La Circolare del ministero del Lavoro n. 11/1995 ha precisato che il diritto compete anche nel giorno successivo in caso di operazioni di soccorso di durata superiore ad 8 ore o terminate dopo le ore 24,00.
In ogni caso il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la normale retribuzione e la relativa contribuzione, chiedendo il rimborso del costo, entro il mese successivo a quello di assenza al lavoro, all’I.N.P.S. (come da circolare n. 126/1995) o altro istituto di previdenza al quale costui risulta iscritto.
Alla domanda di rimborso andranno allegati:
- una dichiarazione del Sindaco comprovante l’avvenuto impiego del volontario e la relativa durata;
- una attestazione di appartenenza del lavoratore al Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI.