Collaborazioni Coord.Contin.

Ultimo aggiornamento 23/05/2016

Il Decreto Legislativo n. 81/2015 ha abrogato, tra le varie forme delle collaborazioni coordinate e continuative, i contratti a progetto, per i quali è possibile vedere QUI le norme che li caratterizzavano.

Rimangono comunque in essere le collaborazioni coordinate e continuative previste dall'art. 409 del Codice di Procedura Civile.

REQUISITI DELLE COLLABORAZIONI

Il comma 1 dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 81/2015 ha stabilito che, dal 1 gennaio 2016, la disciplina del lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro:

  • esclusivamente personali;
  • continuative;
  • le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

E’ comunque ammessa la stipulazione di contratti al di fuori dell’ambito del lavoro subordinato, pur in presenza dei suddetti requisiti,  se riferiti a collaborazioni: 

  • per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
  • prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

DIFFERENZE TRA COLLABORATORE E DIPENDENTE

Tra il rapporto di lavoro dipendente e la collaborazione coordinata  continuativa non esistono dei confini ben delineati: in generale si ritiene che quest’ultima sia ammessa quando il lavoratore goda di ampia autonomia nella prestazione, non sia soggetto a un controllo costante da parte del committente e non sia tenuto al rispetto di un orario di lavoro. 
La sentenza della Corte di Cassazione n. 18271/2010 ha comunque chiarito che, quando le mansioni espletate sono elementari e ripetitive, il rapporto deve intendersi di lavoro subordinato anche se il datore di lavoro non organizza il lavoro nel dettaglio nè esercita una costante azione di controllo.

CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Come previsto dall’ art. 75 e successivi del D.Lgs n. 276/2003 e dal comma 256 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005, è possibile certificare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di evitare i rischi conseguenti all’eventuale riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, presso:

  • gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro nell’ambito territoriale di riferimento, ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
  • le Direzioni Provinciali del Lavoro;
  • le Province;
  • le Università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, registrate in apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo;
  • i Consigli Provinciali dei Consulenti  del  Lavoro  di  cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti  dilavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento;
  • il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  - Direzione  generale  della  tutela  delle   condizioni   di   lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia  le  proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con  unica  sede  di  lavoro  associati  ad organizzazioni imprenditoriali  che  abbiano  predisposto  a  livello nazionale schemi di  convenzioni  certificati  dalla  commissione  di certificazione istituita presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia' operanti presso la Direzione generale della tutela  delle  condizioni di lavoro.

CONVENIENZA DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione dei contratti a progetto non è obbligatoria, tuttavia è assolutamente consigliabile chiederla per cautelarsi da contestazioni, a meno che non ci sia certezza circa l’autonomia operativa del collaboratore e l’esistenza del progetto. Tenuto conto, inoltre, del limite di tempo previsto per la convocazione delle parti, è opportuno inoltrare la relativa richiesta almeno 30 giorni prima dell’inizio della collaborazione.
La sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 70/2011 ha comunque sancito che il giudice, accertati i requisiti tipici di un rapporto di lavoro subordinato, ne può imporre il riconoscimento, anche se al riguardo era stato certificato un contratto di collaborazione a progetto e ciò indipendentemente dalla volontà del lavoratore interessato. 

TRASFERTE E RIMBORSI SPESE

Per le indennità di trasferta e i rimborsi spese dei collaboratori sono previste le stesse esenzioni contributive e fiscali dei lavoratori dipendenti. I viaggi tra l’abitazione e la sede del committente sono considerati trasferta solo se il lavoro viene prestato dal collaboratore presso la sua abitazione e se ciò risulta dal contratto stipulato.  

BUONI MENSA E RETRIBUZIONE IN NATURA

Anche ai collaboratori è possibile riconoscere i buoni mensa, così come è possibile assegnare una automobile per uso promiscuo o un alloggio,  con gli stessi limiti di esenzione fiscale e contributiva previsti per i lavoratori dipendenti.

MALATTIA E INFORTUNIO SUL LAVORO

Per la malattia è prevista una indennità, che viene corrisposta direttamente dall’INPS su richiesta del collaboratore, in caso di ricovero ospedaliero e, dal 1 gennaio 2012, come da messaggio INPS n. 4143/2012, anche in assenza di ricovero. Per l’infortunio sul lavoro è prevista una indennità che viene corrisposta direttamente dall’INAIL a seguito denuncia dell’evento da parte del committente. In ambedue i casi il committente può recedere dal contratto se viene a mancare la prestazione di lavoro:
  • per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita dal contratto stesso;
  •  per un periodo superiore a 30 giorni se nel contratto non è stata stabilita una data esatta di scadenza.

MATERNITA’ E CONGEDI PARENTALI

La collaboratrice può chiedere all’INPS il pagamento di una indennità di maternità a condizione che:   1.     non sia iscritta ad altre forme previdenziali obbligatorie;   2.     non sia pensionata; 3.    nei dodici mesi precedenti i due anteriori alla data del parto risultino coperti da contribuzione almeno tre mesi. A differenza delle lavoratrici dipendenti, inoltre, non ha l’obbligo di astenersi dal lavoro, per cui può percepire la suddetta indennità anche continuando a prestare la sua opera. Dal 1 gennaio 2012, come precisato dal messaggio INPS n. 4143/2012, sono riconosciuti ai collaboratori anche i congedi parentali.

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

Al collaboratore spettano gli Assegni Nucleo Familiare nella stessa misura e alle stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti, con la differenza che egli deve presentare la domanda all’INPS, in quanto è l’Istituto e non il committente che provvede alla loro erogazione.

MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

A differenza del lavoro dipendente, l’INPS eroga ai collaboratori le prestazioni previste (pensione, indennità malattia e maternità, assegni nucleo familiare) solo se, oltre ad inoltrare le denuncie periodiche, il committente ha anche provveduto al pagamento dei relativi contributi.
L’articolo 39 della Legge 183/2010 ha esteso anche alle collaborazione coordinate e continuative la sanzione, di tipo penale, già prevista per i rapporti di lavoro subordinato in caso di mancato versamento della parte dei contributi trattenuta al lavoratore.

TRATTAMENTO DI FINE MANDATO

Può essere previsto un Trattamento di Fine Mandato (TFM) da corrispondere al termine del rapporto di collaborazione. In base alla nota INPS del 15/03/2002  l’importo relativo deve essere assoggettato a contribuzione come per il normale compenso.
Relativamente invece al trattamento fiscale, il relativo imponibile:
  • se il diritto alla percezione del TFM è maturato prima del 1 gennaio 2011 e il documento che lo ha previsto ha una data certa anteriore all’inizio del rapporto,  secondo il comma 1/C dell'articolo 17 del TUIR, può essere assoggettato a tassazione separata con l’aliquota del 20%, se più favorevole per il collaboratore rispetto alla tassazione ordinaria;
  • se il diritto alla percezione del TFM è maturato in data successiva al 31 dicembre 2010, in base all'articolo 24, comma 31, del Decreto Legge 201/2011 e come confermato dalla circolare n. 3/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate,  va in ogni caso assoggettato a tassazione ordinaria, unitamente ai compensi corrisposti.

La sentenza n. 280/03/2016 del CTP di Vicenza ha sancito che il T.F.M. va tassato, alla scadenza del mandato, anche se il socio-amministratore, per il quale era stato accantonato, rinuncia ad incassarlo. 

CONTRIBUTI INPS E RITENUTE FISCALI

IMPOSTA DI BOLLO SU RICEVUTE COMPENSI

La circolare n. 6 del 26/01/2001 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'eventuale ricevuta rilasciata dal collaboratore al committente per il compenso percepito, se relativa ad un importo superiore ad euro 77,47 e se non assoggettata ad Iva perchè derivante da una prestazione professionale, è soggetta ad imposta di bollo. 
Pertanto, a differenza di quanto avviene nel lavoro dipendente, la firma del collaboratore per quietanza sul prospetto di paga assegna a tale documento la natura di ricevuta e quindi fa nascere l'obbligo in  questione.    

ASSICURAZIONE INAIL

Come precisato dalla circolare INAIL n. 22/2004, le prestazioni lavorative dei lavoratori dipendenti che comportano l’obbligo di assicurazione, comportano tale obbligo anche quando sono rese da collaboratori a progetto. La retribuzione imponibile per il calcolo del premio, tuttavia, va calcolata nei limiti del minimale e massimale  previsti dall’ articolo 116 comma 3 del Testo Unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

PRESTAZIONI INPS AD AMMINISTRATORI DI SOCIETA’

Rispondendo all’interpello n. 42/2011 il Ministero del Lavoro ha chiarito che le indennità per malattia, maternità e gli assegni per nucleo familiare vanno riconosciuti dall’INPS anche agli amministratori di società iscritti alla Gestione Separata, purché non risultino pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.   

RIMBORSI SPESE AD AMMINISTRATORI SENZA COMPENSO

Rispondendo all’interpello n. 27/2010, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, anche in assenza di compensi, il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori va riportato nel Libro Unico del Lavoro.

PRODUTTORI/INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n. 5/2016, ha chiarito che è possibile applicare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai produttori/intermediari nel campo delle assicurazioni,  in quanto:

  • si è dinanzi ad un’attività prevalentemente di natura commerciale soggetta ad una specifica disciplina;
  • i produttori diretti esercitano l’intermediazione assicurativa per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione ed operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima.