Sono assoggettati alla suddetta tassazione ordinaria anche i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, le borse di studio percepite dai tirocinanti e le pensioni di vecchiaia o di anzianità, in quanto tali redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Tuttavia ai collaboratori che hanno la residenza fiscale all'estero, ai sensi dell'art. 25 del
D.P.R. 600/1973, va operata una ritenuta a titolo d'imposta del 30%.
Nella risposta fornita in data 19/09/2013 al Consulente del Lavoro Ciocioni Alberto, sotto riportata, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la ritenuta del 30% esclude l'applicazione dell'addizionale regionale e comunale.
Secondo la
circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 67/2001, in caso di lavoratori assimilati ai dipendenti che non percepiscono un compenso mensile, l'assoggettamento di eventuali retribuzioni in natura deve avvenire all'erogazione del primo compenso in denaro o, in mancanza, in sede di conguaglio fiscale di fine anno o per fine rapporto.
In questo caso, qualora le ritenute fiscali eccedessero il compenso maturato, la differenza deve essere rimborsata dal lavoratore al committente.