Compendio delle norme regolanti l'indennità giornaliera di malattia già erogata dal disciolto INAM. |
Come già comunicato con messaggio 5308/04 del 18 novembre 1980, è stata elaborata presso questa Direzione generale una procedura automatizzata per la liquidazione delle indennità di malattia in favore dei lavoratori per i quali, ai sensi dell'art. 1, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il pagamento deve essere effettuato direttamente dall'INPS. Allo scopo di assicurare uniformità di indirizzo nella erogazione delle prestazioni, si ritiene opportuno fornire alle Sedi un compendio delle norme di carattere generale regolanti l'indennità di malattia già erogata dall'INAM, rivedute ed integrate sulla scorta delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del citato D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980. Le Sedi si atterranno alle istruzioni predette sia nella erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto sia nella soluzione dei quesiti che dovessero pervenire da parte dei datori di lavoro. Le Sedi provinciali provvederanno a riprodurre e a trasmettere ai datori di lavoro della provincia il testo allegato alla presente circolare. Nella lettera di trasmissione le Sedi faranno presente ai datori di lavoro che le nuove istruzioni integrano quelle in precedenza trasmesse con il fascicolo "Denuncia delle retribuzioni e versamenti dei contributi" ediz. gennaio 1980, nonchè quelle riportate in allegato alla circolare n. 625 E.A.D. - n. 134362 A.G.O. del 22 aprile 1980. Si fa riserva di trasmettere appena possibile - in aggiunta alle istruzioni per la liquidazione automatizzata delle indennità di malattia a pagamento diretto - le ulteriori istruzioni operative necessarie per la corretta applicazione delle norme riportate in allegato alla presente circolare (azione di surrogazione, gestione dei certificati medici, ecc.). * * *
Le Sedi di Trieste e Gorizia, provvederanno direttamente, analogamente a quanto avvenuto nelle precedenti occasioni, a modificare ed integrare la normativa allegata sulla base delle disposizioni già regolanti, nell'ambito delle rispettive provincie, l'erogazione delle indennità di malattia a carico del disciolto INAM. Allegato 1 Indennità giornaliera di malattia (già erogata dall'INAM)
1. Lavoratori aventi diritto Nell'ambito dei settori di appartenenza appresso indicati hanno diritto all'indennità giornaliera di malattia già erogata dall'INAM i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: A) INDUSTRIA E ARTIGIANATO: operai e categorie assimilate, compresi i lavoratori a domicilio; B) COMMERCIO: operai e impiegati del commercio e categorie assimilate (1) con esclusione degli impiegati dipendenti da proprietari di stabili, portieri, viaggiatori e piazzisti, dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali; C) CREDITO, ASSICURAZIONE, SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI: salariati; D) AGRICOLTURA (2): a) salariati fissi ed assimilati a contratto annuo; b) salariati fissi con contratto inferiore all'anno; c) braccianti fissi od obbligati; d) braccianti (o giornalieri di campagna) avventizi ed assimilati; e) compartecipanti e piccoli coloni. Non hanno diritto all'indennità di malattia, qualunque sia il settore di appartenenza, i lavoratori aventi qualifica di apprendisti (3).
2. Insorgenza del diritto
2.1 Lavoratori non agricoli Per i lavoratori appartenenti ai settori di cui alle lettere A), B) e C) del precedente paragrafo 1), il diritto alla indennità giornaliera di malattia sorge e decorre dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro.
2.2 Lavoratori agricoli Per i lavoratori agricoli di cui alla lettera D) del precedente paragrafo 1), il diritto all'indennità sorge con la iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e decorre dalla data di validità degli elenchi medesimi (D.L.L. 9 aprile 1946, n. 212, art. 4). Nelle more della pubblicazione degli elenchi anagrafici la esistenza del requisito dell'iscrizione deve essere accertata dalle Sedi inviando al lavoratore apposito modulo sul quale la competente sezione dell'Ufficio di collocamento confermerà o meno il diritto all'iscrizione. Poichè il diritto all'indennità è condizionato all'iscrizione negli elenchi il lavoratore nuovo iscritto - in attesa che il suo nominativo sia iscritto negli elenchi - può essere ammesso a beneficiare dell'indennità di malattia mediante certificato rilasciato dalle sezioni di collocamento competenti per territorio (certificato di iscrizione d'urgenza Mod. 16 agr.) attestante la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha diritto all'iscrizione negli elenchi (L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 2, u.c.). L'ammissione all'indennità decorre dalla data del rilascio del certificato d'iscrizione d'urgenza (4).
3. Conservazione del diritto
3.1 Lavoratori non agricoli Il diritto all'indennità di malattia per i lavoratori di cui alle lettere A), B) e C) del precedente paragrafo 1) permane per tutta la durata del rapporto di lavoro e si protrae per un ulteriore periodo di due mesi (5) (o di 60 giorni se il conteggio a giorni anzichè a mesi risulta più favorevole al lavoratore) successivo alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro: per le malattie che insorgono nel predetto periodo di due mesi i lavoratori cessati (6) e quelli sospesi hanno conseguentemente diritto alla corresponsione dell'indennità (7). Ai fini della conservazione del diritto all'indennità, per lavoratore cessato deve intendersi il lavoratore licenziato o dimissionario anche se non iscritto alle liste di collocamento. Per lavoratore sospeso deve intendersi il lavoratore il cui rapporto di lavoro risulti quiescente per essere sospesa la obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e quella del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa (8). Il lavoratore a domicilio si considera "sospeso" nel periodo intercorrente tra la data di riconsegna del lavoro affidato dal committente e quella della nuova consegna.
3.2 Lavoratori agricoli Il diritto all'indennità di malattia per gli operai agricoli permane qualora la malattia intervenga entro due mesi (o sessanta giorni) dal giorno successivo alla data di cancellazione dagli elenchi anagrafici (9) (L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 2, 2º comma). Poichè la data di cancellazione dagli elenchi, coincide generalmente con il 31 dicembre dell'ultimo anno di iscrizione, ne consegue, sul piano pratico, che il diritto all'indennità permane per le malattie insorte nel corso dei primi 60 giorni dell'anno successivo. L'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici - nelle more di pubblicazione dei medesimi - è rilevata dal modulo che le Sedi devono inviare al lavoratore per tutti gli eventi di malattia insorti prima della pubblicazione degli elenchi (v. punto 2.2).
4. Decorrenza dell'indennità - Carenza - Continuazione della malattia L'indennità giornaliera di malattia spetta dal quarto giorno di malattia (la non indennizzabilità dei primi tre giorni è correntemente indicata con il termine "carenza") (10). Il quarto giorno di malattia deve essere computato dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore e riportata nella certificazione medica in corrispondenza della voce "dichiara di essere ammalato dal ......" semprechè la visita medica risulti effettuata nello stesso giorno di inizio della malattia o nel giorno immediatamente successivo (11): in caso contrario il quarto giorno di malattia deve essere computato dal giorno immediatamente precedente a quello in cui è stata effettuata la visita medica. Se nella certificazione non risulta riportata la data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore, il quarto giorno di malattia deve essere computato dalla data di effettuazione della visita medica. Non si fa luogo all'applicazione della carenza (nel senso che l'indennità deve essere corrisposta fin dal primo giorno) in caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di guarigione della malattia precedente. Per quanto concerne la certificazione di continuazione della malattia, la stessa deve esser riconosciuta valida anche per il giorno immediatamente precedente (11) la data del rilascio semprechè risulti una dichiarazione in tal senso sulla certificazione stessa, in corrispondenza della voce "dichiara di essere ammalato dal .........".
5. Ricaduta nella malattia La ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale - debitamente certificata dal medico - che sia intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente è considerata, a tutti gli effetti, continuazione di quest'ultima. Ciò comporta che: a) l'indennità deve essere corrisposta fin dal primo giorno della nuova malattia (senza escludere i 3 giorni di carenza): se, tuttavia, la precedente malattia è durata meno di tre giorni e la carenza non è stata conseguentemente applicata per intero la decorrenza dell'indennità deve essere fissata previa esclusione dei giorni di carenza rimasti inapplicati in occasione della precedente malattia (12); b) i giorni della nuova malattia si sommano a quelli della precedente ai fini del raggiungimento del ventesimo giorno a partire dal quale la misura dell'indennità è elevata dal 50% al 66,66% della retribuzione; c) la retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera è la stessa presa a base per il calcolo dell'indennità corrisposta per la precedente malattia.
6. Periodo massimo di malattia indennizzabile (13)
6.1 Computo del periodo massimo L'indennità di malattia è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare. Il periodo massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell'anno solare ivi comprese quelle per le quali l'indennità non è stata corrisposta (giorni di carenza, giorni festivi, ecc.). Devono essere esclusi dal computo del periodo massimo di malattia indennizzabile: - i periodi di astensione dal lavoro per maternità sia obbligatoria che facoltativa; - i periodi di malattia causata da infortunio sul lavoro; - i periodi di malattia professionale; - i periodi di malattia tubercolare; - i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i quali l'INPS abbia esperito - con esito positivo, anche se parziale - l'azione di surrogazione.
6.2 Malattie a cavaliere di due anni solari (5) Nel caso di malattia insorta nel corso di un anno solare e protrattasi, senza interruzione, nell'anno solare successivo trova applicazione il principio a mente del quale le giornate della malattia devono essere attribuite - ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile - ai rispettivi anni solari. Per stabilire se e quali giornate della malattia a cavaliere debbano essere indennizzate è opportuno tenere distinte le giornate della malattia cadenti nell'anno di insorgenza da quelle cadenti nell'anno successivo. 6.2.1 Giornate della malattia a cavaliere cadenti nell'anno di insorgenza. Devono essere escluse dall'indennità le eventuali giornate della malattia a cavaliere successive al raggiungimento del 180º giorno di malattia. 6.2.2 Giornate della malattia a cavaliere cadenti nell'anno successivo a quello di insorgenza Le giornate della malattia a cavaliere cadenti nell'anno successivo a quello di insorgenza devono essere indennizzate secondo le norme comuni considerando la malattia a cavaliere come unico episodio morboso. Tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in cui le giornate della malattia a cavaliere cadenti nell'anno di insorgenza siano state escluse dall'indennità - tutte o in parte - per superamento del periodo massimo indennizzabile. Ciò significa in particolare: a) che le giornate di carenza ed il 20º giorno di malattia (a partire dal quale la misura dell'indennità è elevata ai 2/3) devono essere computati a partire dalla data di inizio della malattia a cavaliere tenendo conto di tutte le giornate cadenti nell'anno di insorgenza anche se non indennizzate per superamento del periodo massimo indennizzabile; b) che nel caso in cui, all'inizio della malattia a cavaliere, il lavoratore risultasse cessato o sospeso da non oltre due mesi e avesse già superato il periodo massimo indennizzabile (o lo avesse superato nel prosieguo della malattia) il diritto all'indennità deve essere nuovamente riconosciuto a far tempo dal 1º giorno dell'anno successivo fermo restando quanto detto alla precedente lettera a).
7. Giornate indennizzabili - Festività
7.1 Generalità Ai lavoratori con qualifica di operai (compresi gli agricoli) (14) l'indennità spetta per le giornate feriali comprese nel periodo di malattia. Agli addetti al commercio con qualifica di impiegati l'indennità spetta per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui ha sede l'azienda non deve essere indennizzata qualora l'azienda sia tenuta, per legge o per contratto, ad erogare per la stessa giornata la normale retribuzione. Nei casi in cui, per effetto dello stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, i lavoratori di cui sopra (impiegati del commercio ed operai) non ricevono, per legge o per contratto, alcun trattamento economico per le festività nazionali e infrasettimanali comprese nel periodo di malattia, l'indennità giornaliera è dovuta anche per le predette festività (15). Per l'applicazione dei principi sopra riportati devono essere osservati i seguenti criteri.
7.2 Giornate indennizzabili dei periodi di malattia coincidenti con lo stato di occupazione (16) 7.2.1 Operai Ai lavoratori con qualifica di operai l'indennità compete per le giornate feriali comprese nel periodo di malattia (incluso il sabato in caso di settimana corta) con esclusione, quindi, delle domeniche e delle festività nazionali ed infrasettimanali (17). 7.2.2 Impiegati Agli addetti al commercio con qualifica di impiegati l'indennità compete per tutte le giornate del periodo di malattia con esclusione delle festività nazionali ed infrasettimanali cadenti di domenica.
7.3 Giornate indennizzabili dei periodi di malattia coincidenti con lo stato di disoccupazione o di sospensione 7.3.1 Operai a) Ai lavoratori con qualifica di operai che versano in stato di disoccupazione l'indennità compete per le giornate comprese nel periodo di malattia, incluse le festività nazionali ed infrasettimanali, con esclusione delle sole domeniche. b) Ai lavoratori con qualifica di operai che versano in stato di sospensione dal lavoro è riservato un trattamento diverso a seconda che la malattia coincida con le prime due settimane di sospensione ovvero con uno stato di sospensione in atto da oltre due settimane. Per i periodi di malattia coincidenti con le prime due settimane di sospensione l'indennità compete per le sole giornate feriali con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali e infrasettimanali. Per i periodi di malattia coincidenti con uno stato di sospensione in atto da oltre due settimane l'indennità compete, come nei casi di disoccupazione, per le giornate feriali e per le festività nazionali e infrasettimanali con esclusione delle sole domeniche (18). 7.3.2 Operai dell'edilizia ed altre particolari categorie Per talune categorie di lavoratori - quali ad esempio, gli operai dell'industria edilizia - l'obbligo dei datori di lavoro in ordine al pagamento delle festività previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, e adempiuto, per contratto, non attraverso la corresponsione della retribuzione giornaliera in occasione delle singole ricorrenze festive, bensì mediante una maggiorazione del salario base calcolata in misura percentuale sul salario stesso. In altri termini, ai lavoratori in questione le ricorrenze festive non vengono retribuite dal datore di lavoro in occasione della loro ricorrenza - nè tantomeno nel corso di un evento morboso - essendo il trattamento per esse previsto collegato alle giornate di lavoro prestate ed ai relativi emolumenti percepiti attraverso la corresponsione di un trattamento aggiuntivo. Ne consegue che, in deroga ai criteri illustrati al precedente punto 7.3.1, alle predette categorie di lavoratori l'indennità di malattia - sia in costanza di rapporto di lavoro che nel corso di un periodo di disoccupazione o di sospensione dal lavoro - deve essere corrisposta per le sole giornate feriali con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali e infrasettimanali. 7.3.3 Impiegati Agli addetti al settore commercio con qualifica di impiegati l'indennità compete per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia senza alcuna esclusione (19). Non deve farsi luogo alla corresponsione dell'indennità per le festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica qualora risulti che i lavoratori interessati percepiscono, per legge o per contratto, anche in caso di disoccupazione o sospensione, un trattamento economico per le suddette festività cadenti di domenica.
7.4 Festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 Per quanto concerne l'indennizzabilità delle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo, 2 giugno e 4 novembre), si precisa che le stesse seguono la disciplina delle altre festività nazionali e infrasettimanali soltanto qualora, per accordo aziendale, siano ancora considerate non lavorative e vengano retribuite anche in caso di assenza per malattia.
8. Documentazione sanitaria: sanzioni per mancata certificazione
8.1 Ai fini del pagamento dell'indennità di malattia l'infermità comportante incapacità lavorativa deve essere documentata dal lavoratore mediante certificazione sull'inizio e la durata presunta della malattia rilasciata dal medico curante (20) in duplice copia su apposito modulo (21). L'indennità spetta per la durata della malattia (prognosi) indicata nella certificazione sanitaria (22): in caso di prosecuzione della malattia oltre la prognosi il lavoratore, per conservare il diritto all'indennità, è tenuto a documentare la circostanza mediante certificazione medica di continuazione della malattia. Nei casi di ricovero in luogo di cura i certificati rilasciati dalla amministrazione del luogo di cura medesimo sostituiscono, a tutti gli effetti, la certificazione rilasciata dal medico curante.
8.2 Sanzioni per mancata certificazione L'indennità di malattia non spetta per le giornate di malattia che non siano comprovate da idonea certificazione sanitaria. Peraltro, in presenza di successivi periodi di malattia documentati da altrettante certificazioni mediche e intervallati dalla giornata festiva (o dalle giornate di sabato o domenica in caso di settimana corta) deve presumersi che i diversi periodi costituiscano un unico evento morboso semprechè non sussistano elementi obiettivi che possano dimostrare la mancanza di collegamento tra i singoli periodi.
8.3 Conservazione della certificazione Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre a richiesta, all'INPS, le certificazioni in suo possesso (art. 2, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663).
9. Invio della certificazione sanitaria - Modalità e termini (Art. 2, 2º comma, del D.L. 30 dicembre 1979, n.663). Sanzioni per ritardata certificazione
9.1 Invio della certificazione Le due copie della certificazione di inizio e di continuazione della malattia devono essere recapitate o trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al datore di lavoro e alla competente U.S.L. - a cura del lavoratore - entro i due giorni successivi a quello del loro rilascio (23). Se il giorno di scadenza del termine è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
9.2 Sanzioni per ritardata certificazione Il ritardo (24) nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia al datore di lavoro o alla U.S.L. (25) comporta la perdita dell'indennità per i giorni di ritardo intendendo per tali: - I giorni precedenti la data di arrivo della certificazione ove si tratti di ritardo nell'invio della certificazione di inizio della malattia (26); - I giorni compresi tra la data di scadenza della prognosi precedente e quella di arrivo della certificazione ove si tratti di ritardo nell'invio della certificazione di continuazione della malattia (27). Se la certificazione di continuazione, pur essendo pervenuta entro i due giorni dal rilascio, risulta rilasciata in ritardo (e cioè oltre i due giorni successivi a quelli di scadenza della prognosi precedente) devono ovviamente trovare applicazione le sanzioni per mancata certificazione con conseguente perdita dell'indennità per le giornate di malattia che non risultano comprovate dalla certificazione (28). Se la certificazione perviene in ritardo sia al datore di lavoro che alla U.S.L. i giorni di ritardo sono computati avendo riguardo alla data di arrivo della certificazione pervenuta da ultimo. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni per ritardata certificazione da parte di lavoratori per i quali il pagamento dell'indennità è effettuato direttamente dall'INPS deve aversi riguardo unicamente alla data di arrivo della certificazione diretta alla U.S.L.
10. Misura dell'indennità
10.1 Operai (compresi gli agricoli) e addetti al commercio con qualifica di impiegati Agli operai (compresi gli agricoli) e agli addetti al commercio con qualifica di impiegati l'indennità giornaliera di malattia spetta in misura pari: a) al 50% della retribuzione media globale giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni di malattia; b) al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera a decorrere dal 21º giorno di malattia qualora questa si prolunghi, continuativamente o per ricaduta, oltre il 20º giorno.
10.2 Lavoratori dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria non iscritti all'albo delle imprese artigiane tenuti al pagamento del contributo aggiuntivo Ai lavoratori in epigrafe l'indennità giornaliera spetta in misura pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera per tutte le giornate indennizzabili per il periodo di malattia e ciò sia per quelle comprese nei primi 20 giorni di malattia che per le successive, fermo restando il limite massimo dei 180 giorni di malattia indennizzabili.
10.3 Lavoratori disoccupati o sospesi In caso di malattia insorta in coincidenza con uno stato di disoccupazione o di sospensione ovvero dopo la cancellazione dagli elenchi anagrafici l'indennità giornaliera di malattia spetta in misura pari ai 2/3 delle misure normali indicate ai precedenti paragrafi 10.1 e 10.2. Se la malattia prosegue dopo la cessazione della sospensione l'indennità deve continuare ad essere corrisposta in misura ridotta. Si ricorda che nel caso in cui la malattia, insorta in costanza di rapporto di lavoro, si protragga oltre la data di cessazione o di sospensione del rapporto stesso, l'indennità di malattia deve essere corrisposta nelle misure indicate ai precedenti punti 10.1 e 10.2 anche per le giornate della malattia coincidenti con lo stato di disoccupazione o di sospensione.
10.4 Lavoratori ricoverati in luoghi di cura Durante il ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico l'indennità giornaliera spetta in misura pari ai 2/5 delle misure normali indicate ai paragrafi 10.1 e 10.2 ovvero di quelle ridotte indicate al paragrafo 10.3. Per familiari a carico si intendono quelli per i quali il lavoratore percepisce gli assegni familiari di cui al T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni. Il giorno di dimissione dal luogo di cura deve essere indennizzato in misura normale.
11. Retribuzione media globale giornaliera
11.1 Nozione di retribuzione L'indennità giornaliera di malattia è dovuta in misura percentuale della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore. Per retribuzione si intende quella imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e cioè tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, per il compenso dell'opera prestata, ivi compresa la quota degli emolumenti, a carattere ricorrente, non frazionati e non corrisposti nel normale periodo di paga. Fanno peraltro eccezione - nel senso che devono essere escluse dal calcolo della retribuzione media globale giornaliera pur essendo assoggettate a contribuzione - l'indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro (in conformità a quanto previsto da alcuni contratti di lavoro) ad integrazione dell'indennità giornaliera di malattia. La retribuzione media globale giornaliera è determinata a seconda della qualifica dei lavoratori in base ai seguenti criteri.
11.2 Impiegati Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli addetti al commercio con qualifica di impiegati è necessario: a) determinare la retribuzione lorda percepita dal lavoratore per il mese precedente quello di inizio della malattia; b) determinare il rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione corrente mensile (13ª ed altre eventuali mensilità, premi, ecc.); c) sommare gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) e dividere il risultato per 30: il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia. Se l'impiegato, per effetto di recente assunzione, per interruzione del rapporto di lavoro o per sopravvenuta malattia, infortunio o maternità non ha compiuto l'intero mese di attività, per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera è necessario: d) dividere la retribuzione lorda spettante per le giornate di lavoro prestato nel mese per il numero delle giornate stesse incluse le domeniche e le festività retribuite; e) dividere per 30 il rateo mensile lordo di cui alla precedente lettera b); f) sommare i risultati delle divisioni di cui alle lettere d) ed e): il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia.
11.3 Operai Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera dei lavoratori con qualifica di operaio (salvo quanto specificato ai successivi punti 11.4, 11.5 e 11.6) è necessario: a) determinare la retribuzione lorda percepita per il mese (se il periodo di paga è mensile) o per le quattro settimane (se il periodo di paga è settimanale) immediatamente precedenti l'inizio della malattia (29): b) determinare il rateo mensile (anche se il periodo di paga è settimanale) lordo degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione mensile o settimanale (13ª mensilità, premi, ecc.) (30); c) determinare il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese o nelle quattro settimane considerate (ad esempio, festività godute, permessi retribuiti, nonchè la sesta giornata (31) in caso di settimana corta, ferma restando l'esclusione delle eventuali giornate di malattia anche se per tali giornate il lavoratore ha percepito una retribuzione a integrazione dell'indennità di malattia); d) dividere l'importo di cui alla lettera a) per il numero delle giornate di cui alla lettera c) (32); e) dividere l'importo di cui alla lettera b) per "25"; f) sommare gli importi risultanti dalle divisioni di cui alle lettere d) ed e): il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia.
11.4 Lavoratori a domicilio (33) Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera dei lavoratori a domicilio è necessario: a) determinare la retribuzione lorda del mese precedente l'inizio della malattia comprensiva delle maggiorazioni previste per ferie, festività, ecc., esclusa quella per indennità di anzianità (v. art. 8, L. 18 dicembre 1973, n. 877). Il computo della retribuzione complessiva deve essere effettuato sommando le retribuzioni delle lavorazioni riconsegnate nel mese anzidetto (34); b) determinare il numero delle giornate di lavorazione comprese nel mese considerato (escluse le domeniche) intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della sua riconsegna. Se nel mese sono state riconsegnate più lavorazioni l'operazione deve essere effettuata sommando tra loro i giorni compresi tra la data di consegna e quella di riconsegna delle singole lavorazioni.