Permessi per volontariato

Ultimo aggiornamento 17/10/2009

VOLONTARI DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

In base all’articolo 1 della Legge 162/1992 i dipendenti volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei giorni dedicati alle operazioni di soccorso alpino e speleologico e al relativo addestramento.
La Circolare del ministero del Lavoro n. 11/1995 ha precisato che il diritto compete anche nel giorno successivo in caso di operazioni di soccorso di durata superiore ad 8 ore o terminate dopo le ore 24,00.
In ogni caso il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la normale retribuzione e la relativa contribuzione, chiedendo il rimborso del costo, entro il mese successivo a quello di assenza al lavoro, all’I.N.P.S. (come da circolare n. 126/1995) o altro istituto di previdenza al quale costui risulta iscritto.
Alla domanda di rimborso andranno allegati:
  1. una dichiarazione del Sindaco comprovante l’avvenuto impiego del volontario e la relativa durata;
  2. una attestazione di appartenenza del lavoratore al Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI.

VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

L’art. 9 del D.P.R. 194/2001 prevede, per i lavoratori dipendenti volontari della protezione civile, permessi retribuiti nella misura massima di:

10 giorni continuativi e fino a un massimo di 30 giorni nell'anno per le attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica;

  • 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno per partecipare agli interventi di soccorso e assistenza se non viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale;
  • 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno per partecipare agli interventi di soccorso e assistenza se viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale. 

I permessi competono inoltre:

  • agli organizzatori delle suddette iniziative relativamente alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione;
  • nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'agenzia di protezione civile.

Come da circolare INPS n. 126/1995, la retribuzione è quella composta da tutti gli elementi rientranti nel concetto di paga globale di fatto giornaliera, che vengono corrisposti normalmente e in forma continuativa; sia il trattamento contributivo che quello fiscale è quello previsto per la normale retribuzione.

Entro i 2 anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa, il datore di lavoro può richiedere all'autorità di protezione civile territorialmente competente il rimborso degli emolumenti versati al lavoratore.