- nell’arco di un periodo di almeno 120 giorni ad almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato nella stessa provincia, anche se in più unità produttive;
- per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro,
Come sancito dall'art. 16 della Legge 161/2014, anche i dirigenti vanno considerati sia nel numero dei lavoratori in forza sia, se licenziati, nel limite dei 5 dipendenti che determina il licenziamento collettivo.