Come precisato dalla circolare INPS n. 162/2010, annualmente la retribuzione erogata sotto forma di cessione di beni o prestazione di servizi è:
- esente da contribuzione e ritenute fiscali se non supera l’importo di euro 258,23 (euro 3.000,00 eccezionalmente per l'anno 2023 e solo per lavoratori con figli fiscalmente a carico);
- interamente soggetta a contribuzione e ritenute fiscali se supera l’importo di euro 258,23 (euro 3.000,00 eccezionalmente per l'anno 2023 e solo per lavoratori con figli fiscalmente a carico).
A tale proposito, tuttavia, va considerato l’ammontare di tutta la retribuzione in natura, sotto qualsiasi forma erogata, con l'eccezione dei buoni mensa.
A titolo di esempio, se un lavoratore fruisce dell’uso privato di un’automobile aziendale per un valore annuo pari a euro 250,00 e riceve come liberalità dei beni per un valore di euro 250,00, va assoggettato a contribuzione e ritenute fiscali sia tale valore che il valore stabilito per l’uso privato dell’automobile.
Nel caso di inizio rapporto di lavoro nel corso dell’anno, per l’applicazione del limite di esenzione l’azienda deve tenere conto della retribuzione in natura eventualmente erogata da altri soggetti nel precedente periodo dell’anno.