Lavoro a tempo parziale

Ultimo aggiornamento 28/10/2016

DEFINIZIONE

Si intende a tempo parziale la prestazione di lavoro concordata tra datore di lavoro e dipendente per un orario inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro.

TIPOLOGIE DI PART TIME

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
  • orizzontale, se è previsto per tutte le giornate lavorative ma con un orario inferiore a quello a tempo pieno;
  • verticale, se è previsto con un orario giornaliero uguale a quello a tempo pieno, ma solo per una parte delle giornate lavorative;
  • misto, se comprende giornate con orario pieno e giornate con orario parziale;
  • ciclico, se prevede la prestazione con orario ridotto solo per alcuni periodi dell’anno.  

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere applicato anche:
  • nei contratti a tempo determinato;
  • nei contratti di apprendistato e di inserimento, purché la riduzione dell’orario non ostacoli la formazione del lavoratore;
  • per i dirigenti.
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ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Nel contratto di assunzione a tempo parziale deve essere precisato, oltre al numero di ore previste, anche la loro collocazione temporale, vale a dire, per ogni giornata della settimana, l’ora di inizio e di fine lavoro e, se prevista una pausa, l’ora di inizio e fine della stessa.   Per il part-time ciclico debbono essere anche indicate le date di inizio e fine periodo con orario ridotto.

ISTITUTI NON PROPORZIONABILI IN CASO DI PART-TIME

Come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 18709/2016, vanno riconosciuti per intero e non sono proporzionabili alla prestazione lavorativa ridotta rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno i vari istituti legali e contrattuali quali l'importo della retribuzione oraria, la durata del periodo di prova e delle ferie annuali, la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro, l'accesso ai servizi sociali aziendali.

ORARIO MINIMO E COLLOCAZIONE TEMPORALE

Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare qualsiasi numero di ore lavorabili, come possono concordare la loro collocazione temporale. Il Decreto Legislativo 81/2015 non fissa alcun limite minimo al numero di ore che il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare, per cui si ritiene che l’eventuale numero minimo di ore fissate dalla Contrattazione Collettiva abbia carattere ordinatorio e non perentorio.  A supporto di questa tesi il messaggio INPS n. 5143/2005 precisa che i contributi vanno calcolati sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivo, anche se di misura inferiore a quelle minime stabilite dal CCNL di riferimento.

CLAUSOLE FLESSIBILI E CLAUSOLE ELASTICHE

Le clausole flessibili sono quelle che consentono al datore di lavoro di spostare la collocazione nel tempo delle ore di lavoro previste, senza che il loro ammontare subisca variazioni. Le clausole elastiche, invece, sono quelle che permettono al datore di lavoro, nel caso in cui il part-time non sia di tipo orizzontale, di ampliare il numero delle ore previste. Se previste nel contratto di assunzione o nel contratto per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, queste clausole possono essere applicate dal datore di lavoro alle condizioni fissate dai Contratti Collettivi di Lavoro, che prevedono sia i termini di preavviso per la comunicazione al lavoratore sia la relativa indennità da corrispondergli. Il comma 20 dell'art. 1 della Legge 92/2012 ha riconosciuto al lavoratore il diritto a revocare queste clausole, che aveva sottoscritto, se:
  • affetto da patologie oncologiche;
  • dedito all'assistenza di familiari gravemente disabili;
  • lavoratore studente.

 Altre situazioni con diritto alla revoca delle clausole possono essere previste dai Contratti Collettivi di Lavoro.   

LAVORO SUPPLEMENTARE

E’ considerato lavoro supplementare quello prestato oltre l’orario di lavoro a tempo parziale concordato e fino all’orario previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori a tempo pieno. Il datore di lavoro può chiedere la prestazione di ore supplementari alle condizioni, nei limiti e con l’eventuale maggiorazione retributiva previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro. Il rifiuto del lavoratore comunque non può costituire un giustificato motivo per il licenziamento. La sentenza della Corte di Cassazione n. 11905/2011ha sancito che il ricorso continuo al lavoro supplementare può ravvisare il presupposto della trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario, vale a dire quello prestato oltre l’orario previsto per i lavoratori a tempo pieno, non può essere imposto nel caso di part-time di tipo orizzontale. Negli altri casi, se effettuato, è soggetto alle regole previste per i lavoratori a tempo pieno.

TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non può essere imposta dal datore di lavoro al dipendente o viceversa, ma può avvenire solo con l’accordo tra le due parti.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16169/2007, precisando che non il mancato accordo non costituisce giustificato motivo per il licenziamento.
Il patto deve essere in forma scritta e, come nel caso dell’assunzione a tempo parziale, deve precisare il numero delle ore previste, la loro collocazione temporale e deve essere firmato dai due contraenti.
Inoltre entro i 5 giorni successivi deve essere comunicata la trasformazione del rapporto al Centro per l’Impiego.
L'obbligo di convalida da parte della Direzione Provinciale del Lavoro è stato invece abolito dall'articolo 22 della Legge 183/2011.

TRASFORMAZIONE DA TEMPO PARZIALE A PIENO

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non può essere imposta dal datore di lavoro al dipendente o viceversa, ma può avvenire solo con l’accordo tra le due parti. Il patto deve essere in forma scritta e la trasformazione del rapporto deve essere comunicata entro i 5 giorni successivi al Centro per l’Impiego.

ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL PART TIME

L’aumento o la diminuzione dell’orario già a tempo parziale può essere concordata tra le parti in forma scritta che stabilisca la collocazione temporale delle ore di lavoro. Al riguardo non è prevista alcun adempimento nei confronti della Pubblica Amministrazione.       

PERIODO MINIMO PREVISTO DAL C.C.N.L.

Il messaggio INPS n. 5143/2005 precisa che, nel caso di un rapporto a tempo parziale pattuito per un numero di ore inferiore al limite minimo previsto dalla Contrattazione Collettiva, tale limite non va rispettato relativamente alla contribuzione, che quindi va calcolata sul numero di ore effettivamente retribuite.

Questo fa ritenere possibile pattuire tra il datore di lavoro e il lavoratore un orario di lavoro inferiore al limite minimo previsto dalla Contrattazione Collettiva.