Agenti e rappresentanti

Ultimo aggiornamento: 13/11/2013

RIEPILOGO:

Differenza fra agente e rappresentante (vai)       Differenza con viaggiatori e piazzisti (vai)

Differenza con procacciatori di affari (vai)        Trasporto e consegna della merce (vai)

Provvigioni fisse (vai)                                   Ruolo agenti e rappresentanti (vai)

Attività senza iscrizione a ruolo (vai)               Costituzione del rapporto (vai)

Obblighi dell’agente (vai)                              Clausola di garanzia (vai)

Facoltà di riscossione (vai)                           Diritti di esclusiva (vai)

Diritto alle provvigioni (vai)                            Estinzione del rapporto (vai)

Periodo di preavviso (vai)                             Indennità per cessazione rapporto (vai)

Patto di non concorrenza (vai)                       Contributi INPS (vai)

Contributi ENASARCO (vai)                          Agenti mono e plurimandatari (vai)

Fondo di assistenza sociale (vai)                    Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (vai)

Trattamento fiscale delle provvigioni (vai)         Principio di cassa e di competenza (vai)

Recesso con rinuncia al preavviso (vai)           Rimborsi spese (vai)

Accantonamento indennità suppletiva di clientela (vai)       Accordi economici collettivi (vai)

DIFFERENZA TRA AGENTE E RAPPRESENTANTE

           L'articolo 1742 del Codice Civile definisce agente chi promuove le vendite per conto di una azienda. 
L’articolo 1752 del Codice Civile definisce invece rappresentante chi stipula contratti di vendita per conto di una azienda.

L’abbinamento delle parole “agenti e rappresentanti” è dovuto al fatto che il più delle volte alla stessa persona viene affidata sia l’attività di promozione vendite che quella di stipulazione dei relativi contratti. L’azienda che conferisce l’incarico viene invece definita “preponente”.

DIFFERENZA CON VIAGGIATORI E PIAZZISTI

    A differenza dei viaggiatori e piazzisti, che sono lavoratori dipendenti, gli agenti e rappresentanti:

  1. godono di piena autonomia nell’organizzare il proprio lavoro, non essendo vincolati, ad esempio, al rispetto di orari di lavoro;
  2. sopportano l’onere delle spese necessarie allo svolgimento dell’attività, che nel rapporto di lavoro dipendente sono a carico del datore di lavoro;
  3. si assumono il cosiddetto “rischio di impresa”, cioè la possibilità di lavorare senza ricevere compensi o ricevendo compensi inferiori alle spese sostenute, a differenza dei lavoratori dipendenti che vengono retribuiti in base al tempo impiegato nella prestazione d’opera, indipendentemente dal risultato conseguito.       

DIFFERENZA CON PROCACCIATORI DI AFFARI

    I procacciatori di affari non si impegnano ad occuparsi in modo continuativo degli affari del mandante e, in caso di potenziale vendita, si limitano a segnalarne l’esistenza.

Al contrario gli agenti e rappresentanti assumono l’impegno ad occuparsi professionalmente e in modo continuativo degli affari del preponente e a suo nome, in caso di potenziale vendita, si occupano delle relative trattative e, se incaricati, ne sottoscrivono  il contratto.

TRASPORTO E CONSEGNA DELLA MERCE

    La nota del Ministero del Lavoro n. 55099 del 24 febbraio 1992 ha ammesso che l’agente o rappresentante possa espletare compiti accessori alla vendita, come il trasporto e la consegna della merce o la fatturazione e l’incasso del prezzo, sempre però svolgendo la sua attività con modalità tali da non assumere la condizione di lavoratore subordinato.    

PROVVIGIONI IN MISURA FISSA

    All’atto della stipulazione del contratto spesso l’agente o rappresentante, non conoscendo le reali possibilità di vendita del prodotto, richiede provvigioni fisse mensili.

Il preponente ha però interesse a non aderire a tale richiesta, sia per il rischio di dover corrispondere le provvigioni a fronte di uno scarso o inesistente impegno da parte del lavoratore, sia per non creare un elemento contrattuale che, in caso di contestazione dello stesso lavoratore o di un organo di vigilanza, potrebbe contribuire a determinare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.   Una soluzione a questo conflitto di interessi può essere una clausola che preveda l’erogazione mensile e per un certo numero di mesi, da parte del preponente, di un importo fisso ad anticipazione delle provvigioni che l’agente o rappresentante andrà a maturare. 

RUOLO AGENTI E RAPPRESENTANTI

    La legge 204 del 1985 ha previsto che coloro che intendono esercitare l’attività di agenti debbono risultare iscritti all’apposito ruolo presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Possono iscriversi al ruolo coloro che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche, oppure coloro che, pur non avendo questi requisiti,:
  1. hanno assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare, conseguendo il relativo titolo;
  2. hanno superato l'esame finale previsto al termine degli appositi corsi di formazione professionale oppure hanno svolto, per almeno un biennio negli ultimi 5 anni, attività di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto alle vendite.  
L’iscrizione a ruolo è incompatibile con il lavoro dipendente prestato a favore di persone, associazioni o enti, privati o pubblici ed è soggetta a revisione ogni 5 anni. Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

ATTIVITÀ SENZA ISCRIZIONE A RUOLO

   La legge 204 del 1985 ha previsto una sanzione amministrativa compresa tra 516 a 2.065 euro per chi esercita l’attività di agente o rappresentante senza l’iscrizione a ruolo e per i preponenti che stipulano contratti con tali persone.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 16 maggio 1999 n. 4817, ha comunque riconosciuto la piena validità di tali contratti, con conseguente obbligo del versamento dei relativi contributi.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

    L’articolo 1742 del Codice Civile prevede l’obbligo di stipulare per iscritto il contratto di agenzia, con diritto, da parte di ciascuno dei due contraenti, a riceverne copia insieme alla copia di eventuali clausole aggiuntive. 

OBBLIGHI DELL’AGENTE

    L’articolo 1746 del Codice Civile recita testualmente:
L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
Il successivo articolo 1747 recita inoltre:
L'agente che non e` in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza e` obbligato al risarcimento del danno.
 

CLAUSOLA DI GARANZIA

    E’ possibile pattuire tra le parti una clausola di garanzia,in base alla quale l’agente risponde dei danni causati dal mancato buon fine di un affare, a condizione tuttavia che: 

  1. la clausola non sia generica ma pattuita di volta in volta su singoli affari, individualmente determinati;
  2. il risarcimento a carico dell’agente non sia di importo superiore alle provvigioni che per quell’affare avrebbe diritto a percepire;
  3. sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.

FACOLTA’ DI RISCOSSIONE

    L’articolo 1744 del Codice Civile prevede la possibilità di affidare all’agente l’incarico di riscuotere i crediti relativi alle vendite, con eventuale autorizzazione a concedere sconti e dilazioni. 

DIRITTI DI ESCLUSIVA

    L’articolo 1743 del Codice Civile prevede che nella stessa zona, salvo diversa disciplina contrattuale,:
 

  • il preponente non può avvalersi di più agenti per lo stesso ramo di attività;
  • l’agente non può assumere incarichi per trattare lo stesso ramo di affari per più imprese in concorrenza tra loro.

DIRITTO ALLE PROVVIGIONI

    L’articolo 1748 del Codice Civile prevede che:  

  1. L'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione; se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita.
  2. La provvigione e` dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente nella zona riservata all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
  3. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione e` effetto soprattutto dell'attività` da lui svolta.
  4. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
  5. Il preponente deve porre a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi; il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
  6. Il preponente deve consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite; l'estratto conto deve indicare gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni; entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
  7. L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate.

Inoltre:

  • Salvo diversa pattuizione, la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente con clienti già acquisiti dall’agente per tipo di affari, per zona o per categoria di clienti a lui riservati.
  • La provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione pattuita con il cliente o, se prevista una prestazione da parte del cliente, entro il termine entro il quale avrebbe dovuto essere effettuata.
  • L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo qualora il contratto tra il cliente e il preponente non dovesse essere rispettato per cause non imputabili al preponente
     

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

    Il rapporto di agenzia, se a tempo indeterminato, si estingue per recesso di una delle due parti con l’osservanza di un periodo di preavviso o con il pagamento di una indennità sostitutiva, salvo l’esistenza di una giusta causa che autorizza al recesso senza preavviso.

PERIODO DI PREAVVISO

    Il periodo di preavviso è previsto dagli Accordi Economici Collettivi e comunque, in base all’articolo 1750 del Codice Civile, non può avere una durata inferiore a:
 

  • 1 mese per il primo anno di durata del contratto;
  • 2 mesi per il secondo anno iniziato;
  • 3 mesi per il terzo anno iniziato;
  • 4 mesi per il quarto anno iniziato;
  • 5 mesi per il quinto anno iniziato;
  • 6 mesi per il sesto anno iniziato e gli anni successivi.

Inoltre non è possibile stabilire a carico del preponente un periodo di preavviso di durata inferiore a quello stabilito per il recesso dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti la scadenza del periodo di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

INDENNITÀ PER CESSAZIONE RAPPORTO

    L’articolo 1751 del Codice Civile prevede, in caso di cessazione del rapporto, il pagamento di una indennità all’agente se si deve a costui un sensibile incremento degli affari, che porta al preponente un vantaggio economico che si protrae anche dopo la risoluzione del rapporto.
L’indennità deve essere comunque proporzionale alle provvigioni perse dall’agente in considerazione del suddetto incremento di affari e va corrisposta ai suoi eredi se il rapporto si è risolto a seguito del suo decesso.
L’indennità non è dovuta se il rapporto viene risolto: 

 
  • dal preponente a causa di una inadempienza dell’agente che ne impedisce la prosecuzione anche provvisoria: 
  • dall’agente per cause che non siano l’impossibilità di prestare la sua opera per l’età, per una infermità o malattia oppure una inadempienza del preponente; 
  • a seguito della cessione ad un terzo, da parte dell’agente e previo accordo con il preponente, dei diritti e degli obblighi connessi al contratto sottoscritto.
L’entità dell’indennità è stabilita dagli Accordi Economici Collettivi e comunque non può superare la media annuale delle provvigioni riscosse negli ultimi 5 anni o nel minor periodo se in rapporto ha avuto una durata inferiore a 5 anni.

PATTO DI NON CONCORRENZA

    L’articolo 1751 bis del Codice Civile prevede la possibilità del patto di non concorrenza, a condizione che:

  1. sia stipulato per iscritto;
  2. abbia una durata non superiore ai 2 anni  successivi alla risoluzione del rapporto;
  3. riguardi la medesima zona, clientela e genere di beni e servizi previsti dal contratto di agenzia.

Gli Accordi Economici Collettivi fissano le modalità di calcolo del relativo corrispettivo, salvo pattuizione più favorevole tra le parti interessate.   

CONTRIBUTI INPS

    Gli agenti e rappresentanti sono tenuti all’iscrizione all’INPS nella Gestione Commercianti, con conseguente versamento, a loro carico, dei relativi contributi.

CONTRIBUTI ENASARCO

  In aggiunta ai contributi INPS, vanno versati all’ENASARCO ulteriori contributi per costituire una pensione integrativa a favore degli agenti e rappresentanti.
Questi contributi sono in parte a carico del preponente, che provvede al loro versamento, e in parte a carico dell’agente, tramite trattenuta operata sulle provvigioni pagate allo stesso.
Vanno versati i contributi all’ENASARCO per tutti gli agenti e rappresentanti che operano in Italia, per preponenti italiani e per preponenti stranieri che abbiano una sede la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, nonché per gli agenti e rappresentanti italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani .
I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti operanti in Italia impegnandosi al rispetto delle norme contenute nel Regolamento, mediante atto redatto in lingua italiana.
 

  CALCOLO RAPIDO CONTRIBUTI

AGENTI MONO E PLURIMANDATARI

    Nel calcolo dei contributi ENASARCO sono previsti minimali e massimali annui di imponibile differenziati tra agenti e rappresentanti monomandatari o plurimandatari.
Si intendono monomandatari coloro che si impegnano ad agire in favore di un unico preponente, plurimandatari coloro che invece possono contemporaneamente intrattenere rapporti con più preponenti, purché non in concorrenza tra loro. 

FONDO DI ASSISTENZA SOCIALE

    Se l’attività di agenzia o rappresentanza viene esercitata da una società per azioni o a responsabilità limitata, il preponente e tenuto comunque al versamento all’ENASARCO di un contributo, interamente a suo carico, destinato al Fondo di assistenza sociale. 

FONDO INDENNITA’ RISOLUZIONE RAPPORTO

  Gli Accordi Economici Collettivi prevedono l’accantonamento presso l’ENASARCO del F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) maturato annualmente dall’agente o rappresentante, con versamento dello stesso entro il 31 marzo dell’anno successivo.
In caso di risoluzione rapporto, il preponente:
 

  1. deve darne notizia entro 30 giorni all’ENASARCO perché provveda alla liquidazione al lavoratore di quanto versato sino a quel momento;
  2. deve pagare al lavoratore la quota residua da lui maturata ma non ancora versata all’ENASARCO.

Il F.I.R.R. è escluso dall'Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR 633/1972, per cui non necessita dell'emissione di fattura.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE PROVVIGIONI

  Salvo i casi particolari indicati nell’art. 23 del D.P.R. 600/1973, il preponente deve operare, all’atto del pagamento delle provvigioni, una ritenuta d’acconto.
Tale ritenuta, pari al 23%, va applicata sull’importo delle provvigioni diminuito:
• dell’80% se l’agente o rappresentante dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
• del 50% in caso contrario.
Entro il successivo 28 febbraio il preponente deve inoltre consegnare all’agente o rappresentante la certificazione attestante le trattenute operate nell’anno. 

PRINCIPIO DI CASSA E DI COMPETENZA

  Per le ritenute fiscali si applica il principio di cassa, nel senso che vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento delle provvigioni, indipendentemente dalla data di emissione della relativa fattura.
Al contrario per i contributi Enasarco vale il principio di competenza, per cui, indipendentemente dal mese di emissione  della fattura e del pagamento delle provvigioni, il periodo da considerare è quello al quale si riferiscono le provvigioni stesse. 
A titolo di esempio: se un agente, nei primi 9 mesi del 2009, ha fatturato un importo di provvigioni tale da superare il massimale contributivo e a gennaio 2010 emette una fattura per percepire le provvigioni maturate nel quarto trimestre 2009, non andrà calcolato il contributo Enasarco su tali provvigioni, in quanto riferite al 2009 e quindi in eccedenza rispetto al massimale già raggiunto per tale anno.

RECESSO CON RINUNCIA AL PREAVVISO

      La sentenza n. 25902/2010 della Cassazione ha precisato che ha piena validità, se prevista dal  Contratto Nazionale di Lavoro, la regola per cui, in caso di recesso con periodo di preavviso, la parte che riceve la relativa comunicazione può interrompere immediatamente il rapporto senza per questo dover corrispondere alcuna indennità sostitutiva.

Nel caso specifico la Cassazione ha respinto il ricorso di un agente che pretendeva il pagamento dell’indennità per mancato preavviso, avendo disdettato il contratto con l’impegno a lavorare durante il relativo periodo, ma ricevendo dall’azienda committente la comunicazione di immediata interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo Economico per Agenti e Rappresentanti del settore Industria.   La sentenza ha ammesso comunque l’obbligo del pagamento dell’indennità per mancato preavviso qualora il recesso venisse subordinato esplicitamente alla prestazione lavorativa nel relativo periodo.  

RIMBORSI SPESE

  Sia l’art. 1748 del Codice Civile che gli Accordi Economici Collettivi  stabiliscono che l’agente non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività.

Il rimborso delle spese sostenute potrebbe quindi configurare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche se la sentenza n. 2680/1990 ha ammesso la pattuizione di un concorso del preponente in talune spese.

E’ comunque ammesso il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di mansioni (ad esempio assistenza logistica o magazzinaggio) che non rientrano nei contenuti tipici dei contratti di agenzia.

Le somme corrisposte a titolo di concorso o rimborso spese rientrano, in campo fiscale, nella base imponibile dell’agente sia ai fini IVA che ai fini della ritenuta d’acconto, come precisato dalla circolare n. 24/1983 dell’Agenzia delle Entrate.

Tali somme vanno considerate inoltre nel calcolo dell’Indennità di Fine Rapporto.

ACCANTONAMENTO INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA

    La circolare n. 33/E dell’11/11/2013 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’accantonamento annuale dell’indennità suppletiva di clientela, riguardando una indennità per cessazione rapporto di agenzia, è deducibile fiscalmente.