Permessi per figli

RIPOSI DELLA MADRE PER ALLATTAMENTO

Fino ad un anno di vita del bambino, e per i soli giorni di effettiva presenza al lavoro, la dipendente ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero per allattamento, ridotte ad 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere. In caso di parto plurimo i riposi spettano in misura doppia.

Per le relative ore di assenza il datore di lavoro deve anticipare mensilmente una indennità a carico INPS pari alla mancata retribuzione, recuperandola dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico).
Le circolari INPS n. 48/1989 e n. 95bis/2006 precisano che i suddetti riposi competono per intero anche in caso di prestazione giornaliera parziale per fruizione di permessi per riduzione orario, di natura sindacale o simili, in quanto va fatto riferimento all'orario di lavoro contrattuale e non a quello effettivamente prestato.

I riposi non competono, invece, nelle giornate di assoluta assenza dal lavoro, per ferie o per altri motivi.

Non è necessario inviare all'INPS alcuna richiesta di autorizzazione alla fruizione dei permessi in parola.

PERMESSI DEL PADRE IN ALTERNATIVA ALLA MADRE

Il lavoratore può fruire dei permessi giornalieri "per allattamento", negli stessi termini previsti per le lavoratrici:

Il lavoratore non può comunque fruire dei permessi nello stesso periodo di assenza obbligatoria o congedo parentale dal lavoro da parte della madre.

La richiesta dei permessi va presentata all'INPS e al datore di lavoro tramite il modello COD. SR90.

 

PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO

Ambedue i genitori, purché non contemporaneamente, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per malattia del figlio:

  • senza limiti di tempo nei primi 3 anni di vita del bambino;
  • nei limiti di 5 giorni lavorativi all’anno, nei successivi 5 anni di vita del bambino.

Per esercitare questo diritto è necessario trasmettere al datore di lavoro un certificato di malattia del bambino e una dichiarazione circa la non fruizione del permesso nello stesso periodo da parte dell’altro genitore.

I permessi in questione non sono retribuiti, ma costituiscono comunque retribuzione utile per il Trattamento di Fine Rapporto e per i contributi figurativi ai fini pensionistici.

PARTO GEMELLARE

In caso di parto plurimo va moltiplicato per ogni figlio nato il numero di ore di riposo per allattamento fruibili, come da Decreto Legislativo n. 151/2001.

RINUNCIA AI RIPOSI PER ALLATTAMENTO

Rispondendo all’interpello n. 23/2015, il Ministero del Lavoro ha ammesso la possibilità, da parte della lavoratrice, di rinunciare alla fruizione dei riposi per allattamento in presenza di circostanze che non lascino dubbi circa la spontaneità della decisione, come ad esempio la frequenza ad un corso di formazione oppure l’impossibilità a rientrare a casa in conseguenza di uno sciopero dei mezzi pubblici.