Fino ad un anno di vita del bambino, e per i soli giorni di effettiva presenza al lavoro, la dipendente ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero per allattamento, ridotte ad 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere. In caso di parto plurimo i riposi spettano in misura doppia.
Per le relative ore di assenza il datore di lavoro deve anticipare mensilmente una indennità a carico INPS pari alla mancata retribuzione, recuperandola dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico).
Le circolari INPS n. 48/1989 e n. 95bis/2006 precisano che i suddetti riposi competono per intero anche in caso di prestazione giornaliera parziale per fruizione di permessi per riduzione orario, di natura sindacale o simili, in quanto va fatto riferimento all'orario di lavoro contrattuale e non a quello effettivamente prestato.
I riposi non competono, invece, nelle giornate di assoluta assenza dal lavoro, per ferie o per altri motivi.
Non è necessario inviare all'INPS alcuna richiesta di autorizzazione alla fruizione dei permessi in parola.