Sportello Unico.

ASSUNZIONE DEL LAVORATORE

Entrato in Italia con il visto di ingresso, il lavoratore straniero deve chiedere telefonicamente un appuntamento presso lo Sportello Unico, per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno.
Espletate queste formalità, il lavoratore sarà convocato dalla Questura per il foto segnalamento ed il rilascio del permesso di soggiorno.

INGRESSO IN ITALIA PER MANSIONI PARTICOLARI

Sono previste procedure particolari per l’assunzione di lavoratori provenienti da paesi extracomunitari che siano:
  1. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea; 
  2. lettori universitari di scambio o di madre lingua; 
  3. professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; 
  4. traduttori e interpreti; 
  5. collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; 
  6. persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato; 
  7. lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; 
  8. lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione; 
  9. lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del Codice Civile e della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; 
  10. lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero. Sono ricompresi anche i lavoratori stranieri non artisti; 
  11. personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; rientra in tale categoria anche il personale tecnico di alta professionalità comprovata da specifica attestazione professionale; 
  12. ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; 
  13. artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; 
  14. stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 91
  15. giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
  16. persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari"; 
  17. infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.  

CARTA BLU UE PER LAVORATORI SPECIALIZZATI

Il Decreto Legislativo 108/2012 prevede la possibilità di assunzione, al di fuori della procedura per i flussi di ingresso annuali, di lavoratori provenienti da paesi extracomunitari altamente qualificati.

La domanda deve essere corredata dalla certificazione del Paese di origine che attesti il grado di istruzione e la qualifica professionale del lavoratore.

Entro 90 giorni dalla domanda, verificata l’esistenza dei requisiti previsti, tra i quali la mancanza di lavoratori comunitari disponibili per le stesse mansioni, lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia il nulla osta al datore di lavoro.

Il lavoratore dovrà quindi richiedere il visto di ingesso in Italia alla rappresentanza diplomatica italiana del suo paese e quindi dovrà presentarsi, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia e insieme al datore di lavoro,  allo Sportello Unico per l’Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Il permesso di soggiorno rilasciato in questi casi è denominato Carta Blu Ue e la sua validità è:

  • biennale in caso di contratto a tempo indeterminato;
  • di tre mesi in più di quelli previsti dal contratto se a tempo determinato.  

VANTAGGI PER IL LAVORATORE CON CARTA BLU UE

Il lavoratore dotato di Carta Blu Ue, nei primi due anni dal rilascio, è tenuto ad esercitare esclusivamente l’attività per la quale ha ottenuto la Carta, tuttavia può cambiare datore di lavoro previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro competente. Se in possesso di  Carta Blu Ue rilasciata da un altro Paese della Comunità Europea, dove ha soggiornato almeno 18 mesi, il lavoratore può prestare la sua opera in Italia senza necessità del visto di ingresso, ma solo a fronte della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro, presentata prima dell’accesso in Italia o entro il mese successivo a tale evento.