INPS dei dipendenti

Ultimo aggiornamento 10/11/2015

COMPETENZE DELL’INPS

L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), gestisce diverse forme di assicurazione sociale, tra le quali:
  • l’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti;
  • l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
  • la cassa integrazione guadagni;
  • la cassa unica assegni familiari;
  • i trattamenti economici per malattie e maternità;
  • l’assicurazione contro la tubercolosi.

CLASSIFICAZIONE AI FINI PREVIDENZIALI

In base all’attività svolta, i datori di lavoro vengono inquadrati dall’INPS nei seguenti settori: ·     industria ·     artigianato ·     agricoltura ·     terziario ·     credito, assicurazione e tributi ·     attività varie La classificazione determina l’applicazione o meno, per i singoli dipendenti, delle varie forme di assicurazione sociale e, di conseguenza, l’entità dei contributi dovuti.

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEI CONTRIBUTI

I lavoratori dipendenti concorrono al versamento dei contributi tramite una ritenuta operata in busta paga che, nel caso del fondo pensioni gestito dall’INPS, è pari al:
  • 9,19% nella generalità dei casi;
  • 9,49% per i lavoratori che possono fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • 5,84% per gli apprendisti, anche per i 12 mesi successivi all’eventuale passaggio alla qualifica prevista.  

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1%

A completo carico del lavoratore è previsto un contributo aggiuntivo, pari all’1% della retribuzione eccedente un limite fissato annualmente (euro 46.031 nell’anno 2014).  

SISTEMA RETRIBUTIVO E SISTEMA CONTRIBUTIVO

Per il calcolo della pensione vengono applicati 2 differenti sistemi: il sistema contributivo per chi ha iniziato a versare i contributi, personalmente o tramite il datore di lavoro, dopo il 31/12/2005 e il sistema retributivo per chi a quella data già aveva versato contributi. Per ambedue i sistemi il calcolo è piuttosto complesso tuttavia, volendo fare una distinzione con parole semplici, si può dire che mentre il sistema retributivo si basa sulla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro, il successivo sistema contributivo si basa sui contributi effettivamente versati nell’intera vita lavorativa.   

DENUNCIE E PAGAMENTI MENSILI

Entro il mese successivo a quello di competenza il datore di lavoro deve trasmettere all’INPS, per via telematica,:
  • i modelli E-mens, tramite i quali comunica per ciascun lavoratore i dati necessari ai fini pensionistici e ad altre forme di assicurazione;
  • il modello DM10, tramite il quale comunica l’importo dovuto all’Istituto, applicando le percentuali previste alle retribuzioni erogate ai dipendenti, in base alla loro qualifica e alla loro situazione contributiva e detraendo eventuali importi anticipati per prestazioni a carico dell’Istituto (per assegni nucleo familiare, per indennità di malattia e maternità, per cassa integrazione guadagni ecc.).
Dal 1 gennaio 2010 viene inviata mensilmente un'unica denuncia denominata UNIEMENS. 
Entro il giorno 16 egli deve inoltre provvedere al pagamento di quanto dovuto ed evidenziato nel modello DM10.  

CRITERIO DI COMPETENZA

A differenza delle ritenute fiscali, per i contributi si applica il criterio di competenza per cui, ad esempio, se le retribuzioni di gennaio venissero corrisposte nei primi giorni di febbraio, comunque i contributi andrebbero versati entro il giorno 16 di tale mese. 

EVASIONE E OMISSIONE CONTRIBUTIVA

La circolare INPS n. 110/2001 ha individuato i casi nei quali si configura l’evasione contributiva e tra questi:

- la mancata iscrizione all'INPS;

- la mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti;

- l'infedele registrazione delle retribuzioni;

- la mancata denuncia di specifiche partite;

- omessa o tardiva presentazione delle denuncie obbligatorie e la loro infedeltà.

Come da circolare INPS n. 75/2014, nel caso di evasione contributiva al datore di lavoro viene applicata una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; tale sanzione non può comunque eccedere il 60% del debito.

La circolare prevede tuttavia il riconoscimento della omissione contributiva, con sanzione ridotta al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e comunque nella misura massima del 40% del debito, se il datore di lavoro spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, denuncia la sua situazione debitoria pagando i contributi stessi entro i successivi 30 giorni.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI LAVORATORI

L’omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti non vengono considerati evasione ma solo omissione contributiva se il datore di lavoro ha comunque comunicato all’INPS l’importo da lui dovuto tramite le denuncie periodiche. Si applicano in questo caso sanzioni civili in misura ridotta, con l’aggiunta tuttavia di sanzioni di natura penale se non è stata versata la parte di contributi trattenuta ai lavoratori in busta paga e non si provvede al riguardo entro 3 mesi dalla relativa diffida.  
La sentenza della Corte di Cassazione n. 29616/2011, tuttavia, ha escluso l’ipotesi di reato se il datore di lavoro, per difficoltà economiche, non ha neppure corrisposto ai dipendenti gli stipendi sui quali andavano calcolati i contributi non versati.
Il mancato pagamento dei contributi, comunque, non fa venir meno il loro accreditamento a favore del lavoratore se l’INPS ha ricevuto i modelli di denuncia Emens o ha potuto ricostruirne i dati.  

MASSIMALE ANNUO NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Per coloro che hanno iniziato a versare i contributi dopo il 31/12/2005 le trattenute previdenziali in busta paga, così come la quota a carico dell’azienda, vanno calcolate annualmente entro un limite massimo di retribuzione (euro 100.123 per l’anno 2041). 
Ne consegue che chi, avendo iniziato a lavorare dopo il 31/12/2005, ritiene di poter conseguire annualmente una retribuzione, comprensiva di eventuali premi, superiore al massimale, ha interesse a comunicarlo all’azienda, al fine di non subire trattenute per contributi poi versati inutilmente all’INPS

GARANZIA AI FINI PENSIONISTICI

L’INPS riconosce al lavoratore, anche se non versati, i contributi ai fini pensionistici, purché sia venuto in possesso delle denuncie mensili EMENS.

CONTROLLO DELLE DENUNCIE MENSILI

Il lavoratore può controllare per via telematica il suo estratto conto contributivo e quindi l’aggiornamento delle denuncie mensili in suo favore, utilizzando un codice pin, che può richiedere per via telematica all'INPS.
Ottenuto il codice pin, in qualsiasi momento può visualizzare la sua posizione pensionistica accedendo al sito dell'Istituto, quindi nella sezione SERVIZI ON LINE e infine nello spazio SERVIZI AL CITTADINO.

CONTRIBUTI FIGURATIVI

Si chiamano figurativi quei contributi che, anche se non dovuti dal datore di lavoro durante le assenze del lavoratore (per infortunio, per malattia, per maternità, per permessi handicap, per cassa integrazione guadagni, per congedo matrimoniale ecc.) vengono comunque riconosciuti ai fini pensionistici come se egli avesse prestato la normale attività lavorativa.  

SEDE INPS COMPETENTE

Qualora la sede legale dell'azienda sia diversa dalla sede operativa, dove viene effettivamente svolto il lavoro, è in base all'indirizzo di quest'ultima che viene stabilita la sede I.N.P.S. presso la quale andranno indirizzate le denuncie e i versamenti contributivi.
Nel caso in cui il lavoro venisse svolto in diverse località, l'azienda può chiedere all'I.N.P.S., secondo quanto previsto dalla nota n. 17292/2008 del Ministero del Lavoro, l'accentramento dei suddetti adempimenti presso una sola sede dell'Istituto.
La relativa domanda, come previsto dalla circolare I.N.P.S. n. 124/2009, può essere inoltrata per via telematica.  

MINIMALE GIORNALIERO

L’imponibile giornaliero sul quale vanno calcolati i contributi, sia per la parte a carico del lavoratore che per la parte a carico del datore di lavoro, non puo’ essere inferiore ad un importo che viene fissato annualmente. Come ricordato dalla circolare INPS n. 24/2011, il minimale non va rispettato per le giornate nelle quali la retribuzione viene erogata ad integrazione di una indennità a carico dell’INPS stessa (per malattia, maternità, congedo parentale, per riposi per allattamento ecc.) o a carico dell’INAIL per infortunio sul lavoro.

CONTRIBUTI IN CASO DI RINUNCIA ALLA RETRIBUZIONE

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n. 26/2015, ha precisato che la rinuncia del lavoratore alla retribuzione a lui dovuta non solleva il datore di lavoro dall’obbligo del pagamento dei relativi contributi.

IRRINUNCIABILITA’ AI CONTRIBUTI

La sentenza della Corte di Cassazione n. 6221/2009 ha sancito che il datore di lavoro e il lavoratore non possono accordarsi circa la rinuncia, da parte di quest’ultimo, ai contributi da versare in suo favore.