Licenziamenti collettivi

Ultimo aggiornamento: 22/04/2017

DEFINIZIONE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 223 del 1991, il licenziamento si definisce collettivo quando viene intimato da aziende con oltre 15 dipendenti:
  1. nell’arco di un periodo di almeno 120 giorni ad almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato nella stessa provincia, anche se in più unità produttive;
  2. per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro,
In mancanza di uno di questi requisiti il licenziamento si definisce plurimo e non collettivo e quindi è disciplinato dalle norme sui licenziamenti individuali. La circolare del Ministero del Lavoro n. 155/1991 ha precisato che il limite dei 15 dipendenti va inteso come media degli ultimi 6 mesi e comprende anche i lavoratori con qualifica di apprendista.
Come sancito dall'art. 16 della Legge 161/2014, anche i dirigenti vanno considerati sia nel numero dei lavoratori in forza sia, se licenziati, nel limite dei 5 dipendenti che determina il licenziamento collettivo.

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI IN ESUBERO

I lavoratori da collocare in mobilità debbono essere individuati sulla base sia delle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell’azienda, sia dei criteri previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro o, se non previsti:

1.     dei carichi di famiglia;

2.     dell’anzianità dei lavoratori. 

In ogni caso, per la manodopera femminile adibita ad una stessa mansione, non può essere collocata in mobilità una percentuale superiore alla percentuale complessivamente occupata nell’azienda.  

AVVIAMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’

L’azienda che vuole mettere in atto un licenziamento collettivo deve darne preventiva comunicazione alla associazione di categoria, alla Direzione Provinciale del Lavoro nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
In mancanza di queste ultime la comunicazione va inoltrata, anche tramite l’associazione dei datori di lavoro alla quale l’azienda aderisce, ai sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla comunicazione l’azienda, se è tenuta al versamento del contributo per la cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, deve allegare copia della ricevuta del versamento all’INPS di un importo pari a quanto percepirebbero mensilmente tutti i lavoratori per i quali è previsto il licenziamento come trattamento massimo di integrazione salariale.
Se il licenziamento riguarda anche dirigenti, la comunicazione preventiva va comunque inoltrata alle organizzazioni che li rappresentano, mentre la loro retribuzione non va considerata nel conteggio del contributo da versare all'INPS.

DATI DA COMUNICARE PER AVVIARE LA PROCEDURA

La comunicazione per avviamento della procedura di mobilità deve precisare: 
  1. i motivi che costringono a ricorrere ai licenziamenti; 
  2. i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che impediscono di adottare misure alternative; 
  3. il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali sia dei lavoratori in esubero che dei lavoratori abitualmente impiegati; 
  4. i tempi di attuazione del programma di mobilità; 
  5. le eventuali misure previste per ridurre o eliminare l’impatto dei licenziamenti sul piano sociale; 
  6. il metodo di calcolo di eventuali erogazioni aggiuntive a quelle già previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

CONSULTAZIONE SINDACALE

Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, si procede ad un esame congiunto tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali allo scopo di verificare le cause che determinano l’eccedenza di personale e di cercare soluzioni alternative ai licenziamenti.
Decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’impresa (periodo ridotto alla metà se i lavoratori interessati al licenziamento sono meno di dieci) l’impresa stessa deve comunicare il raggiungimento dell’accordo o i motivi che lo hanno impedito:
  • alla Direzione Provinciale del Lavoro se le unità produttive coinvolte sono ubicate nella stessa provincia;
  • all’Ufficio Regionale del Lavoro se le unità produttive coinvolte sono ubicate in più provincie ma nella stessa regione;
  • al Ministero del Lavoro se le unità produttive coinvolte sono ubicate in più regioni.

ULTERIORE ESAME CON LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

In caso di mancato accordo la Direzione Provinciale del Lavoro convoca le parti interessate per esperire un ulteriore tentativo di conciliazione, che deve concludersi nel termine di 30 giorni, periodo ridotto alla metà se i lavoratori interessati al licenziamento sono meno di dieci.

COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO

Raggiunto l’accordo o, in mancanza, esperita la procedura prevista, l’azienda può collocare in mobilità i lavoratori in esubero, rispettando i termini del preavviso previsto contrattualmente.
Ovviamente la mancanza di un accordo la espone al rischio di una impugnazione del licenziamento da parte dei lavoratori interessati.  L'art. 4 della Legge 223/91, modificato dall’art. 1 c. 44 L. 92/2012, prevede che entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2 dell'articoilo stesso. La sentenza della Corte di Cassazione n. 9877/2017 ha sancito che il termine dei sette giorni va osservato anche nel caso di licenziamenti collettivi dovuti alla cessazione di attività. 

INDENNITA’ DI MOBILITA’

A seguito licenziamento collettivo, hanno diritto all’indennità di mobilità i lavoratori con tutti i requisiti previsti, ovvero che:
  1. ricoprono la qualifica di operai, impiegati o quadri;
  2. hanno un contratto a tempo indeterminato;
  3. dipendono da aziende tenute al versamento del contributo per la cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
  4. vantano una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, dei quali almeno 6 lavorati o comprendenti assenze comunque retribuite o indennizzate (per ferie, festività, infortunio, maternità, congedi parentali).

MOBILITA’ GIURIDICA

Fino al 31/12/2011, salvo successive proroghe, è confermato il diritto, previsto dall'articolo 4 della Legge n. 236 del 1993, all’iscrizione nelle liste di mobilità da parte di lavoratori che, pur non avendo i requisiti per la relativa indennità, vengono licenziati da una impresa per riduzione, trasformazione o cessazione di attività.
Sono comunque esclusi da questo diritto i lavoratori:
  • licenziati da imprese edili; 
  • con qualifica di dirigenti o apprendisti; 
  • con contratto a tempo determinato o stagionali; 
  • dipendenti da datori di lavoro non imprenditori, come gli enti senza fine di lucro.
Il Ministero del Lavoro, rispondendo all'interpello n. 10/2011, ha ammesso come iscivibili alle liste di mobilità i dipendenti licenziati da studi professionali, anche se tali studi non esercitano attività imprenditoriale. 
 

LICENZIAMENTI PER TERMINE APPALTO

L'art. 7, comma 4 bis, del D.L. 248/2007 esclude dall’obbligo della procedura per licenziamenti collettivi il caso di cessazione rapporto con oltre 4 lavoratori per perdita di appalto con riassunzione dei lavoratori stessi da parte dell’impresa che subentra, quando ciò è previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con nota del 5382/2015, ha comunque affermato che l’obbligo sussiste in mancanza della riassunzione dei lavoratori da parte dell’impresa subentrante.