Procacciatori d'affari

Ultimo aggiornamento: 09/09/2009

DEFINIZIONE DEL PROCACCIATORE D’AFFARI

Il procacciatore di affari è colui che viene incaricato da una impresa di promuovere occasionalmente affari in suo nome.
La circolare del Ministero delle Finanze n. 24 del 10 giugno 1983 precisa che l'attività del procacciatore d'affari consiste nel mettere in contatto due parti al fine di promuoverne un accordo commerciale pur agendo nell'interesse di una sola.

DIFFERENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI

A differenza degli agenti e rappresentanti, il procacciatore di affari:
1. non è una figura definita dal Codice Civile o da altre leggi;
2. non conduce trattative né formalizza le vendite per conto del committente;
3. non ha un diritto di esclusiva per la zona di appartenenza né ha diritto a compensi per affari non procurati personalmente;
4. non sottoscrive un contratto con il committente ma ne riceve una lettera di incarico;
5. non si impegna ad occuparsi professionalmente e in modo continuativo degli affari del committente;
6. non è tenuto ad iscriversi ad alcun ruolo o albo;
7. non ha come riferimento alcun Accordo Economico Collettivo che disponga spettanze diverse dalle provvigioni da lui pattuite con il committente.

DEFINIZIONE DI OCCASIONALITA’

Risulta difficoltoso distinguere senza ombra di dubbio una prestazione abituale da una prestazione occasionale.
In ogni caso una prestazione è occasionale se viene ripetuta più volte nel tempo, indipendentemente dall’ammontare del corrispettivo o del valore dell’affare trattato.

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DELLE PROVVIGIONI

Ferma restando l’occasionalità della prestazione verso ogni singolo committente, il procacciatore d’affari può svolgere questa attività:
1. saltuariamente, in genere come complemento ad una attività principale;
2. in forma continuativa, nell’interesse di più aziende preponenti.
Nel primo caso egli sarà soggetto alla Gestione Separata INPS per i lavoratori autonomi solo se dovesse conseguire annualmente provvigioni per un ammontare, al netto dei costi, superiore ad euro 5.000, con contributi a suo carico per 1/3 e a carico del committente per 2/3.
Nel secondo caso egli sarà soggetto alla Gestione INPS Commercianti e all’Enasarco come previsto per gli agenti e rappresentanti.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE PROVVIGIONI

Le provvigioni vanno assoggettate in ogni caso ad una ritenuta del 23%, calcolata però sul 50% del loro ammontare.
Entro il successivo 28 febbraio il committente è tenuto a trasmettere al procacciatore d’affari la certificazione attestante le ritenute allo stesso operate.
Il procacciatore per le provvigioni emette fattura gravata di IVA solo se esercita l’attività in forma continuativa.
Se esercita l’attività saltuariamente deve emettere una semplice ricevuta, soggetta a ritenuta d’acconto e recante la marca da bollo se di importo superiore ad euro 77,47.